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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-412/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 marzo 2026. — Fauré Le Page Maroquinier SAS e Fauré Le Page Paris SAS contro Goyard ST-Honoré SAS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità di un marchio – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articoli di pelletteria di lusso – Marchio che include un numero percepito dal pubblico di riferimento come indicativo dell’anno di fondazione d’impresa – Evocazione, trattandosi di un anno risalente nel tempo, di un savoir‑faire di lunga data che conferisce al prodotto di cui trattasi una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio – Indicazione ingannevole sulle caratteristiche del prodotto. — Causa C-412/24

Giurisprudenza europea62024CJ0412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che un marchio può essere ingannevole non solo quando mente su una qualità materiale del prodotto, ma anche quando, attraverso un riferimento temporale, fa credere al pubblico che il prodotto provenga da un’impresa con lunga tradizione e sapere artigianale. In tal caso, l’errore riguarda una caratteristica dei prodotti, in particolare la qualità o l’immagine di prestigio, e può fondare la nullità del segno. Spetta al giudice nazionale verificare, in concreto, la percezione del pubblico di riferimento.

Marchio contenente un numero percepito come anno di fondazione: l’eventuale evocazione ingannevole di un savoir-faire storico e di un’immagine di prestigio può integrare il motivo di nullità per marchio che induce in errore il pubblico.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95/CE debba essere interpretato nel senso che un marchio contenente un numero percepito dal pubblico di riferimento come anno di fondazione dell’impresa, e quindi evocativo di un savoir-faire antico, di una garanzia di qualità e di un’immagine di prestigio, possa essere dichiarato ingannevole quando tale savoir-faire di lunga durata non esiste; e se sia necessario che il marchio faccia riferimento in modo sufficientemente specifico a caratteristiche dei prodotti o servizi designati.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95/CE osta alla registrazione, ovvero consente la nullità, di un marchio che, includendo un numero percepito come anno di fondazione dell’impresa, induca il pubblico a credere nell’esistenza di un savoir-faire di lunga data che conferisce ai prodotti una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio, quando tale savoir-faire non esiste: l’inganno rilevante può riguardare anche una caratteristica dei prodotti designati, quale la qualità, e non solo una caratteristica del titolare del marchio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/95/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2008/95/CE
  • Direttiva (UE) 2015/2436
  • Articolo 711-3, lettera c), code de la propriété intellectuelle

Marchio contenente un numero percepito come anno di fondazione: possibile inganno sul savoir-faire e sulla qualità del prodotto

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese nell’ambito di una controversia sulla nullità di due marchi francesi recanti la dicitura "Fauré Le Page Paris 1717", registrati per prodotti di pelletteria di lusso. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95/CE, relativa ai marchi che possono indurre in errore il pubblico.

Fatti e procedimento principale

La controversia oppone Fauré Le Page Maroquinier SAS e Fauré Le Page Paris SAS a Goyard ST-Honoré SAS. Quest’ultima ha agito per ottenere l’annullamento dei marchi "Fauré Le Page Paris 1717" ritenendoli ingannevoli. La cour d’appel de Paris ha accolto la domanda di nullità, ritenendo che l’indicazione "Paris 1717" evocasse il luogo e l’anno di fondazione dell’impresa originaria e potesse indurre il pubblico a credere in una continuità storica e in una trasmissione di savoir-faire, valorizzando così i prodotti come articoli di lusso di particolare qualità e prestigio. Le società titolari dei marchi hanno impugnato tale decisione dinanzi alla Cour de cassation.

Normativa rilevante

La Corte ricorda che la direttiva 2008/95 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436, ma resta applicabile ratione temporis alla controversia. La disposizione centrale è l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95/CE, secondo cui sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio. È richiamato anche l’articolo 711-3, lettera c), del code de la propriété intellectuelle francese, formulato in termini sostanzialmente analoghi.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un marchio contenente un anno di fantasia o comunque percepito come anno di fondazione, quando evochi falsamente anzianità, serietà e savoir-faire del fabbricante, possa essere qualificato come ingannevole. Chiede inoltre se l’inganno debba riguardare direttamente le caratteristiche dei prodotti o servizi, oppure possa derivare anche da informazioni false sulla storia o sulle qualità dell’impresa titolare, che si riflettono sulla percezione del prodotto.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che, per applicare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), è necessario che il segno, al momento della registrazione, generi di per sé un rischio di inganno; è irrilevante la successiva gestione del segno. Richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui deve esistere un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico.

Il punto decisivo è che il motivo di nullità opera quando l’inganno riguarda una caratteristica dei prodotti o servizi designati dal marchio. La Corte esclude che la disposizione possa applicarsi a un mero inganno relativo a una caratteristica del titolare del marchio, se tale caratteristica non si riflette sui prodotti o servizi. Tuttavia, nel caso di un marchio che include un numero percepito come anno di fondazione dell’azienda, il messaggio può evocare un savoir-faire antico, capace di conferire ai prodotti una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio. Poiché la qualità è espressamente tra le caratteristiche indicate dalla norma, e poiché nei prodotti di lusso anche lo stile e l’immagine di prestigio incidono sulla qualità percepita, un tale marchio può risultare ingannevole se tale savoir-faire di lunga durata non esiste.

La Corte precisa che spetta al giudice nazionale valutare tutte le circostanze del caso concreto e verificare come il pubblico di riferimento percepisca il segno nel suo insieme, tenendo conto anche della presenza del termine "Paris" e del messaggio complessivo trasmesso dal marchio.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che, qualora un marchio includa un numero percepito dal pubblico di riferimento come anno di fondazione dell’azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir-faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir-faire di tale estensione temporale non esiste, tale marchio può ingannare il pubblico ai sensi della disposizione.

Principio affermato

L’inganno rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95/CE non si limita alle indicazioni false su qualità materiali o caratteristiche fisiche del prodotto, ma può riguardare anche un messaggio implicito sulla qualità percepita, sul savoir-faire e sul prestigio associati ai prodotti, quando tale messaggio derivi da una falsa indicazione sull’anno di fondazione dell’impresa e sia idoneo a influenzare la decisione di acquisto del pubblico di riferimento.

Come è indicizzato

Materiemarchi d'impresanullità del marchiotutela del consumatorepelletteria di lussodiritto dei marchi dell'unione europea

Testo integrale

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