Corte di giustizia, Sentenza C-357/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 marzo 2026. — Freistaat Bayern contro Euroherc osiguranje d.d. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 1, lettera q), iv) – Nozione di “istituzione competente” – Datore di lavoro – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “prestazioni di malattia” – Mantenimento della retribuzione per inabilità temporanea al lavoro – Articolo 85, paragrafo 1 – Prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro per danni verificatisi nel territorio di un altro Stato membro – Diritto di ricorso del datore di lavoro nei confronti del terzo responsabile – Diritti in capo alla vittima – Surrogazione – Limiti. — Causa C-357/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regolamento n. 883/2004 in un caso relativo al rimborso, da parte di un'assicurazione croata, delle indennità salariali pagate dal Land Baviera a un dipendente infortunato in Croazia. La Corte riconosce che il datore di lavoro può rientrare nella nozione di "istituzione competente" e che il mantenimento della retribuzione durante l'inabilità temporanea può costituire una "prestazione di malattia". Precisa però che l'articolo 85, paragrafo 1, non crea un autonomo diritto al rimborso: la surrogazione opera solo nei limiti dei diritti già previsti dalla legge dello Stato del danno o per prestazioni comparabili.
Rinvio pregiudiziale sul coordinamento della sicurezza sociale: qualificazione del datore di lavoro come "istituzione competente", natura delle indennità di mantenimento della retribuzione come "prestazioni di malattia" e limiti del diritto di surrogazione/rimborso ex articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
La questione giuridica
Se il datore di lavoro che versa al dipendente indennità salariali per inabilità temporanea al lavoro possa essere qualificato come "istituzione competente" ai sensi dell'articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004; se tali indennità rientrino nelle "prestazioni di malattia" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a); e, in caso affermativo, se l'articolo 85, paragrafo 1, consenta al datore di lavoro di ottenere dal terzo responsabile o dal suo assicuratore il rimborso di tali prestazioni solo quando la legge dello Stato membro del sinistro preveda una base giuridica per tale rimborso o per prestazioni comparabili.
Principio di diritto
Un datore di lavoro tenuto, in base a un regime nazionale, a garantire prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 può essere qualificato come "istituzione competente"; le indennità di mantenimento della retribuzione corrisposte durante l'inabilità temporanea al lavoro per un infortunio non lavorativo verificatosi in un altro Stato membro possono costituire "prestazioni di malattia"; tuttavia, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, il datore di lavoro può agire in surrogazione verso il terzo responsabile o il suo assicuratore solo nei limiti dei diritti riconosciuti dalla legge dello Stato membro del sinistro, senza che tale disposizione crei diritti ulteriori, e quindi solo se in quello Stato esiste una base giuridica per il rimborso di prestazioni identiche o comparabili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (UE) n. 465/2012
- Articolo 1, lettera q), punto iv), del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Legge tedesca sul mantenimento della retribuzione (Entgeltfortzahlungsgesetz), articolo 6, paragrafo 1
- Legge croata sull'assicurazione obbligatoria per i trasporti, articolo 27
- Legge croata sull'assicurazione sanitaria obbligatoria, articoli 36, 39, 40, 41, 136, 140 e 142
Rimborso di indennità salariali e coordinamento della sicurezza sociale nel caso Freistaat Bayern contro Euroherc
La Corte di giustizia, nona sezione, è stata chiamata a interpretare il regolamento n. 883/2004 in una controversia tra il Land Baviera e un assicuratore croato, relativa al rimborso delle indennità salariali corrisposte a un dipendente rimasto temporaneamente inabile al lavoro dopo un incidente stradale in Croazia. La questione tocca la qualificazione del datore di lavoro come istituzione competente, la nozione di prestazioni di malattia e la portata della surrogazione ex articolo 85, paragrafo 1.
Fatti e procedimento principale
Il dipendente X, in servizio presso il Land Baviera, fu vittima di un incidente stradale in Croazia causato da un veicolo assicurato presso Euroherc. Dopo cure in Germania, X ebbe tre periodi di inabilità temporanea al lavoro. Il Land Baviera gli versò complessivamente EUR 28.825,83 a titolo di indennità salariali. Successivamente il Land chiese a Euroherc il rimborso di tali somme dinanzi ai giudici croati.
Il giudice di primo grado accolse la domanda; in appello il Visoki trgovački sud sospese il procedimento e sottopose alla Corte un quesito sull'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Dopo la ripresa del procedimento a seguito della sentenza Deutsche Rentenversicherung Nord e BG Verkehr (C‑7/24), il giudice del rinvio mantenne la domanda, precisando che la controversia richiedeva anche l'interpretazione degli articoli 1, lettera q), iv), e 3, paragrafo 1, lettera a).
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004, che include tra le "istituzioni competenti" il datore di lavoro o l'assicuratore interessato, quando si tratti di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per prestazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che riguarda le prestazioni di malattia;
- l'articolo 9, paragrafo 1, relativo alla notifica alla Commissione delle legislazioni e dei regimi rientranti nell'articolo 3;
- l'articolo 85, paragrafo 1, sulla surrogazione e sul riconoscimento, da parte di ogni Stato membro, dei diritti dell'istituzione debitrice verso il terzo responsabile.
Sono richiamate anche la legge tedesca sul mantenimento della retribuzione e varie disposizioni del diritto croato in materia di assicurazione sanitaria e assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale.
Ragionamento della Corte: istituzione competente e prestazioni di malattia
La Corte osserva che il datore di lavoro può essere qualificato come "istituzione competente" quando, in forza di un determinato regime, è tenuto a garantire prestazioni che rientrano nell'ambito dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. La Commissione aveva precisato che la Germania aveva notificato il mantenimento della retribuzione in caso di inabilità temporanea come prestazione di malattia in denaro e il datore di lavoro come istituzione competente.
Quanto alla nozione di prestazioni di malattia, la Corte richiama la propria giurisprudenza: la prestazione deve essere attribuita in base a criteri oggettivi, senza valutazione discrezionale delle esigenze personali, e deve riferirsi a uno dei rischi elencati nell'articolo 3, paragrafo 1. Il mantenimento della retribuzione durante l'inabilità temporanea soddisfa tali condizioni perché mira a garantire il reddito del lavoratore in congedo di malattia e si collega al rischio derivante da uno stato morboso.
La Corte richiama anche la sentenza Paletta, nella quale prestazioni analoghe erano già state considerate prestazioni di malattia ai sensi del previgente regolamento n. 1408/71. Ne consegue che le indennità salariali versate in uno Stato membro durante la temporanea inabilità al lavoro, anche se l'evento dannoso si è verificato in un altro Stato membro e non costituisce infortunio sul lavoro o malattia professionale, possono rientrare nella nozione di prestazioni di malattia.
Ragionamento della Corte: portata dell'articolo 85, paragrafo 1
La Corte ricorda che l'articolo 85, paragrafo 1, è una norma di conflitto volta a consentire all'istituzione debitrice di esercitare, verso il terzo responsabile, i diritti previsti dalla legislazione che essa applica. Il diritto dell'istituzione e la natura e portata dei crediti in cui essa si surroga sono determinati dalla legge dello Stato membro dell'istituzione debitrice, mentre la responsabilità del terzo e i diritti della vittima restano disciplinati, in linea di principio, dalla legge dello Stato in cui il danno si è verificato.
La surrogazione non può creare diritti ulteriori in capo alla vittima né ampliarne la posizione sostanziale. Pertanto, l'istituzione debitrice può far valere solo i diritti che la vittima possiede già nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, e soltanto nei limiti delle prestazioni comparabili per oggetto e finalità.
Nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva indicato che il diritto croato non riconosce al datore di lavoro, per il periodo dal 1° al 42° giorno di inabilità temporanea, un diritto autonomo di recupero verso il terzo o il suo assicuratore. La Corte rileva che, se il ricorso del Land Baviera riguarda proprio quel periodo, la surrogazione non può creare diritti che il diritto croato non prevede. Solo per prestazioni riconosciute o comparabili secondo il diritto dello Stato del sinistro può operare il meccanismo dell'articolo 85, paragrafo 1.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- il datore di lavoro tenuto a garantire prestazioni rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1, può essere un'"istituzione competente";
- le prestazioni di mantenimento della retribuzione durante l'inabilità temporanea al lavoro possono costituire "prestazioni di malattia";
- il datore di lavoro, in quanto istituzione debitrice, può chiedere il rimborso al terzo responsabile o al suo assicuratore solo se nello Stato in cui si è verificato il danno esiste una base giuridica che consenta il rimborso di tali prestazioni o di prestazioni comparabili quanto a oggetto e finalità.
Principi ricavabili per l'operatore
La pronuncia chiarisce che il coordinamento europeo della sicurezza sociale può coprire anche regimi datoriali di mantenimento della retribuzione, se notificati e qualificabili come prestazioni di malattia. Tuttavia, sul piano del recupero verso il responsabile civile, il regolamento non sostituisce la disciplina sostanziale nazionale del fatto illecito: la surrogazione opera soltanto entro i confini dei diritti già esistenti nel sistema giuridico del luogo del danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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