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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48543/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli Ippolito hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia che aveva negato la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione subita (custodia cautelare e arresti domiciliari tra gennaio e settembre 2021) in relazione al reato di furto in concorso; il procedimento di merito si era concluso con assoluzione irrevocabile (art. 530 c.p.p.) per non avere commesso il fatto. La Corte territoriale aveva ritenuto che, malgrado il compendio indiziario (movimenti dell'auto, tabulati e presenze di apparecchi mobili) giustificasse l'intervento cautelare, i ricorrenti non avevano fornito spiegazioni alternative plausibili durante l'interrogatorio di garanzia e le indagini, configurando una condotta di colpa grave ostativa alla riparazione. I difensori hanno contestato la valutazione, sostenendo che l'esercizio del diritto al silenzio o dichiarazioni non esaustive non possono integrare colpa grave e che la Corte non poteva valorizzare elementi esclusi dall'accertamento di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Venezia per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che, a seguito della modifica dell'art. 314 c.p.p. (d.lgs. n.188/2021) che recepisce la Direttiva (UE) 2016/343, l'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere utilizzato di per sé per negare il diritto alla riparazione. Solo le dichiarazioni mendaci o comportamenti diversi dallo "stare in silenzio" che dimostrino dolo o colpa grave, causalmente rilevanti rispetto all'adozione o al mantenimento della misura cautelare, possono costituire motivo ostativo. La Corte ha quindi ordinato alla Corte d'Appello di verificare l'eventuale esistenza di condotte dolose o gravemente colpose diverse dalle dichiarazioni non esaustive rese in interrogatorio. Le spese saranno regolate in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo."

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esercizio del diritto al silenzio non può costituire di per sé motivo ostativo al riconoscimento della riparazione; dopo la modifica legislativa il silenzio non può essere valorizzato come colpa grave salvo che emergano altri comportamenti rilevanti.

  • art. 43 cod. pen.

    Riferimento alla responsabilità per fatto colposo o doloso; la sentenza richiama il concetto che la condotta ostativa deve essere dolosa o gravemente colposa e causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare.

  • art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'assoluzione per non avere commesso il fatto; conferma l'esito assolutorio definitivo che è presupposto per l'istanza di riparazione.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Norma comunitaria che ha ispirato l'adeguamento della disciplina italiana per rafforzare la presunzione di innocenza e i diritti procedurali; la modifica legislativa è stata utilizzata per impedire che il diritto al silenzio determini conseguenze negative ai fini della riparazione.

  • d.lgs. n. 188 del 8/11/2021

    Decreto che ha modificato l'art. 314 c.p.p. recependo la Direttiva 2016/343; la Corte lo invoca per escludere la possibilità di utilizzare il silenzio come elemento ostativo al risarcimento.

Massime di principio

  • L'esercizio del diritto al silenzio (art. 64, comma 3, lett. b, c.p.p.) non può essere, di per sé, considerato causa ostativa al riconoscimento della riparazione prevista dall'art. 314 c.p.p.; il giudice della riparazione non può valorizzare il silenzio come colpa grave.
  • Il comportamento processuale rilevante ai fini della negazione della riparazione deve consistere in condotte dolose o in colpa grave diverse dallo stare in silenzio, ad esempio dichiarazioni mendaci o altri atti che abbiano effettivamente contribuito a creare o mantenere l'apparenza di colpevolezza.
  • Se l'assoluzione è intervenuta per non avere commesso il fatto, la Corte della riparazione può valutare la responsabilità della privazione della libertà; tuttavia non può rimettere in discussione elementi già esclusi dall'accertamento di merito senza fondamento probatorio nuovo e rilevante.
  • In ragione della modifica legislativa (d.lgs. n.188/2021 che recepisce la Direttiva 2016/343), i giudici devono distinguere tra silenzio legittimo e menzogna intenzionale: la prima è tutelata, la seconda può incidere sulla riparazione.
  • Nel riesame di una domanda di riparazione la Corte deve verificare causalità e rilevanza delle condotte del detenuto rispetto all'adozione e al mantenimento della misura cautelare; mancanza di spiegazioni non esaustive, salvo mendacio, non costituisce automaticamente colpa grave.

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