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Sentenza

Sentenza n. 1109/2026 - Bari, Sezione 3

per l'accertamento e la declaratoria d’illegittimità - del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente in merito alle istanze, di cui alla nota del -OMISSIS- e successiva in data -OMISSIS-, indirizzate al Prefetto di Bari, mediante le quali l’istante, anche in adempimento a quanto rappresentato dalla Tesoreria Provinciale dello Stato con la nota del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, invitava il Prefetto di Bari ad emettere il provvedimento di svincolo delle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti, affinché si possa procedere alla restituzione, in favore della ricorrente, delle predette somme depositate, in virtù del decreto di esproprio emesso dalla Prefettura di Bari prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- annullato con sentenza del T.A.R. Puglia del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato dal Prefetto di Bari sulle istanze di svincolo e restituzione delle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti in relazione a un decreto di esproprio poi annullato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso contro il Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Bari, chiedendo di accertare l'illegittimità del silenzio sulle istanze con cui aveva sollecitato il Prefetto a disporre lo svincolo e la restituzione delle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti. Le somme, originariamente versate dal dante causa della ricorrente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato a titolo di indennità di esproprio nel 1979, erano riferite a un decreto di esproprio successivamente annullato dal TAR per incompetenza del Prefetto, con sentenza confermata in appello. La società sosteneva che il deposito costituisse un indebito oggettivo e chiedeva che tale situazione fosse accertata dall'amministrazione. La Prefettura ha contestato la sussistenza di inerzia, rappresentando che vi erano state interlocuzioni procedimentali e processuali, che erano in corso accertamenti istruttori e che pendeva una controversia civile relativa all'acquisto per usucapione della proprietà dei suoli.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il rito del silenzio non possa essere utilizzato per ottenere il pagamento di crediti o per far valere pretese che, pur presentate come conseguenza dell'inerzia amministrativa, attengono a diritti soggettivi. Nel caso concreto la pretesa alla restituzione delle somme e all'accertamento dell'indebito aveva natura creditoria; inoltre, l'amministrazione aveva in parte interloquito nel procedimento e nei giudizi già attivati, sicché non era configurabile un silenzio-inadempimento. Il TAR ha altresì considerato la risalenza dei fatti, la dedotta cessazione di un soggetto giuridico e la pendenza della controversia civile. Ha escluso quindi i presupposti per l'azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e ha compensato le spese per la natura e peculiarità della causa.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    In ultima analisi, non c’è alcun silenzio o inerzia; mancano i presupposti di un silenzio ossia il titolo e l’interesse ad azionare un’azione giudiziale, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

    L'azione contro il silenzio presuppone una vera inerzia dell'amministrazione e un titolo e un interesse che consentano di esigere l'esercizio del potere; non è esperibile per ottenere l'accertamento o il pagamento di una pretesa creditoria di diritto soggettivo.

Massime di principio

  • Il rito avverso il silenzio-inadempimento non è utilizzabile per ottenere il pagamento di un credito né per conseguire l'accertamento di una pretesa che, al di là della sua formulazione, attiene a un diritto soggettivo.
  • L'azione contro il silenzio presuppone una condotta effettivamente inerte dell'amministrazione: interlocuzioni procedimentali o processuali rilevanti possono escludere che sussista un silenzio-inadempimento azionabile.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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