Cassazione Civile, Ordinanza n. 00122/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti avevano ottenuto dalla Corte d'appello un indennizzo ex legge Pinto per la durata irragionevole di un precedente procedimento. Il Ministero della giustizia aveva proposto opposizione sostenendo, da un lato, che la domanda di equa riparazione fosse tardiva perché il termine di decadenza ex art. 4 l. n. 89/2001 avrebbe dovuto decorrere non dalla pronuncia resa nel giudizio di ottemperanza, ma dalla precedente ordinanza di assegnazione emessa nel processo esecutivo presso terzi, ritenuta già satisfattiva; dall'altro, che per la fase di ottemperanza il Ministero legittimato passivamente fosse il Ministero dell'economia e delle finanze e non quello della giustizia, con conseguente carenza di contraddittorio. I resistenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese. La Corte territoriale aveva respinto l'opposizione del Ministero, ritenendo unitario il segmento cognizione-esecuzione e facendo decorrere il termine dalla definitività dell'ultimo provvedimento del complesso esecutivo/ottemperanza. In Cassazione il Ministero ha riproposto i due motivi: tardività del ricorso e difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per la fase di ottemperanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ma ha accolto il secondo motivo ritenendo fondata l'eccezione di carenza di integrità del contraddittorio, poiché in controversie di equa riparazione relative a giudizi svolti davanti a plessi diversi la legittimazione passiva è congiunta del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per tale ragione ha cassato il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il ricorso incidentale dei resistenti è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 4 l. n. 89/2001
Il termine di decadenza per proporre domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della fase esecutiva considerata unitariamente alla cognizione; se vi sia anche un giudizio di ottemperanza instaurato per conseguire il pagamento, il termine decorre dalla definizione positiva dell'ultimo procedimento instaurato.
art. 6, par. 1 CEDU
L'esecuzione della decisione giudiziaria è parte integrante del "processo" e il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se la decisione definitiva restasse inoperante.
art. 3 l. n. 89/2001
In tema di equa riparazione, la legittimazione passiva può spettare congiuntamente a più ministeri quando il pregiudizio deriva da giudizi svoltisi davanti a distinti plessi giurisdizionali, con necessità di integrare il contraddittorio se ne sia evocato solo uno.
art. 530 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo presso terzi è stata evocata come atto potenzialmente decisivo ai fini della definitività del procedimento esecutivo.
art. 112 c.p.a.
La sentenza di ottemperanza è richiamata come forma di realizzazione concreta del diritto già accertato, rilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza.
art. 336, primo comma, c.p.c.
L'accoglimento del motivo principale ha determinato, per effetto espansivo interno, l'assorbimento dei motivi del ricorso incidentale sulle spese.
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione ex lege Pinto, quando alla fase di cognizione segua un'esecuzione forzata e poi un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento dello Stato-debitore, il procedimento va letto come un unicum funzionale e il termine di decadenza decorre dalla definizione dell'ultimo segmento processuale necessario a conseguire l'effettiva soddisfazione del credito.
- L'esecuzione della decisione giudiziaria costituisce parte integrante del diritto al processo ex art. 6 CEDU: non basta un provvedimento formalmente satisfattivo se non ha ancora realizzato in concreto il risultato dovuto al creditore.
- Non vi è abuso del processo finché il creditore, per ottenere il pagamento da parte dello Stato, utilizzi i rimedi processuali disponibili e non abbia ancora conseguito la concreta satisfazione del proprio diritto.
- Nelle controversie di equa riparazione relative a giudizi svoltisi davanti a plessi giurisdizionali diversi, la legittimazione passiva può essere congiunta tra i ministeri competenti; se ne viene evocato in giudizio uno solo, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro.
- L'omessa partecipazione di un litisconsorte necessario comporta la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del contraddittorio e la nuova decisione anche sulle spese.
- rami":["Processo civile","Obbligazioni"],"materie":["Impugnazioni","Giurisdizione"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Litisconsorzio necessario","Buona fede e correttezza","Giudicato"]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}{
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