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Sentenza

Sentenza n. 2890/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202400336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, il rigetto dell’istanza di rinnovo/aggiornamento e il diniego di altro titolo di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Questore di Verona aveva revocato il permesso di soggiorno UE di lungo periodo rilasciato nel 2010, respinto l’istanza di rinnovo/aggiornamento presentata nel 2015 e negato il rilascio di altro titolo ai sensi dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento valorizzava, in particolare, una condanna per maltrattamenti in famiglia ai danni della figlia minore, commessi dal 2005 al 2013 con condotte abituali e reiterate di violenza fisica e morale, nonché ulteriori condanne per furto e furto aggravato. In appello l’interessato ha dedotto: difetto di istruttoria e di motivazione; applicazione di un automatismo ostativo fondato sulla sola condanna penale; mancata ponderazione dei legami familiari, della permanenza in Italia per oltre vent’anni e dell’inserimento socio-lavorativo; insussistenza di una pericolosità attuale per la risalenza dei fatti al 2013. È stata inoltre segnalata l’ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali, con esito favorevole dell’indagine socio-familiare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso l’esistenza di un automatismo ostativo, rilevando che il Questore aveva svolto una valutazione concreta della pericolosità e della condizione di disadattamento sociale, considerando non solo le condanne, ma anche la natura, l’abitualità e la gravità dei maltrattamenti commessi ai danni di una minore, oltre alle ulteriori condanne per reati contro il patrimonio. Ha ritenuto adempiuto l’obbligo di esaminare e comparare la gravità dei reati, la pericolosità attuale, la durata del soggiorno e i legami con il Paese ospitante e di provenienza, nonché gli elementi familiari e lavorativi. Nel bilanciamento, non manifestamente illogico, è stata ritenuta prevalente l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La risalenza temporale dei fatti non è stata considerata decisiva, stante la gravità qualitativa e la sistematicità dei maltrattamenti e la presenza di ulteriori condanne. I legami familiari non sono stati ritenuti uno scudo assoluto, soprattutto perché la vittima del reato era un membro della famiglia; inoltre non è stata provata l’essenzialità del contributo economico dell’appellante al nucleo familiare. L’affidamento in prova ai servizi sociali è stato ritenuto riferibile alla fase esecutiva penale e non idoneo a superare il distinto giudizio amministrativo di pericolosità, fondato su finalità e parametri propri e riferito al momento di adozione del provvedimento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Impone una valutazione individuale della posizione dello straniero, considerando la gravità e la tipologia dei reati, la pericolosità attuale, la durata del soggiorno e i legami con il Paese ospitante e di provenienza.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Costituisce la base normativa del diniego di rilascio di altro titolo di soggiorno conseguente alla revoca o al mancato rinnovo del permesso UE di lungo periodo.

  • art. 6 direttiva 2003/109/CE

    Richiede che le misure incidenti sullo status del soggiornante di lungo periodo siano fondate su una valutazione individuale della gravità dei fatti e della pericolosità, senza automatismi basati sulla sola condanna penale.

  • art. 572 c.p.

    La condanna per maltrattamenti in famiglia, soprattutto se abituali, reiterati, caratterizzati da violenza fisica e morale e commessi ai danni di una minore, costituisce un elemento di particolare gravità e allarme sociale nel giudizio amministrativo di pericolosità.

  • art. 380 c.p.p.

    Il richiamo alla riconducibilità del reato di maltrattamenti all’alveo dei reati di cui all’art. 380 c.p.p. concorre a evidenziarne il forte allarme sociale e il peso controindicante nella valutazione sul titolo di soggiorno.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata ai sensi della norma può veicolare elementi sopravvenuti, ma una misura di affidamento in prova ai servizi sociali, riferita alla fase esecutiva penale, non supera automaticamente il giudizio amministrativo di pericolosità.

Massime di principio

  • La revoca o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mera esistenza di una condanna penale, ma richiede una valutazione individuale della gravità e tipologia dei reati, della pericolosità attuale, della durata del soggiorno e dei legami familiari e sociali dello straniero.
  • Nel giudizio sulla conservazione del titolo di soggiorno, una condanna per maltrattamenti in famiglia caratterizzata da abitualità, sistematicità, violenza fisica e morale e dalla presenza di una vittima minorenne può assumere un peso preponderante nel bilanciamento con gli interessi familiari, lavorativi e di integrazione dello straniero.
  • La risalenza temporale dei fatti penalmente rilevanti non esclude di per sé la pericolosità amministrativa attuale, quando la gravità qualitativa e la sistematicità della condotta, unitamente alla presenza di ulteriori condanne, mantengano un significativo valore sintomatico.
  • I legami familiari e l’attività lavorativa dello straniero devono essere considerati dall’amministrazione, ma non costituiscono uno scudo assoluto contro la revoca o il diniego del titolo di soggiorno, soprattutto quando il reato sia stato commesso ai danni di un componente della famiglia.
  • L’ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali, espressione di una valutazione trattamentale nella fase esecutiva penale, non vincola né sostituisce il distinto giudizio amministrativo di pericolosità finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa comparativa in materia di pericolosità dello straniero resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, travisamento o carenza istruttoria; non consente di sostituire la valutazione discrezionale dell’amministrazione con una diversa ponderazione degli elementi personali e familiari.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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