Sentenza n. 1437/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente che imponeva per un anno la conduzione con guinzaglio e museruola degli otto cani e la stipulazione di una polizza assicurativa, nonché gli atti connessi, inclusi la nota dell'Azienda USL e l'inserimento dei cani nel registro dei cani morsicatori
Esito
Favorevole al resistente (comune e azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Sindaco di Fiesole deducendo, in sintesi, l'assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, poiché l'unico episodio posto a fondamento del provvedimento sarebbe stato riferito a distanza di circa un mese e, secondo la prospettazione del ricorrente, non sarebbe consistito in una morsicatura, ma nel semplice urto di un cane che avrebbe provocato la caduta della passante. È stata inoltre dedotta l'insufficienza della nota dell'Azienda USL, l'assenza di adeguata istruttoria e di documentazione probatoria, la violazione della disciplina ordinaria sui cani morsicatori, che avrebbe dovuto escludere il ricorso al potere extra ordinem, nonché l'illegittimità dell'applicazione indistinta delle misure a tutti gli otto cani senza una valutazione individualizzata. Il ricorrente ha contestato anche l'inserimento dei cani nel registro dei cani morsicatori, ritenendo mancanti sia l'effettivo episodio di morsicatura sia la necessaria valutazione veterinaria comportamentale; ha lamentato l'assenza di un certificato medico, la circostanza che l'episodio si sarebbe verificato in una proprietà privata adeguatamente segnalata, l'impossibilità di individuare il cane coinvolto e la mancata effettuazione di accertamenti comportamentali. L'Azienda USL ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere adottato soltanto atti istruttori non autonomamente lesivi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Dalla querela della persona aggredita è emerso che il cancello dell'abitazione era aperto, che più cani di grossa taglia erano usciti sulla via pubblica, che uno aveva ringhiato, fatto cadere la passante e tentato di morderla, e che il proprietario aveva avuto difficoltà a richiamare gli animali. Il verbale di pronto soccorso ha inoltre documentato un trauma policontusivo con morsi di cane e la prescrizione di terapia antitetanica, superando le contestazioni circa l'inesistenza della morsicatura e l'assenza di documentazione sanitaria. Il giudice ha ritenuto quindi completa l'istruttoria e ha individuato il presupposto dell'ordinanza non soltanto nell'episodio singolo, ma nella situazione di omessa custodia e di perdurante pericolo per la sanità e l'incolumità pubbliche. Tale situazione giustificava il ricorso al potere contingibile e urgente e l'estensione delle misure a tutti gli otto cani, non essendo necessario identificare il singolo animale coinvolto in un'aggressione realizzata da un gruppo di cani lasciati senza adeguata custodia. La disciplina speciale sui cani morsicatori e gli eventuali accertamenti comportamentali sono stati ritenuti strumenti distinti, cumulabili con le urgenti misure di salvaguardia adottate dal Comune. Quanto all'inserimento nel registro dei cani morsicatori, il TAR ha precisato che l'ordinanza comunale non lo aveva disposto, ma ne aveva preso atto; ritenendo comunque che il ricorso contestasse anche l'atto dell'Azienda USL, ha riconosciuto la legittimazione passiva di quest'ultima. La censura è stata respinta perché l'art. 23, comma 1, della legge regionale Toscana n. 59/2009 contempla non solo le morsicature, ma anche le aggressioni di cani, entrambe sufficienti ai fini dell'inserimento. Il ricorrente è stato condannato a pagare euro 3.000,00 di spese in favore del Comune e euro 3.000,00 in favore dell'Azienda USL, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 23 l.r. Toscana n. 59/2009
le morsicature e le aggressioni di cani
La disposizione consente l'inserimento nel registro dei cani morsicatori non solo in presenza di una morsicatura, ma anche in presenza di un'aggressione; nel caso concreto, entrambe le circostanze risultavano comunque integrate.
art. 23, comma 7, l.r. Toscana n. 59/2009
L'inserimento nel registro risultava effettuato dall'Azienda USL a seguito della visita svolta ai fini della profilassi della rabbia presso i competenti uffici veterinari.
ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013
La disciplina nazionale sui cani morsicatori prevede obblighi e procedure specifiche, ma non esclude, secondo il TAR, l'adozione concorrente di misure urgenti di salvaguardia in presenza di un autonomo e attuale pericolo per l'incolumità pubblica.
art. 42 Cost.
La tutela della proprietà privata non impedisce l'adozione di misure pubblicistiche di sicurezza quando i cani, per omessa custodia, raggiungano una via pubblica e determinino un pericolo per i passanti.
Massime di principio
- Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato quando una situazione concreta di pericolo attuale per la sanità o l'incolumità pubblica derivi dall'omessa custodia di animali, anche se l'amministrazione dispone altresì di strumenti ordinari e tipizzati in materia, purché le misure urgenti siano dirette a fronteggiare un autonomo e immediato rischio di reiterazione.
- Ai fini della legittimità di un'ordinanza contingibile e urgente fondata sull'aggressione perpetrata da un gruppo di cani, non è necessariamente indispensabile individuare il singolo animale che abbia materialmente morsicato o aggredito la vittima, quando la situazione di pericolo derivi dalla mancata custodia dell'intero gruppo.
- La documentazione proveniente dal pronto soccorso, recante una diagnosi di trauma con morsi di cane e la prescrizione di profilassi antitetanica, costituisce elemento istruttorio idoneo a comprovare l'effettivo verificarsi della morsicatura e a superare una contestazione meramente assertiva del proprietario.
- L'inserimento nel registro regionale dei cani morsicatori può essere fondato, secondo la disciplina regionale toscana, alternativamente su una morsicatura o su un'aggressione; pertanto, anche l'accertata aggressione senza morsicatura può integrare il presupposto dell'iscrizione.
- Le misure urgenti di salvaguardia adottate dal sindaco per prevenire ulteriori aggressioni possono concorrere con gli obblighi e le procedure ordinarie previsti dalla normativa speciale sui cani morsicatori, trattandosi di strumenti diretti a finalità e presupposti distinti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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