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Sentenza

Sentenza n. 2425/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 1068/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell'istanza per il rilascio del decreto di conformità al Piano territoriale di coordinamento e della conseguente autorizzazione paesaggistica per la ricostruzione di un edificio rurale di antica formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell'Ente Parco. L'intervento riguardava la ricostruzione di una casa colonica storica, della quale residuavano soltanto tracce murarie e un'area nel tempo completamente rinaturalizzata, situata in zona C1 del Parco dei Colli di Bergamo e sottoposta a vincolo paesaggistico. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 3 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 12 delle NTA del PTC, sostenendo che l'intervento dovesse essere qualificato come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione, poiché la consistenza dell'edificio preesistente sarebbe stata ricostruibile sulla base del catasto storico, delle tracce residue e del parere comunale. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 13 TUEL e della disciplina del PTC, nonché il difetto di motivazione, sostenendo che l'Ente Parco avrebbe dovuto considerare anche le valutazioni urbanistiche comunali e le finalità di recupero e valorizzazione del patrimonio storico. Con il terzo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione, contestando la valutazione meramente apodittica della documentazione tecnica da parte del TAR e dell'Ente Parco. In appello è stata disposta una verificazione tecnica volta ad accertare il perimetro, la consistenza minima e l'impatto della ricostruzione sull'assetto ambientale attuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso introduttivo e annullato il diniego dell'Ente Parco. La verificazione e la documentazione acquisita hanno dimostrato con sufficiente certezza la presenza storica di una casa colonica, con superficie minima stimata tra 114 e 118 mq, consentendo una ricostruzione scientifica della sua consistenza planivolumetrica e delle caratteristiche costruttive. Tale accertamento ha escluso che si trattasse di meri ruderi illeggibili e ha reso applicabile la nozione di ristrutturazione edilizia prevista dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001, che comprende il ripristino mediante ricostruzione di edifici crollati o demoliti quando sia possibile accertarne la preesistente consistenza. È stata quindi ritenuta errata la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione. Il Collegio ha tuttavia evidenziato che la ricostruzione avrebbe un impatto significativo sull'assetto paesaggistico e ambientale attuale, comportando la rimozione di muretti, alberi e parte del paesaggio rinaturalizzato. L'annullamento è stato pertanto disposto fatti salvi ulteriori provvedimenti dell'Ente Parco in ordine agli eventuali profili di incompatibilità paesaggistica. Le spese del doppio grado sono state compensate; le spese della verificazione sono state poste in parti uguali a carico delle parti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza

    La ricostruzione di un edificio crollato o demolito può rientrare nella ristrutturazione edilizia anche quando il manufatto non sia più fisicamente presente, purché la sua consistenza preesistente sia accertabile mediante documentazione e indagine tecnica.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L'intervento in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede l'autorizzazione paesaggistica; l'annullamento del diniego non esclude la rinnovata valutazione dell'eventuale incompatibilità paesaggistica.

  • art. 12, commi 3 e 5, NTA del PTC del Parco dei Colli di Bergamo

    La disciplina del PTC è stata erroneamente applicata qualificando l'intervento come nuova costruzione, anziché come ripristino di un edificio preesistente la cui consistenza minima risultava accertabile.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica quando gli accertamenti specialistici siano necessari per decidere la controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380/2001, il ripristino mediante ricostruzione di un edificio crollato o demolito può essere qualificato come ristrutturazione edilizia anche se del manufatto residuano soltanto tracce materiali, purché la sua preesistente consistenza planivolumetrica sia accertabile attraverso documentazione storica e verificazione tecnica attendibile.
  • La qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione dipende dalla concreta possibilità di ricostruire la consistenza preesistente del manufatto; non è sufficiente negare tale possibilità sulla base della mera assenza dell'edificio o della rinaturalizzazione dell'area.
  • L'accertamento della preesistenza e della consistenza minima dell'edificio consente di escludere la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, ma non determina automaticamente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: l'amministrazione competente conserva il potere di valutare l'attuale compatibilità paesaggistica della ricostruzione.
  • L'annullamento giudiziale di un diniego fondato sull'erronea qualificazione dell'intervento non impedisce all'autorità paesaggistica di adottare ulteriori provvedimenti, purché fondati su una corretta istruttoria e su una specifica valutazione degli impatti dell'opera sull'assetto paesaggistico e ambientale attuale.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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