Corte di giustizia, Sentenza C-239/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 marzo 2026. — Causa promossa da FP e LD. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Articolo 82, paragrafo 2, TFUE – Competenza legislativa dell’Unione – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “vittima” – Competenza extraterritoriale dei giudici penali di uno Stato membro – Inapplicabilità di tale direttiva. — Causa C-239/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato non è pertinente per stabilire la competenza extraterritoriale dei giudici penali di uno Stato membro. Essa opera solo nei procedimenti penali già rientranti nella competenza dello Stato e svolti nell’Unione. Nel caso belga, quindi, la nozione di «vittima» di cui alla direttiva non può incidere sulla condizione di accesso all’azione penale prevista dall’articolo 10 del TPCPP.
La direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato non si applica alla determinazione della competenza penale extraterritoriale di uno Stato membro e non può incidere sulla portata di una norma nazionale che subordina tale competenza a specifici collegamenti territoriali o personali.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2012/29/UE debba essere interpretato nel senso che include nella nozione di «vittima» i familiari stretti di una persona colpita da gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, in particolare quando essi abbiano subito un danno mentale o emotivo o una perdita economica; e, in via preliminare, se tale direttiva sia applicabile in una controversia relativa alla competenza dei giudici penali di uno Stato membro a conoscere di fatti commessi al di fuori del suo territorio.
Principio di diritto
La direttiva 2012/29/UE non disciplina né la competenza dei giudici penali degli Stati membri a conoscere di reati commessi all’estero né la portata delle norme nazionali che regolano tale competenza; essa si applica solo quando la competenza penale sia già stata stabilita e il procedimento si svolga nell’Unione. Di conseguenza, in una controversia sulla ricevibilità o sull’esercizio dell’azione penale fondata su una competenza extraterritoriale, la direttiva non può essere invocata per ampliare la nozione nazionale di persona offesa o per includere i familiari nella nozione di «vittima» ai fini dell’accesso al giudice.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 82, paragrafo 2, TFUE
- Direttiva 2012/29/UE
- Decisione quadro 2001/220/GAI
- Decisione quadro 2009/948/GAI
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 20 dicembre 2006
- Legge belga del 17 aprile 1878 contenente il titre préliminaire du code de procédure pénale, articolo 10, primo comma, 1o bis
Competenza extraterritoriale e nozione di vittima nella direttiva 2012/29/UE
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla cour d’appel de Bruxelles e riguarda un procedimento penale avviato in Belgio contro diversi leader del Regno dell’Arabia Saudita per presunti crimini contro l’umanità commessi all’estero. Il nodo è se la nozione di «vittima» della direttiva 2012/29/UE possa incidere sulla possibilità, prevista dal diritto belga, di esercitare la competenza penale extraterritoriale.
Fatti e procedimento principale
FP e LD hanno presentato denuncia in Belgio contro diversi leader sauditi per gravi violazioni, tra cui arresti e detenzioni arbitrarie, torture, trattamenti inumani, sparizioni forzate e omicidi premeditati, asseritamente commessi contro la loro sorella SX, cittadina saudita e attivista per i diritti delle donne. Le denuncianti sostenevano di essere esse stesse «vittime» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2012/29/UE, poiché avrebbero subito danni mentali o emotivi e perdite economiche direttamente causati dai fatti.
Il procuratore federale ha chiesto di dichiarare l’incompetenza dei giudici belgi e l’irricevibilità dell’azione penale, rilevando che l’articolo 10, primo comma, 1o bis, del TPCPP richiede che la grave violazione sia stata commessa nei confronti di una persona che, al momento dei fatti, sia cittadina belga, rifugiata riconosciuta in Belgio e ivi residente abitualmente, oppure residente legalmente in Belgio da almeno tre anni. Poiché SX non aveva tali collegamenti con il Belgio, il procuratore federale riteneva insussistente la competenza.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se i familiari stretti di una persona vittima di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario rientrino nella nozione di «vittima» dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2012/29/UE;
- se ciò valga anche per familiari che abbiano subito un danno mentale o emotivo, oppure una perdita economica, direttamente causati dalla violazione;
- e, in via preliminare, se tale direttiva sia applicabile a una controversia che riguarda la competenza extraterritoriale dei giudici penali di uno Stato membro.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, che consente l’adozione di direttive recanti norme minime in materia, tra l’altro, di diritti delle vittime della criminalità nelle materie penali aventi dimensione transnazionale.
Quanto alla direttiva 2012/29/UE, sono rilevanti in particolare:
- il considerando 3, che collega la direttiva all’articolo 82, paragrafo 2, TFUE;
- il considerando 4, che indica l’obiettivo di rivedere e integrare la decisione quadro 2001/220/GAI;
- il considerando 13, secondo cui la direttiva si applica ai reati commessi nell’Unione e ai procedimenti penali che si svolgono nell’Unione, conferendo diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo in relazione a tali procedimenti;
- il considerando 50, che salva la competenza degli Stati membri ad avviare procedimenti e le regole sui conflitti di competenza della decisione quadro 2009/948/GAI;
- l’articolo 1, paragrafo 1, che indica lo scopo di garantire informazione, assistenza e protezione alle vittime e la loro partecipazione ai procedimenti penali;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sub i) e ii), che definisce la nozione di «vittima»;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che definisce il «familiare».
Sul piano interno, è centrale l’articolo 10, primo comma, 1o bis, del TPCPP belga, che disciplina la possibilità di perseguire in Belgio stranieri per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse all’estero, ma solo se la persona offesa possiede uno specifico legame con il Belgio.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la direttiva 2012/29/UE è stata adottata sulla base dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE e che il suo oggetto è la tutela delle vittime nell’ambito di procedimenti penali nazionali già radicati nella competenza dello Stato membro. La direttiva stabilisce diritti in materia di informazione, assistenza, partecipazione e protezione, ma non contiene norme sulla determinazione della competenza penale.
La Corte valorizza in modo decisivo il considerando 13: la direttiva si applica ai reati commessi nell’Unione e ai procedimenti penali che si svolgono nell’Unione; per le vittime di reati extraterritoriali, i diritti previsti sorgono solo se esiste già un procedimento penale nello Stato membro. Ne consegue che la direttiva presuppone l’esercizio della competenza, ma non ne disciplina l’an.
La stessa conclusione è corroborata dal considerando 50, che lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri ad avviare procedimenti penali e le norme sui conflitti di competenza. Pertanto, la direttiva non può essere utilizzata per incidere su una disposizione nazionale che subordina la competenza extraterritoriale a determinate condizioni personali della vittima.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la direttiva 2012/29/UE:
- non è applicabile nell’ambito di una controversia sulla competenza dei giudici penali di uno Stato membro a conoscere di fatti commessi al di fuori del territorio nazionale;
- non può incidere sulla portata di disposizioni di diritto nazionale che prevedono una siffatta competenza.
Principi affermati per la prassi
La sentenza chiarisce che la nozione di «vittima» della direttiva 2012/29/UE non può essere invocata per ampliare la competenza penale extraterritoriale prevista dal diritto interno. Per i professionisti, il principio utile è che la direttiva tutela le vittime solo all’interno di procedimenti penali già ammissibili e non costituisce base giuridica per fondare o estendere la giurisdizione penale di uno Stato membro su fatti avvenuti all’estero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 26 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-307/23
- Sentenza · 26 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-696/23
- Sentenza · 26 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-338/24
- Sentenza · 26 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-357/24
- Sentenza · 26 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-412/24
- Sentenza · 26 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-434/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →