Cassazione Penale, Ordinanza n. 29836/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il rigetto, da parte del tribunale di sorveglianza, di una richiesta di semilibertà proposta da un detenuto. Il diniego era fondato sulla ritenuta notevole pericolosità sociale del richiedente, desunta dalla pendenza di numerosi procedimenti penali, anche per fatti molto gravi, dal parere negativo del GOT che, pur riconoscendo miglioramenti psicologici e comportamentali, evidenziava la necessità di gradualità nel trattamento, e da un episodio di reato commesso in carcere per uso di telefono cellulare. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con il primo motivo, che il tribunale avrebbe fondato il diniego sulla sola pericolosità sociale senza adeguato confronto con l'attività trattamentale e i miglioramenti conseguiti, oltre ad avere considerato ostativo un fatto del 2015 pur in assenza di mutamenti del quadro informativo; con il secondo motivo ha sostenuto che non risultava alcun episodio riferibile a un telefono cellulare nel 2026, essendo l'unico episodio del 2024 già valutato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano manifestamente infondati. Il primo motivo non si confrontava con la reale ratio dell'ordinanza impugnata, che aveva valorizzato il pericolo di recidiva sulla base della pericolosità sociale desunta da gravi precedenti e da gravi pendenze, pur tenendo conto anche del percorso intramurario positivo; inoltre, la doglianza mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto meramente ad adiuvandum e non adeguatamente sviluppato, sicché la sua eliminazione non era idonea a scardinare la motivazione di rigetto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
non citato nel testo
art. 47 ord. pen.
non citato nel testo
art. 666 c.p.p.
non citato nel testo
art. 620 c.p.p.
non citato nel testo
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non è consentita una mera rilettura del merito delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di sorveglianza, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il diniego di un beneficio penitenziario può essere sorretto dalla valutazione della pericolosità sociale e del pericolo di recidiva, anche quando il giudice abbia comunque considerato il percorso trattamentale e i miglioramenti intramurari del detenuto.
- Una censura in cassazione che non si confronti con la ratio decidendi effettiva dell'ordinanza impugnata è inammissibile, specie se si limita a prospettare profili fattuali già valutati o comunque una ricostruzione alternativa del materiale istruttorio.
- Le doglianze formulate solo ad adiuvandum, o comunque non sviluppate in modo autonomo e specifico, non sono idonee a incidere sulla tenuta logica della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29625/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29626/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29627/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29628/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29630/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29632/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →