Cassazione Civile, Ordinanza n. 16575/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa per il pagamento di una quota di somme che essa si era impegnata a versare al Comune in esecuzione di una transazione. La quota era stata ripartita tra alcuni soci in base a una delibera assembleare che aveva incluso il ricorrente tra gli obbligati al pagamento. Il socio aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, poi rigettata dal giudice di pace. In appello, il Tribunale di Napoli ha accolto l'impugnazione, rilevando che la delibera di riparto era stata successivamente annullata con decisione passata in giudicato e che tale annullamento costituiva il presupposto imprescindibile del credito azionato; perciò ha revocato il decreto ingiuntivo, ma ha compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio. Il ricorso per cassazione investe solo il capo sulle spese: con un primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c., sostenendo che il ricorso monitorio era originariamente nullo perché privo della delibera di riparto; con un secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. per avere il tribunale compensato le spese nonostante, al momento dell'appello, fosse già intervenuta la sentenza di annullamento della delibera e nonostante il ricorrente avesse già impugnato la delibera prima del ricorso monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che le censure siano inammissibili perché il fatto dedotto nel primo motivo non è decisivo e, soprattutto, perché la decisione di merito si fonda sulla sopravvenuta caducazione del presupposto del credito, cioè sull'annullamento della delibera di riparto, che rende irrilevante ogni questione sulla pretesa originaria e giustifica la revoca del decreto ingiuntivo. Quanto alla compensazione delle spese, la Corte afferma che il controllo di legittimità è limitato a verificare l'esistenza di una motivazione non astratta né illogica; nel caso concreto la motivazione del tribunale è puntuale e coerente con gli eventi processuali, sicché non è censurabile in cassazione la valutazione di gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione. Il ricorrente è condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è inammissibile quando il fatto dedotto non è decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza e al sindacato sulla relativa statuizione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è censurabile solo se sorretta da ragioni astratte, illogiche o non puntuali; il controllo di legittimità è esterno e negativo.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalle parti nel contesto dell'interesse ad agire e della contestazione della pretesa monitoria.
art. 336, comma 2, c.p.c.
L'annullamento sopravvenuto del presupposto della domanda spiega effetti sul decreto ingiuntivo e ne legittima la revoca.
Massime di principio
- Quando la pretesa azionata in via monitoria dipende da un presupposto deliberativo o negoziale che viene successivamente annullato, il giudice può revocare il decreto ingiuntivo perché l'annullamento incide sul fondamento sostanziale del credito, anche se il provvedimento monitorio era stato emesso prima della caducazione.
- In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto omesso non è decisivo rispetto alla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata.
- La compensazione delle spese può essere sindacata in cassazione solo nei limiti della verifica della presenza di una motivazione concreta, non apparente e non illogica; non spetta invece alla Corte rivalutare la gravità ed eccezionalità delle ragioni poste dal giudice di merito.
- Se la motivazione del giudice di merito collega la compensazione a eventi processuali specifici e coerenti con l'esito della lite, la statuizione non è censurabile solo perché la parte ritenga che avrebbe dovuto prevalere la regola della soccombenza.
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