Cassazione Penale, Sentenza n. 31153/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP (ordinanza 13/11/2023) per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 4, d.P.R. 9/10/1990 n.309 (illecita detenzione e commercializzazione di circa 5 kg di cocaina). Il motivo di ricorso in Cassazione era unico: violazione e errata applicazione degli artt. 8 e 9 c.p.p. (competenza territoriale). La difesa sosteneva che la competenza fosse del Tribunale di Reggio Calabria perché, secondo le intercettazioni, la consegna della sostanza era avvenuta a Rosarno (Calabria) da un corriere calabrese a Di Casola, mentre il Tribunale di Napoli aveva ritenuto competente sé medesimo avendo individuato a Napoli (Chiaiano, via Due Portoni 3/B) la base logistica dove gli acquirenti rientravano con la merce.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi di diritto dal Tribunale del riesame: quando le condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 si riferiscono alla stessa sostanza e a un unico fine costituiscono un unico reato e, ai fini della competenza territoriale, si prende a riferimento il luogo di consumazione della prima delle condotte; se tale luogo non è identificabile (qui l'accordo è avvenuto tramite cryptochat), si applica il criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p. e si assume l'ultimo luogo di realizzazione della condotta rilevante, individuato nel caso nella consegna/rientro a Napoli (Chiaiano, via Due Portoni 3/B). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Ricorrenza del concorso di persone nel reato principale (concorso materiale o morale tra più soggetti).
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
Le diverse condotte previste sono alternative ma, se riferite alla stessa sostanza e a un unico fine e consumate senza soluzione di continuità, devono considerarsi plurime manifestazioni di un unico reato; per la competenza territoriale si prende riferimento al luogo di consumazione della prima di esse.
art. 8 cod. proc. pen.
Criterio principale di determinazione della competenza territoriale (luogo di consumazione del reato); la difesa invocava la violazione di tale norma prospettando la competenza di altro ufficio giudiziario.
art. 9 cod. proc. pen.
Criteri suppletivi per la determinazione della competenza territoriale quando il luogo di consumazione non è identificabile; applicazione del criterio dell'ultimo luogo di realizzazione di una parte dell'azione o dell'omissione (es. luogo di consegna/prelievo della sostanza).
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Motivazione di doglianza indicata nel ricorso per cassazione (vizio di diritto: violazione o erronea applicazione di norme di diritto processuale).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adozione degli adempimenti di natura esecutiva e amministrativa conseguenti alla decisione della Corte di Cassazione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, Rv. 278418)
Principio che le condotte previste dall'art. 73, se riferite alla stessa sostanza e a un unico progetto delittuoso, costituiscono un unico reato e per la competenza si prende il luogo della prima consumazione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, Rv. 284959)
Quando il luogo dell'accordo non è accertabile (ad es. accordo tramite cryptochat), è corretto ricorrere al criterio suppletivo dell'art. 9 c.p.p. individuando come competente il luogo dell'ultima azione rilevante (ad es. luogo di prelievo/consegna della sostanza).
Massime di principio
- Se diverse condotte relative allo stesso stupefacente e al medesimo progetto criminoso si susseguono senza soluzione di continuità, vanno considerate manifestazioni di un unico reato e per la competenza territoriale conta il luogo della prima consumazione.
- Se il luogo della prima consumazione non è individuabile (es. accordi via cryptochat), si applica l'art. 9 c.p.p. e la competenza può essere fissata nel luogo dell'ultima azione significativa, spesso il luogo di consegna o di prelievo della droga.
- La sola circostanza che una parte delle attività si sia svolta in altra provincia non è sufficiente a spostare la competenza se le risultanze indicano come centro operativo o luogo rilevante la sede individuata dal giudice (es. base logistica dove gli acquirenti rientrano con la merce).
- Le contestazioni di incompetenza territoriale devono basarsi su elementi precisi e dimostrabili (es. chiara indicazione del primo luogo di consumazione); altrimenti il riesame e la Cassazione possono dichiarare il ricorso infondato e condannare alle spese e alla Cassa delle ammende.
- In casi di indagini con comunicazioni elettroniche criptate, è frequente che il luogo dell'accordo non sia identificabile; in tali ipotesi i criteri suppletivi (ultimo luogo di esecuzione) diventano decisivi.
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