Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1557/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico e atti presupposti relativi alla selezione quinquennale per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa U.O.C. “Psichiatria 1”, con partecipazione riservata alla categoria professionale dei medici-chirurghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’Ordine degli Psicologi del Veneto ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario contro l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura complessa di psichiatria. La contestazione principale riguardava la limitazione della partecipazione alla sola categoria dei medici-chirurghi, con esclusione degli psicologi, nonostante il carattere multidisciplinare dell’incarico. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili. L’Azienda sanitaria ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa non costituisce pubblico concorso né reclutamento di dipendenti, ma attribuzione temporanea di una funzione dirigenziale mediante poteri privatistici del datore di lavoro. Il TAR ha rilevato che la questione della giurisdizione dipende dall’interpretazione dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992 e dal carattere concorsuale o meno della procedura. Sul medesimo quadro normativo, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 3868/2026, ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria, mentre il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3925/2026, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b), del d.lgs. 502/1992, nella parte in cui non prevede lo svolgimento di un concorso per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost.

La decisione

Il TAR non ha deciso né l’eccezione di difetto di giurisdizione né i motivi di merito relativi alla legittimità della riserva della selezione ai medici-chirurghi. Ha ritenuto che la questione di giurisdizione dovesse essere esaminata preliminarmente e che la decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata dal Consiglio di Stato fosse potenzialmente decisiva anche per il presente giudizio. Ha quindi disposto la sospensione impropria, in senso lato, del processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria. Le parti sono state onerate di presentare, a pena di estinzione, l’istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione indicata. Ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese è stata espressamente riservata.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. 502/1992

    nella parte in cui non prevede la previsione di un concorso per le procedure relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario

    La qualificazione della procedura come concorsuale o non concorsuale incide sul riparto di giurisdizione; la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale dal Consiglio di Stato.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992

    È richiamato quale fondamento della tesi secondo cui le Aziende sanitarie operano, anche per gli atti di macro-organizzazione considerati, con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Secondo il principio richiamato dalla Corte di cassazione, non trova applicazione alle controversie sugli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, poiché tali incarichi non sono conferiti mediante pubblico concorso.

  • art. 295 c.p.c.

    Costituisce, insieme all’art. 79, comma 1, c.p.a., la base normativa della sospensione impropria disposta in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente la sospensione del giudizio secondo le disposizioni del codice di procedura civile e costituisce la base processuale del provvedimento sospensivo.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Impone la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla cessazione della causa di sospensione, a pena di estinzione del processo; nel caso concreto il termine decorre dalla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale della questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato sulla mancata previsione del concorso.

  • art. 32 Cost.

    Parametro costituzionale della questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale della questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato, in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità.

Massime di principio

  • Quando la soluzione di una questione pregiudiziale di giurisdizione dipende dalla legittimità costituzionale della disciplina sostanziale applicabile alla procedura, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
  • Il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa è distinto dall’accesso alla dirigenza sanitaria: secondo l’orientamento della Corte di cassazione richiamato nell’ordinanza, esso attribuisce una funzione dirigenziale temporanea e non costituisce un pubblico concorso per l’assunzione o il reclutamento.
  • Secondo l’orientamento della Corte di cassazione richiamato dal giudice, le controversie relative alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa rientrano nella giurisdizione ordinaria, poiché gli atti sono adottati dall’Azienda sanitaria con i poteri del datore di lavoro privato; tale assetto è tuttavia condizionato dalla decisione della Corte costituzionale sulla legittimità della mancata previsione del concorso.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, l’istanza di fissazione di udienza deve essere presentata entro novanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale, a pena di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneQuestione di legittimità costituzionaleTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.