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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-307/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2026. — G GmbH contro Hauptzollamt H. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Procedure d’importazione e d’esportazione – Determinazione del valore in dogana – Articolo 32, paragrafo 1, lettera a), ii), e lettera b), iv) – Rettifica in funzione dei costi sostenuti dall’acquirente – Costi derivanti da prestazioni immateriali di progettazione di modelli di etichette apposte su barattoli per conserve alimentari – Nozione di “contenitore” – Prestazioni immateriali eseguite nel territorio dell’Unione europea. — Causa C-307/23

Giurisprudenza europea62023CJ0307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che i costi di progettazione di etichette per barattoli di conserve possono incidere sul valore in dogana come costi dei "contenitori", purché esista uno stretto legame tra i modelli e i barattoli. Ha escluso che tali costi debbano essere trattati solo come prestazioni di design ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), iv), con la conseguenza che il luogo di esecuzione nell’Unione non impedisce la rettifica. La decisione conferma un approccio funzionale e non formalistico alla nozione di contenitore ai fini doganali.

Valore in dogana: inclusione dei costi di progettazione di etichette per barattoli di conserve tra i costi dei "contenitori" ai sensi del codice doganale

La questione giuridica

Se i costi sostenuti per la progettazione immateriale dei modelli di etichette apposte su barattoli per conserve, realizzata nel territorio dell’Unione e messa gratuitamente a disposizione dei fornitori extra UE in formato elettronico, debbano essere aggiunti al valore di transazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), ii), del codice doganale, oppure ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), iv), con particolare rilievo alla nozione di "contenitore" e al luogo di esecuzione delle prestazioni.

Principio di diritto

I costi relativi alla progettazione di modelli di etichette per barattoli di conserve importati devono essere inclusi nel valore in dogana quando tali modelli, elaborati su richiesta e a spese dell’acquirente nell’Unione e forniti gratuitamente ai produttori extra UE, presentano uno stretto legame con i contenitori delle merci; in tal caso, essi rientrano nell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), ii), del codice doganale, senza che sia decisivo il fatto che le prestazioni di progettazione siano state eseguite nell’Unione, poiché la disciplina speciale sui contenitori si applica ai costi strettamente connessi alla loro fabbricazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 32, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 32, paragrafo 1, lettera b), iv), del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regola generale 5 della nomenclatura combinata
  • Nota 1 a piè di pagina della regola generale 5

Valore in dogana e costi di progettazione delle etichette per barattoli di conserve

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesfinanzhof, riguarda la determinazione del valore in dogana di conserve alimentari importate nell’Unione e, in particolare, l’inclusione dei costi di progettazione dei modelli di etichette apposte sui barattoli. La Corte interpreta l’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), ii), e lettera b), iv), del regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario.

Fatti e procedimento principale

Tra il 12 dicembre 2012 e il 30 maggio 2013, la G GmbH ha effettuato operazioni di sdoganamento di alimenti in scatola venduti da fornitori di paesi terzi. L’acquirente, stabilito nell’Unione, aveva messo a disposizione dei fornitori, gratuitamente e in formato elettronico, i modelli per le etichette da stampare e applicare sui barattoli; tali modelli erano stati progettati in Germania da studi incaricati dall’acquirente.

Nei valori in dogana dichiarati erano inclusi il prezzo dei prodotti, il costo del loro imballaggio per la vendita al dettaglio e quello della stampa e dell’apposizione delle etichette, ma non i costi di progettazione dei modelli. L’autorità doganale tedesca ha poi emesso un avviso di accertamento per recuperare a posteriori dazi importando tali costi nel valore in dogana. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso dell’importatore, ritenendo che l’etichetta fosse indissociabile dal barattolo quale contenitore.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 29 del codice doganale, secondo cui il valore in dogana corrisponde al valore di transazione, cioè al prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo rettifiche ai sensi, tra l’altro, dell’articolo 32.

L’articolo 32, paragrafo 1, prevede l’aggiunta al prezzo, tra gli altri:

  • alla lettera a), ii), del costo dei "contenitori" considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
  • alla lettera b), iv), del valore dei lavori di ingegneria, studio, arte e design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate.

Per chiarire la nozione di contenitore, la Corte richiama anche il regolamento (CEE) n. 2658/87 e la regola generale 5 della nomenclatura combinata, con la relativa nota 1 a piè di pagina.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva se i costi di progettazione dei modelli di etichette, realizzati nell’Unione e messi gratuitamente a disposizione dei fornitori in formato elettronico, debbano essere aggiunti al valore di transazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), ii), oppure della lettera b), iv), del codice doganale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il codice doganale non disciplina espressamente il trattamento di tali costi, sicché occorre interpretare le disposizioni alla luce della loro formulazione, del contesto e degli obiettivi della normativa.

Sul piano letterale, la Corte distingue tra:

  • la lettera a), ii), che riguarda i costi dei contenitori formanti un tutto unico con la merce;
  • la lettera b), iv), che riguarda costi di prodotti e servizi necessari per produrre le merci importate.

La Corte rileva che le prestazioni immateriali di progettazione dei modelli di etichette non sono state contestate come "servizi" in senso lato, ma non rientrano necessariamente nella lettera b), iv), perché questa disposizione concerne i servizi necessari alla produzione delle merci importate, mentre le etichette non sono indispensabili per produrre il contenuto della conserva. Invece, poiché le etichette sono destinate a essere apposte sui barattoli e strettamente collegate a essi, i relativi costi possono essere ricondotti ai "contenitori".

La Corte precisa che non è decisivo che le etichette siano separabili fisicamente dai barattoli: esse forniscono informazioni utili alla commercializzazione e all’uso del prodotto, ma non sono parte integrante del contenuto né necessarie per produrlo. Proprio per questo, i costi di progettazione possono essere trattati come costi connessi al contenitore, purché il nesso stretto sia verificato dal giudice nazionale.

Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che l’articolo 32 del codice doganale contiene regole distinte di rettifica: una specifica per i contenitori e una per i servizi necessari alla produzione delle merci. Il fatto che la lettera b), iv), contenga una precisazione geografica sul luogo di esecuzione delle prestazioni non implica che la stessa limitazione valga per la lettera a), ii). Ne deriva che il legislatore ha voluto regimi diversi a seconda che i costi riguardino contenitori o servizi necessari alla produzione delle merci.

Quanto alla finalità della disciplina, la Corte richiama l’obiettivo di un sistema di valorizzazione equo, uniforme e neutro, idoneo a riflettere il valore economico reale della merce importata. Poiché i costi di progettazione delle etichette hanno un valore economico certo e quantificabile, la loro inclusione contribuisce a determinare correttamente il valore in dogana.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che i costi derivanti dalle prestazioni immateriali di progettazione dei modelli di etichette apposte su barattoli per conserve alimentari importati devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare quando i modelli sono stati elaborati su richiesta e a spese dell’acquirente nell’Unione e messi gratuitamente a disposizione dei fornitori in formato elettronico, a condizione che tali modelli presentino uno stretto legame con i contenitori delle merci importate.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori doganali e fiscali, la pronuncia conferma che il perimetro dei costi da includere nel valore in dogana non dipende soltanto dalla natura materiale o immateriale della prestazione, né dal luogo di progettazione, ma dal suo nesso funzionale con il contenitore. In presenza di barattoli o imballaggi che incorporano elementi grafici o informativi essenziali alla loro commercializzazione, i relativi costi di design possono incidere sulla base imponibile doganale anche se sostenuti nell’Unione.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalivalore in doganaunione doganaleclassificazione doganaleimportazioni

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