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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-338/24

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2026. — LF contro Sanofi Pasteur SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Cour d'appel de Rouen. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 13 – Rapporti con il regime della responsabilità per colpa – Colpa del produttore che presenta una connessione con la difettosità del prodotto – Articolo 10 – Dies a quo del termine di prescrizione di tre anni in caso di danno consistente in una malattia evolutiva – Nozione di “conoscenza del danno” – Articolo 11 – Estinzione dei diritti del danneggiato – Validità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso al giudice. — Causa C-338/24

Giurisprudenza europea62024CJ0338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia relativa a danni asseritamente derivanti da vaccinazione e chiarisce i rapporti tra il regime armonizzato di responsabilità per prodotti difettosi e il diritto nazionale della responsabilità per colpa. Precisa inoltre che, ai fini della prescrizione triennale, non occorre attendere il consolidamento della malattia evolutiva, ma è sufficiente la conoscenza certa del danno come manifestatosi in relazione al prodotto difettoso. Infine, ritiene non invalidato l’articolo 11 della direttiva 85/374 alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Responsabilità da prodotti difettosi: compatibilità con la direttiva 85/374/CEE di un’azione parallela per colpa, dies a quo della prescrizione triennale e validità del termine di decadenza decennale alla luce dell’articolo 47 della Carta

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: 1) se l’articolo 13 della direttiva 85/374/CEE consenta al danneggiato di agire contro il produttore anche sulla base del regime generale di responsabilità per colpa, quando la condotta allegata consiste nel mantenere in circolazione un prodotto di cui si conosce il difetto, nel non vigilare sui rischi o in altra condotta colpevole connessa al difetto di sicurezza; 2) se l’articolo 10, paragrafo 1, imponga che la prescrizione triennale inizi a decorrere solo dal consolidamento del danno nelle malattie evolutive; 3) se l’articolo 11, che prevede l’estinzione dei diritti dopo dieci anni dall’immissione in circolazione del prodotto, sia valido alla luce dell’articolo 47 della Carta, in quanto potrebbe impedire l’accesso al giudice alle vittime di malattie evolutive.

Principio di diritto

L’articolo 13 della direttiva 85/374/CEE non osta a che il danneggiato agisca contro il produttore sulla base del regime generale della responsabilità per colpa quando deduca una condotta colpevole distinta dal mero difetto del prodotto, ancorché connessa alla sua sicurezza; l’articolo 10, paragrafo 1, va interpretato nel senso che il termine di prescrizione di tre anni decorre da quando il danneggiato ha o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno manifestatosi in modo certo, del difetto e dell’identità del produttore, senza attendere il consolidamento del danno; l’esame non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità dell’articolo 11 alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 1 direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 4 direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 6 direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 10 direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 11 direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 13 direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE

Responsabilità da prodotti difettosi, prescrizione e accesso al giudice

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour d’appel de Rouen in una controversia tra LF e Sanofi Pasteur SA in materia di presunti danni da vaccinazione. La Corte interpreta gli articoli 10, 11 e 13 della direttiva 85/374/CEE e valuta, in relazione all’articolo 47 della Carta, la validità del termine di estinzione decennale.

Fatti e procedimento principale

LF sostiene di aver sviluppato sintomi e una patologia evolutiva dopo la vaccinazione con Revaxis nel 2003. Dopo un percorso medico e amministrativo, ha agito in giudizio contro Sanofi Pasteur nel 2020 chiedendo il risarcimento sia sulla base della responsabilità da prodotti difettosi sia sulla base della responsabilità per colpa ex diritto francese. I giudici di merito avevano respinto le domande, ritenendo prescritta l’azione ex disciplina speciale; la Cour de cassation aveva poi cassato una decisione di appello, affermando che, in caso di malattia evolutiva, il termine di prescrizione non può decorrere prima del consolidamento. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama i considerando primo, nono, decimo, undicesimo e tredicesimo della direttiva 85/374/CEE, che evidenziano l’obiettivo di armonizzazione, tutela del consumatore, certezza del diritto e delimitazione temporale della responsabilità del produttore. Sono centrali gli articoli:

  • articolo 1, sulla responsabilità del produttore per il danno causato da un difetto del prodotto;
  • articolo 4, sull’onere probatorio del danneggiato;
  • articolo 6, sulla nozione di prodotto difettoso;
  • articolo 10, sulla prescrizione triennale dal momento della conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore;
  • articolo 11, sull’estinzione dei diritti dopo dieci anni dall’immissione in circolazione;
  • articolo 13, sulla salvezza dei diritti fondati sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale e su regimi speciali esistenti. La Corte menziona anche gli articoli 47 e 52, paragrafo 1, della Carta e l’articolo 288, terzo comma, TFUE.

Prima questione: rapporto tra direttiva e responsabilità per colpa

La Corte ricorda che la direttiva 85/374 ha realizzato un’armonizzazione globale, sul suo specifico oggetto, della responsabilità da prodotti difettosi fondata sul difetto del prodotto e non sulla colpa. Per questo motivo, l’articolo 13 non consente agli Stati membri di mantenere un regime generale di responsabilità da prodotto difettoso che si fondi sullo stesso presupposto della direttiva.

Tuttavia, la Corte distingue tale ipotesi dai regimi nazionali di responsabilità contrattuale o extracontrattuale basati su elementi diversi, in particolare sulla colpa. Ne consegue che il danneggiato può agire contro il produttore secondo il diritto nazionale generale se deduce una condotta colpevole autonoma, come:

  • il mantenimento in circolazione di un prodotto pur conoscendone il difetto;
  • l’omissione del dovere di vigilanza sui rischi presentati dal prodotto;
  • ogni altra condotta colpevole collegata al difetto di sicurezza, purché il fondamento giuridico non coincida con il mero difetto del prodotto.

Terza questione: dies a quo della prescrizione triennale

La Corte interpreta l’articolo 10, paragrafo 1, nel senso che il termine di tre anni decorre quando il danneggiato ha o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno manifestatosi in modo certo in relazione al prodotto difettoso, del difetto e dell’identità del produttore. Non è necessario attendere la data di consolidamento della patologia.

La soluzione si fonda sul testo della disposizione, che non menziona il consolidamento; sul contesto della direttiva, che mira a conciliare tutela del danneggiato e certezza del diritto; e sugli obiettivi di armonizzazione e delimitazione temporale della responsabilità del produttore. La Corte sottolinea inoltre che legare il dies a quo al consolidamento renderebbe incerta l’applicazione della disciplina e potrebbe, in alcuni casi, far scadere il termine decennale prima ancora che il danno sia consolidato. La Corte aggiunge che questa interpretazione non impedisce, in linea di principio, un risarcimento adeguato e lascia agli Stati membri, nel rispetto di equivalenza ed ეფექტività, la disciplina delle sospensioni, interruzioni e di eventuali meccanismi di risarcimento complementare.

Seconda questione: validità dell’articolo 11 e articolo 47 della Carta

La Corte dichiara che l’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 11 della direttiva 85/374. Il termine di dieci anni è previsto dalla legge, risponde a finalità di interesse generale connesse alla certezza del diritto e alla limitazione ragionevole della responsabilità del produttore, e non incide sul contenuto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte osserva che, poiché il dies a quo della prescrizione triennale non coincide con il consolidamento del danno, ma con la conoscenza certa del danno stesso, anche le vittime di malattie evolutive possono in linea di principio agire entro il termine utile. Inoltre, l’articolo 11 prevede che il termine decennale sia interrotto se, entro quel periodo, è iniziato un procedimento giudiziario. La Corte distingue infine la situazione delle malattie evolutive da quella delle malattie latenti esaminate dalla Corte EDU nella causa Howald Moor, ritenendo che tale giurisprudenza non sia idonea a mettere in discussione la validità della norma europea nel caso di specie.

Obbligo di interpretazione conforme

La Corte richiama il principio secondo cui i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in conformità con il testo e la finalità della direttiva, anche modificando un orientamento giurisprudenziale consolidato se incompatibile con il diritto dell’Unione. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se il diritto francese possa essere letto in modo conforme alla soluzione indicata dalla Corte.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 13 della direttiva 85/374/CEE non osta a un’azione del danneggiato fondata sulla responsabilità per colpa del produttore, quando sia dedotta una condotta colpevole autonoma;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, va interpretato nel senso che la prescrizione triennale decorre dalla conoscenza certa del danno, del difetto e dell’identità del produttore, non dal consolidamento del danno;
  • dall’esame della seconda questione non emerge alcun elemento idoneo a invalidare l’articolo 11 della direttiva 85/374/CEE.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità da prodotti difettosiresponsabilità civile per colpaprescrizione e decadenzatutela giurisdizionale effettivadiritto dei consumatori

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