Cassazione Penale, Sentenza n. 13286/2026 del 10/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello (che in gran parte aveva rideterminato le pene su istanza di concordato ex art. 599-bis c.p.p. o dopo rinunce), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su vari profili: mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p.), applicazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990 (disponibilità di armi), mancata verifica delle condizioni per la declaratoria di cui all'art. 129 c.p.p., errori nella qualificazione giuridica del fatto, carenze nella determinazione della pena (art. 133 c.p.), mancata valutazione per l'applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 545-bis c.p.p.), e censura sulla valutazione probatoria (art. 546 c.p.p.). Alcuni ricorrenti avevano invece rinunciato ai motivi di appello o concordato la pena in appello, limitando così l'oggetto dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Il ricorso di Pasquale De Leonardo è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione; gli altri ricorsi sono stati ritenuti inammissibili perché formulavano motivi non consentiti alla luce del concordato in appello o della rinuncia ai motivi (il sindacato in Cassazione, dopo concordato ex art. 599-bis o rinuncia, è limitato alla formazione della volontà dell'accordo, al consenso del P.M. ed alla illegittimità della pena). Alcuni motivi sono stati inoltre ritenuti manifestamente infondati. Sono state imposte spese processuali e sanzioni pecuniarie: euro 1.000 a De Leonardo e euro 3.000 ciascuno agli altri ricorrenti.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4
Riferita come aggravante (disponibilità di armi) contestata dai ricorrenti. La Corte di legittimità non ha esaminato nel merito la questione perché il motivo era inammissibile: la valutazione dell'aggravante rientra nel sindacato di merito e, se collegata a un concordato/rinuncia, non è deducibile in Cassazione salvo profili di illegittimità della pena.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Stabilisce il procedimento per il concordato sulla pena in appello. La Corte ricorda che, accogliendo il concordato, il giudice d'appello verifica la formazione del consenso e la legalità della pena, ma non può essere sindacato in Cassazione su questioni rinunciate dall'imputato (quali responsabilità, qualificazione giuridica, valutazione delle prove), salvo profili relativi alla formazione della volontà, al consenso del P.M. o all'illegalità della pena.
art. 129 cod. proc. pen.
Riguarda le cause di non imputabilità/proscioglimento. La Corte osserva che, se l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello nell'ambito del concordato, il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 perché la cognizione è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha valutato i ricorsi nei limiti strettamente necessari per la motivazione come previsto dalla norma.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti lamentavano la mancata applicazione; la Corte ha ritenuto la questione non sindacabile in Cassazione se derivante da valutazioni non oggetto di appello o rinunciate.
art. 133 cod. pen.
Indica i criteri per la determinazione della pena. Le doglianze sulla determinazione del trattamento sono questioni di merito e discrezionali: in presenza di concordato o rinuncia i profili di determinazione della pena non possono essere impugnati in Cassazione salvo che comportino illegittimità.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Regola le sanzioni sostitutive. La Corte ha affermato che il giudice d'appello non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti; se il concordato non prevedeva tale opzione, non sussiste obbligo di pronunciarvi.
art. 546 cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione delle prove. La Corte ha ricordato che le censure sulla valutazione probatoria in presenza di concordato o di rinuncia costituiscono motivi non consentiti in Cassazione, perché la ricognizione delle prove è funzione del giudice di merito.
art. 20-bis cod. pen.
Citato in relazione alle sanzioni sostitutive; la Corte ricorda che la conversione/substituzione in alternativa richiede che ne sia stata chiesta l'applicazione, non può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello nel concordato.
art. 589 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione; la Corte ha applicato questo principio al ricorso di De Leonardo.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamata quale base per dichiarare inammissibile il ricorso dopo rinuncia all'impugnazione, secondo la prassi indicata dalla Corte.
Massime di principio
- Se l'imputato accorda un concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis o rinuncia ai motivi di appello, molte censure di merito (responsabilità, valutazione delle prove, qualificazione giuridica) diventano inammissibili in Cassazione; il sindacato è limitato alla formazione della volontà dell'accordo, al consenso del P.M. e alla legalità della pena.
- Le questioni attinenti alla determinazione della pena e al confronto tra posizioni processuali sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e non sono facilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi di illogicità, arbitrarietà o illegittimità della pena.
- L'aggiudicazione o esclusione di aggravanti/attenuanti in sé rientra nel merito: se non è stata riservata nella rinuncia/accordo, non può essere sollevata in Cassazione.
- Il giudice d'appello non può sostituire d'ufficio una pena detentiva con sanzioni sostitutive (art. 545-bis) se le parti non ne hanno esplicitamente chiesto l'applicazione nell'accordo.
- La rinuncia all'impugnazione o il concordato comportano effetti preclusivi sul successivo grado di giudizio; chi intende conservare possibilità di sindacato in Cassazione deve riservare espressamente specifici motivi (formazione del consenso, consenso del P.M., illegittimità della pena).
- La proposizione di ricorsi inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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