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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-434/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2026. — JD contro Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Curtea de Apel Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 32, paragrafi 2 e 4 – Ettaro ammissibile – Articolo 36, paragrafo 5 – Ettari a disposizione dell’agricoltore – Normativa nazionale che richiede la produzione del contratto di affitto della superficie agricola – Annullamento con effetto retroattivo di tale contratto a causa di un’irregolarità della procedura di assegnazione non imputabile a tale agricoltore – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 63, paragrafo 1 – Ammissibilità della domanda. — Causa C-434/24

Giurisprudenza europea62024CJ0434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per il regime di pagamento unico per superficie, l’annullamento retroattivo del contratto di affitto non comporta automaticamente la perdita dei requisiti di ammissibilità se l’irregolarità non è imputabile all’agricoltore e la superficie era effettivamente a sua disposizione. Il diritto UE non impone che il beneficiario produca necessariamente un titolo giuridico valido in senso formale, ma consente agli Stati membri di richiedere documenti, nei limiti degli obiettivi della PAC e della proporzionalità. La seconda questione sul principio di proporzionalità non è stata esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima.

Pagamento unico per superficie: l’annullamento retroattivo, non imputabile all’agricoltore, del contratto di affitto della superficie non rende di per sé inammissibile la domanda né consente il recupero dell’aiuto solo per tale motivo.

La questione giuridica

Se gli articoli 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 e 32, paragrafi 2 e 4, nonché 36, paragrafo 5, del regolamento n. 1307/2013 ostino a che l’autorità nazionale dichiari inammissibile una domanda di pagamento unico per superficie perché il contratto di affitto della superficie agricola, inizialmente valido e prodotto a sostegno della domanda per dimostrare che il terreno era a disposizione dell’agricoltore, sia stato poi annullato con effetto retroattivo per un’irregolarità della procedura di assegnazione non imputabile all’agricoltore; e, in caso affermativo, se alla revoca dell’aiuto si applichi il principio di proporzionalità.

Principio di diritto

Il regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con il regolamento n. 1307/2013, osta a una prassi nazionale che consideri inammissibile una domanda di pagamento unico per superficie solo perché il contratto di affitto della superficie agricola, valido al momento della domanda e prodotto per provare che il terreno era a disposizione dell’agricoltore, sia stato successivamente annullato con effetto retroattivo per un’irregolarità della procedura di assegnazione non imputabile all’agricoltore. In tale situazione, quando l’agricoltore ha effettivamente svolto attività agricola e disponeva di fatto della superficie alla data rilevante, non risultano di per sé violati i criteri di ettaro ammissibile e di disponibilità della superficie; inoltre, l’annullamento non basta a dimostrare una creazione artificiale delle condizioni o un abuso. Di conseguenza, non può fondare da solo la revoca dell’aiuto, ferma restando la verifica, da parte del giudice nazionale, della compatibilità di eventuali requisiti documentali nazionali con il diritto dell’Unione e con il principio di proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 32, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 36, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Pagamento unico per superficie e annullamento retroattivo del contratto di affitto

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj nell’ambito di una controversia tra un’agricoltrice rumena e l’agenzia nazionale dei pagamenti agricoli. La Corte è stata chiamata a stabilire se la successiva invalidazione, con effetto retroattivo, del contratto di affitto di un pascolo comunale possa rendere inammissibile una domanda di aiuto presentata a titolo del regime di pagamento unico per superficie.

Fatti e procedimento principale

JD aveva ottenuto, per l’anno 2019, un pagamento unico per superficie relativo a pascoli comunali presi in affitto dal comune di Chiochiș. Successivamente, con sentenza intervenuta nello stesso giorno del giudizio richiamato, la procedura di assegnazione dei pascoli e il contratto di affitto a favore di JD erano stati annullati per irregolarità della procedura di gara, non imputabili all’agricoltrice. L’APIA ha quindi ritenuto che JD non disponesse più di un titolo sulle superfici in questione e ha chiesto il rimborso dell’aiuto versato. Il giudice nazionale di primo grado ha accolto la posizione dell’amministrazione; in appello, la Curtea de Apel Cluj ha sospeso il procedimento e ha proposto due questioni pregiudiziali.

Quadro normativo UE rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1306/2013, e segnatamente gli articoli 58, 60, 63, paragrafo 1, e 72, paragrafo 1;
  • il regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare gli articoli 32, paragrafi 2 e 4, e 36, paragrafi 2 e 5;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, articolo 14, paragrafo 1, lettera f). La Corte ha inoltre richiamato il principio di proporzionalità e la propria giurisprudenza in materia di abuso del diritto e di requisiti di prova negli aiuti PAC.

Interpretazione dei criteri di ammissibilità

La Corte ha ricordato che l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 disciplina le conseguenze del mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, ma non definisce tali criteri, che dipendono dal singolo regime di aiuto. Per il pagamento unico per superficie, sono determinanti le condizioni del regolamento n. 1307/2013: la superficie deve essere un "ettaro ammissibile" per l’intero anno civile, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, e deve essere a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro. Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte ha ribadito che non è necessario un titolo giuridico formale in senso stretto se è dimostrato l’uso effettivo della superficie e una sufficiente autonomia nell’attività agricola. Ha aggiunto che gli Stati membri possono richiedere documenti giustificativi e prove ulteriori, ma nel rispetto degli obiettivi della PAC e del principio di proporzionalità.

Nessuna inammissibilità automatica per l’annullamento retroattivo non imputabile

Secondo la Corte, quando il contratto di affitto, valido al momento della domanda, è poi annullato con effetto retroattivo per un’irregolarità della procedura di assegnazione non imputabile all’agricoltore, l’amministrazione non può considerare la domanda inammissibile solo per tale motivo, indipendentemente dal momento in cui l’annullamento interviene. La ragione è che, se l’annullamento avviene dopo la fine dell’anno civile di riferimento, i requisiti di cui agli articoli 32 e 36 del regolamento n. 1307/2013 risultano, in linea di principio, già soddisfatti. Inoltre, l’annullamento retroattivo, di per sé, non prova né che la superficie non fosse un ettaro ammissibile per l’intero anno né che non fosse effettivamente a disposizione dell’agricoltore alla data rilevante.

Esclusione dell’abuso e della creazione artificiale delle condizioni

La Corte ha escluso che, in una situazione del genere, l’annullamento del contratto consenta da solo di ritenere che l’agricoltore abbia creato artificialmente le condizioni per ottenere l’aiuto ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013. Per configurare una prassi abusiva occorrono, secondo la giurisprudenza richiamata, sia elementi oggettivi sia un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio indebito mediante una creazione artificiosa delle condizioni richieste. Nel caso di specie, l’irregolarità era imputabile al comune e non all’agricoltrice; perciò l’annullamento retroattivo non può, da solo, fondare un’accusa di abuso o di sfruttamento abusivo di terreni altrui.

Limiti alla prassi nazionale e principio di proporzionalità

La Corte ha precisato che il diritto dell’Unione non subordina, in generale, il pagamento unico per superficie al rispetto delle norme sugli appalti pubblici. Il richiamo alle irregolarità in materia di appalti contenuto nell’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, non introduce una nuova condizione di ammissibilità generale per questo regime di aiuto. Di conseguenza, una prassi amministrativa nazionale che renda automaticamente inammissibile la domanda in caso di annullamento del contratto, senza considerare la data dell’annullamento e l’assenza di colpa dell’agricoltore, non è idonea a realizzare l’obiettivo della normativa, cioè assicurare un sostegno diretto al reddito agli agricoltori che svolgono realmente un’attività agricola e dispongono di fatto della superficie. La Corte ha quindi ritenuto che una simile prassi sarebbe sproporzionata.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che il regolamento n. 1306/2013 e il regolamento n. 1307/2013 ostano a che l’amministrazione nazionale consideri inammissibile una domanda di pagamento unico per superficie solo perché il contratto di affitto della superficie agricola, inizialmente valido e poi annullato retroattivamente per un’irregolarità non imputabile all’agricoltore, sia venuto meno. La seconda questione, relativa all’eventuale applicazione del principio di proporzionalità alla revoca, è rimasta assorbita dalla risposta alla prima.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti diretti agli agricoltoriammissibilità delle domande di pagamentoproporzionalitàrecupero di pagamenti indebiti

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