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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01332/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; il ricorrente, amministratore unico e socio al 95% della Vulcano Costruzioni s.r.l. dichiarata fallita nel 2015, era stato ritenuto responsabile per aver sottratto le scritture contabili al curatore fallimentare. In appello si censurava la revoca del teste a difesa (avv. Vincenzo Montone) e la mancata escussione dell'imputato, lamentando violazione del diritto di difesa e assenza di dolo per mancata conoscenza del fallimento; si contestava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti e la mancata riqualificazione della condotta ex art. 217 legge fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del teste perché la deposizione era irrilevante rispetto al thema decidendum; ha sottolineato l'obbligo dell'amministratore di consegnare e conservare le scritture contabili, obbligo che non si esclude per mera delega al commercialista, e ha rilevato che l'imputato non ha mai depositato le scritture neppure successivamente, consentendo di sostenere il dolo. Il richiamo a precedente sentenza della stessa Corte è stato ritenuto non pertinente per diversa fattispecie. Il rigetto riguarda anche le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla riqualificazione ai sensi dell'art. 217 legge fall., ritenendo corretta la motivazione della Corte territoriale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Norma richiamata con riferimento alla fattispecie di bancarotta documentale contestata; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in considerazione della sottrazione e della mancata produzione delle scritture.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato in connessione con l'art. 216; utilizzato nel quadro delle norme sul reato di bancarotta.

  • artt. 42 e 43 cod. pen.

    Riferimenti normativi sulla responsabilità penale e persone giuridiche; invocati nella doglianza ma la sentenza non ha evidenziato rilievi tali da modificarne l'interpretazione consolidata.

  • art. 495 cod. proc. pen. (comma 4)

    Previsione che consente al giudice di revocare una prova già ammessa se essa non appaia più decisiva; la Corte ha ritenuto legittima la revoca del teste quando la deposizione risultava non decisiva.

  • artt. 187, 192, 495 cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi di ricorso relativi all'istruttoria e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il Tribunale e la Corte d'appello abbiano fornito motivazioni adeguate sulla revoca e sulla ininfluenza della prova revocata.

  • art. 606 lettere d) e e) cod. proc. pen.

    Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione; utilizzate per inquadrare le censure ma la Corte le ha ritenute infondate.

  • artt. 62-bis, 63 e 163 cod. pen.

    Riferimenti alle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per carenza probatoria e per la mancata insistenza della difesa sull'escussione dell'imputato.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma che disciplina diversa fattispecie di bancarotta (riqualificazione); la Corte ha ritenuto non applicabile tale riqualificazione avendo il giudice di merito motivato l'interesse specifico dell'imputato alla sottrazione delle scritture.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla qualificazione giuridica e alla forma di impugnazione; la Corte non ha ravvisato violazioni formali tali da incidere sulla decisione.

Massime di principio

  • L'amministratore di società ha un obbligo personale di conservazione e consegna delle scritture contabili: la delega al commercialista non elimina l'obbligo di controllo e responsabilità in caso di mancata produzione.
  • La sottrazione o la mancata produzione continuativa delle scritture contabili, unita alla mancata successiva produzione in sede di giudizio, consente inferenze logiche sul dolo e sull'epoca della condotta.
  • La revoca di una prova testimoniale già ammessa è legittima se la deposizione non è più decisiva rispetto al materiale probatorio: va valutata la pertinenza rispetto al thema decidendum.
  • Richiami a precedenti decisioni della stessa Corte devono essere valutati alla luce delle differenze fattuali: non tutte le pronunce sono trasponibili automaticamente tra casi diversi.
  • Per contestare la conoscenza del fallimento o la mancata ricezione di convocazioni, la difesa deve produrre prove concrete (comunicazioni, ricevute, documentazione) e, se necessario, insistere in udienza per l'escussione di testi e dell'imputato.
  • La concessione di circostanze attenuanti o la riqualificazione del reato richiedono elementi di fatto e prova specifici; argomentazioni generiche o tardive, non supportate da istruttoria, hanno scarse possibilità di successo.

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