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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32704/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per diversi vizi la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato il giudizio di primo grado. I motivi, in sintesi, sono: 1) Rostin denuncia l'uso di elementi probatori relativi agli anni 2006-2007 per sostenere la fittizietà di fatture riferite al 2010-2011 (contestazione sulla estensione di indici di fittizietà a periodi diversi); 2) Rostin contesta la responsabilità penale relativa alla fattura n. 51 (15/11/2012) per assenza di riscontri che provino l'inesistenza della prestazione e per presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Forese per mancato avvertimento ex art. 64 c.3 c.p.p.; 3) Rostin censura l'impiego, come prova decisiva, della sentenza irrevocabile di condanna del coimputato (art. 238-bis c.p.p.) senza la necessaria corroborazione ex art. 192 c.3 c.p.p.; 4) Rostin e Guindani lamentano che la Corte d'appello abbia adottato motivazioni per relationem e non abbia adeguatamente valutato la prova di effettiva esecuzione delle prestazioni (Clinica dello Sci e rapporti con CONTRO S.r.l.); 5) Guindani ribadisce che le prestazioni sono state realmente rese e documentate in dibattimento; 6) entrambi censurano il trattamento sanzionatorio per mancato, o non esplicito, riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per lo più, i ricorsi. Esito principale: 1) Il ricorso di Pasqua Rostin è accolto solo con riferimento al capo 14 della rubrica perché la Corte d'appello aveva fondato la condanna esclusivamente sulla sentenza irrevocabile del coimputato senza adeguata corroborazione; tale capo è annullato senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione ed è eliminata la pena accessoria di mesi uno che ne derivava, rideterminando la pena finale della Rostin in anni tre e mesi sei di reclusione. 2) I restanti motivi di Rostin sono dichiarati inammissibili o manifestamente infondati. 3) Il ricorso di Mattia Guindani è dichiarato inammissibile in toto; la sentenza di merito nei suoi confronti resta quindi confermata, con condanna così come ridotta in appello (pena in minima edittale poi ridotta con concessione delle attenuanti), e al medesimo è addebitata la rifusione delle spese processuali nonché il pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Procura generale aveva chiesto l'inammissibilità e in gran parte ha ottenuto accoglimento.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 8 e art. 2)

    Norme sui reati tributari: la Corte ne ha fatto uso per definire i capi di imputazione (operazioni/fatture inesistenti) e per inquadrare la fattispecie materiale contestata agli imputati

  • Codice di procedura penale (art. 192, art. 187, art. 238-bis, art. 64 c.3, art. 606, art. 616)

    art. 192 c.2/c.3; art. 187; art. 238-bis; art. 64 c.3 lett. c); art. 606 c.1 lett. b) ed e); art. 616

    Art. 238-bis: le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ma, ai sensi dell'art. 192 c.3, non sono autosufficienti e vanno corroborate da altri elementi probatori. Art. 64 c.3: richiede avvertimenti quando il dichiarante sia imputato di reato connesso; la Corte ha verificato se al teste fosse dovuto l'avvertimento e la sua rilevanza. Art. 606 e 616 disciplinano i motivi di cassazione e le spese: utilizzati per decidere sull'inammissibilità e sugli oneri economici

  • Codice penale (art. 133)

    Criteri di valutazione per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia tenuto conto in via implicita dei criteri e che non fosse obbligatorio uno sviluppo analitico se la pena è sotto la misura media

  • Costituzione (art. 27 c.2)

    Principio di responsabilità personale e divieto di estendere presunzioni non basate su prove adeguate: richiamato dai ricorrenti a sostegno del principio dell'accertamento individuale della responsabilità

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6)

    Richiami ai diritti del processo equo e alle garanzie difensive, invocati dai ricorrenti in relazione all'uso di presunzioni e all'utilizzabilità di dichiarazioni testimoniali

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa nella presentazione di ricorso e per la determinazione del contributo alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Una sentenza penale irrevocabile acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. non è prova autosufficiente: va sempre corroborata da altri elementi probatori secondo l'art. 192 c.3 c.p.p.; la condanna non può fondarsi unicamente su quella sentenza.
  • Indicatori di "società cartiera" (omessa tenuta/trasmissione di bilanci e dichiarazioni, assenza di sede reale, fatture annotate come pagate in contanti, assenza di contratti di supporto, incongruenza tra oggetto sociale e prestazioni fatturate) possono essere valutati anche su un arco temporale più ampio qualora sia provato che la situazione si sia mantenuta nel tempo e siano stati acquisiti elementi diretti relativi al periodo contestato.
  • La mancata esibizione di documentazione sottostante (contratti, prove di esecuzione delle prestazioni, pagamenti tracciabili) costituisce elemento probatorio rilevante e, se corroborata da altri riscontri, può giustificare la conclusione sulla inesistenza delle prestazioni fatturate.
  • Le dichiarazioni rese in dibattimento da soggetti potenzialmente interessati a reati connessi richiedono attenzione formale: se al dichiarante doveva essere dato l'avvertimento ex art. 64 c.3 c.p.p. (perché imputato di reato connesso), la loro utilizzabilità può risultare compromessa; tuttavia l'inutilizzabilità erga omnes postula che prima dell'escussione vi fossero indizi non equivoci di reità.
  • In cassazione sono inammissibili censure che chiedono una rivalutazione dei fatti già risolta con congrua motivazione dal giudice di merito; la Suprema Corte esamina i profili di diritto e non riesamina liberamente la valutazione probatoria logicamente motivata.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha discrezionalità e non è obbligato a una trattazione analitica di tutti i criteri dell'art. 133 c.p. quando la pena risultante è inferiore alla media edittale; ciò non vieta contestazioni per manifesta illogicità o omissione rilevante.

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