Sentenza n. 1801/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2022, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per mesi dodici ai sensi degli articoli 1357 lett. a) e 1379 d. lgs n. 66/2010; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego per dodici mesi, irrogata il 23 dicembre 2022 ai sensi degli artt. 1357, lett. a), e 1379 del d.lgs. 66/2010
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della sanzione disciplinare di sospensione dall’impiego per dodici mesi e degli atti connessi, presupposti o consequenziali. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. L’istanza cautelare era stata respinta, anche in appello, per carenza del fumus boni juris. Prima della decisione di merito, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia, notificata alle altre parti, ma senza rispettare il termine minimo previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure contro la sanzione. Ha rilevato che la rinuncia non rispettava i requisiti formali dell’art. 84 c.p.a., perché non era stata notificata alle altre parti nel termine minimo previsto dal comma 3; ha tuttavia desunto dalla dichiarazione univoca del ricorrente il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento. Richiamando il principio della domanda e la disponibilità del processo da parte di chi lo ha iniziato, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, commi 3 e 4, c.p.a.
Rilevato che: i) la rinuncia formulata dal ricorrente appare irrituale, in quanto non integra i requisiti formali definiti dall’art. 84 del cod.proc.amm., non essendo stata notificata alle altre parti nel termine minimo indicato al comma 3 del predetto articolo; ii) il Collegio ritiene comunque di inferirne il sopravvenuto difetto di interesse ex art. 84 comma 4 del cod.proc.amm.;
La rinuncia non conforme ai requisiti formali e al termine di notificazione dell’art. 84, comma 3, può comunque essere considerata, ai sensi del comma 4, quale manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm.
Quando una dichiarazione univoca manifesta il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza decisione nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso che non rispetta i requisiti formali e il termine di notificazione previsti dall’art. 84, comma 3, c.p.a. non determina, di per sé, l’estinzione per rinuncia; se la dichiarazione manifesta comunque in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato: se prima della decisione essa manifesta di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il giudice non può decidere la controversia nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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