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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16198/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La lite nasce da un procedimento di sfratto per morosità promosso dalla locatrice contro la conduttrice di un immobile adibito ad attività alberghiera, per il mancato pagamento di numerosi canoni di locazione. Nel giudizio di merito la conduttrice aveva allegato di avere eseguito, su base di scritture del 2003 e del 2004, lavori di adeguamento impiantistico e di manutenzione straordinaria dell'immobile, sostenendo di avere maturato crediti per tali opere e di dover ottenere la compensazione con il debito per canoni, nonché l'eventuale pagamento dell'eccedenza e altri danni/indennità. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande riconvenzionali. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 1241 c.c., 1362 c.c., 1575 e 1576 c.c. e 2041 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, censurando la mancata condanna della locatrice al pagamento dell'eccedenza dopo la compensazione e il mancato riconoscimento di un indebito arricchimento derivante dai lavori eseguiti. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso innanzitutto inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per esposizione oscura e non sintetica dei fatti e delle difese, e comunque inammissibili anche i singoli motivi perché privi di specificità, in parte diretti a un riesame del merito e in parte fondati su un omesso esame di questioni o argomentazioni, non di un fatto storico decisivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'atto introduttivo non esponeva in modo chiaro e sintetico la vicenda sostanziale e processuale, rendendo incomprensibili le censure, e ha aggiunto che, anche a prescindere da tale vizio preliminare, i tre motivi erano comunque inammissibili: il primo perché non specifico e confuso tra violazione di legge, omessa pronuncia e riesame del merito; il secondo perché sostanzialmente reiterava la doglianza sulla mancata condanna all'eccedenza dopo compensazione, senza autonomo contenuto critico; il terzo perché non individuava un fatto storico decisivo omesso e tendeva di nuovo a sollecitare una rivalutazione del merito, anche in relazione all'azione di arricchimento senza causa. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    contenuto-forma prescritto

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e sintetica dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a far comprendere l'oggetto della controversia, le difese delle parti, lo svolgimento del processo e il tenore della decisione impugnata; la carenza di tale requisito comporta inammissibilità quando rende oscura o lacunosa la vicenda e le censure.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi devono essere ricondotti in modo specifico al paradigma di violazione di legge o al vizio di omesso esame di un fatto decisivo; non è ammissibile trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito o in una critica generica della motivazione.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di compensazione tra crediti, ma la Corte non esamina nel merito la questione perché i motivi sono inammissibili.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in modo non pertinente alla ricostruzione dell'atteggiamento processuale e comunque senza una critica specifica alla sentenza.

  • art. 1575 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere obblighi del locatore in relazione alle opere eseguite e alla pretesa di pagamento dell'eccedenza, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla manutenzione straordinaria dell'immobile e alle conseguenze economiche delle opere, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento è richiamata dai ricorrenti per ottenere il riconoscimento dell'aumento di valore dell'immobile, ma il motivo è inammissibile perché non indica un fatto storico decisivo omesso e tende a una rivalutazione del merito.

  • art. 665 c.p.c.

    Menzionato in relazione all'ordinanza di rilascio emessa nel procedimento di sfratto per morosità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati per escludere che il requisito di specificità e chiarezza del ricorso per cassazione violi il diritto di difesa o il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    La Corte afferma che i requisiti formali del ricorso sono compatibili con il diritto di accesso al giudice, se applicati in modo non eccessivamente formalistico e proporzionato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per chiarire che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non questioni o argomentazioni difensive.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve offrire, con chiarezza e sinteticità, una ricostruzione completa ma non prolissa dei fatti sostanziali e processuali, delle difese delle parti, delle decisioni di merito e delle censure proposte; se l'esposizione è oscura o lacunosa, il ricorso è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente una critica generica, né è ammissibile costringere la Corte a ricercare autonomamente quali passaggi della decisione siano contestati.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non possono essere denunciati come "fatti" le argomentazioni difensive, le questioni giuridiche, gli elementi istruttori in sé considerati o l'insieme indistinto del materiale probatorio.
  • La deduzione di una violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito; quando la censura mira in realtà a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti o delle prove, il motivo è inammissibile.
  • La compensazione tra crediti e l'eventuale pretesa di pagamento dell'eccedenza devono essere sostenute da un motivo specifico e coerente con il tipo di vizio denunciato; in mancanza, la doglianza si risolve in una reiterazione inammissibile della pretesa sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàCompensazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioniContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàArricchimento senza causa

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