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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30602/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da più istanti per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1990 e chiusa con decreto depositato il 17 maggio 2018, non comunicato. La Corte d'appello di Milano, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, ha ritenuto tempestivo il ricorso originario per equa riparazione depositato il 18 novembre 2019, applicando il termine annuale di cui alla vecchia formulazione dell'art. 327 c.p.c. più la sospensione feriale, e ha quindi riconosciuto l'indennizzo. Il Ministero della Giustizia ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. n. 89/2001, 119 r.d. n. 267/1942 e 327 c.p.c., sostenendo che, essendo il decreto di chiusura divenuto definitivo il 18 dicembre 2018, il termine per proporre la domanda sarebbe stato di sei mesi, con conseguente tardività e inammissibilità del ricorso per equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva qualificato tempestiva la domanda di equa riparazione, perché per stabilire se si applichi il termine lungo di sei mesi o quello annuale occorre avere riguardo alla data di apertura della procedura fallimentare presupposta, non a quella del subprocedimento di chiusura. Poiché il fallimento era anteriore alle riforme del 2006 e del 2007, continuava ad applicarsi la disciplina transitoria con termine annuale oltre sospensione feriale ex vecchio art. 327 c.p.c.; ne conseguiva che il ricorso del 18 novembre 2019 era tempestivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; escluso anche il raddoppio del contributo unificato per il Ministero.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    Norma richiamata quale base dell'opposizione contro il decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    Fondamento sostanziale della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    Termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione; nel caso concreto la Corte lo ha raccordato alla disciplina del termine processuale applicabile al procedimento presupposto.

  • art. 119 r.d. n. 267/1942

    Richiamato per il regime di chiusura del fallimento e per la decorrenza della definitività del decreto non comunicato.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte ha affermato che, per i fallimenti anteriori alle riforme, si applica la versione previgente con termine di un anno, oltre sospensione feriale, e non quella successiva di sei mesi.

  • art. 58 L. n. 69/2009

    Richiamato come norma transitoria, ma ritenuta non applicabile a un fallimento anteriore, trattandosi di procedimento endofallimentare collegato al giudizio presupposto.

  • art. 47, comma 17, L. n. 69/2009

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del termine semestrale, ma la Corte ha escluso tale tesi nel caso concreto.

  • art. 46, comma 17, L. n. 69/2009

    Indicata nella ricostruzione normativa del mutamento del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

  • d.lgs. n. 5/2006

    Riforma del fallimento richiamata per escluderne l'applicazione ai fallimenti anteriori.

  • d.lgs. n. 169/2007

    Ulteriore riforma fallimentare richiamata per escluderne l'incidenza sui fallimenti anteriori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti del Ministero.

Massime di principio

  • Per stabilire il termine per proporre domanda di equa riparazione collegata a una procedura fallimentare, quando si discuta della chiusura del fallimento e del reclamo avverso il relativo decreto, occorre avere riguardo alla data di apertura della procedura fallimentare presupposta e non alla data di instaurazione del subprocedimento di chiusura.
  • I procedimenti di reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento e, a monte, il procedimento di chiusura, non sono procedimenti autonomi ai fini dell'applicazione del principio tempus regit actum, ma procedimenti endofallimentari soggetti alla disciplina transitoria propria del fallimento originario.
  • Per i fallimenti dichiarati anteriormente alle riforme del 2006 e 2007 continua ad applicarsi il termine annuale di cui alla previgente formulazione dell'art. 327 c.p.c., oltre la sospensione feriale, anche ai fini della valutazione della tempestività della domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001.
  • Se il decreto di chiusura del fallimento non è stato comunicato o notificato alle parti interessate, la sua definitività va comunque coordinata con il regime processuale applicabile al procedimento presupposto, senza automatica applicazione del termine semestrale introdotto dalla riforma del 2009.
  • La domanda di equa riparazione deve essere considerata tempestiva quando, applicando la disciplina transitoria corretta e il relativo termine annuale, il ricorso risulti proposto entro il termine di decadenza decorrente dalla definitività del provvedimento presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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