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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28085/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Una proprietaria di un’area adibita a canale dell’acquedotto ha resistito a un ricorso ex art. 703 c.p.c. proposto da una vicina, la quale chiedeva la reintegrazione nel possesso di un passaggio pedonale e carrabile necessario per raggiungere la pubblica via dal proprio fondo. Il Tribunale aveva accolto la domanda possessoria e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo provato l’effettivo uso pluriennale del passaggio e insussistente una mera tolleranza. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1145 e 1168 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la demanialità dell’area e non avesse considerato che il sedime del canale sarebbe asservito a funzione pubblica, con conseguente impossibilità di costituire diritti di servitù senza previa sdemanializzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione di merito non aveva affrontato l’esistenza di un diritto reale di servitù, ma solo la tutela possessoria del passaggio di fatto esercitato; pertanto la censura, che insisteva sulla demanialità del bene e sulla costituzione di servitù, non colpiva la ratio decidendi. La doglianza mirava in sostanza a una nuova valutazione del compendio istruttorio e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    È il rito utilizzato per l’azione possessoria proposta a tutela del passaggio di fatto esercitato.

  • art. 1145 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura demaniale dell’area e i limiti alla tutela possessoria, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla reintegrazione nel possesso; la Corte ha ribadito che la controversia era stata decisa sul piano possessori o e non petitorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ritenuto però inidoneo a censurare un accertamento di fatto e una valutazione probatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. Sez. U, n. 24148 del 25/10/2013

    Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di revisione delle valutazioni di fatto e del convincimento del giudice di merito.

  • Cass. Sez. 3, n. 12362 del 24/05/2006

    La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più idonee sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.

  • Cass. Sez. 1, n. 11511 del 23/05/2014

    Conferma del principio sulla riservatezza al giudice di merito della valutazione del materiale probatorio.

  • Cass. Sez. L, n. 13485 del 13/06/2014

    Ulteriore conferma del principio secondo cui il giudizio sulle prove non è sindacabile in cassazione come terzo grado di merito.

  • Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014

    La motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se mancante del minimo costituzionale, apparante o manifestamente illogica; nel caso concreto è stata ritenuta adeguata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La tutela possessoria del passaggio va distinta dalla domanda petitoria di accertamento o costituzione di una servitù: se il giudice di merito decide solo sul possesso, sono irrilevanti le censure che presuppongono un diverso oggetto della domanda.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
  • La valutazione dell’effettività del possesso, dello spoglio e della tolleranza integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del minimo costituzionale, è meramente apparente o risulta manifestamente illogica; altrimenti resta insindacabile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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