Sentenza n. 4525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, compensando tuttavia le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di primo grado l’appellante aveva agito per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta del docente in relazione agli incarichi di supplenza e condannato l’amministrazione al pagamento degli importi dovuti. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva compensato le spese, ritenendo giustificata tale soluzione dal deposito tardivo, da parte della ricorrente, delle copie asseverate del titolo da eseguire e dell’attestazione del passaggio in giudicato, depositate solo dopo un ordine di regolarizzazione documentale del giudice. L’appello è stato proposto limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo che la motivazione della compensazione fosse perplessa, incongrua, irragionevole ed erronea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alle spese. Ha ricordato che il giudice dispone di un ampio potere discrezionale nel regolare le spese e nel disporne, ove ricorrano giusti motivi, la compensazione, ma che tale potere deve essere esercitato nel rispetto del principio di soccombenza e con adeguata motivazione. La motivazione del TAR, fondata sulla presunta scarsa diligenza del difensore nel compimento di adempimenti formali e sulla conseguente dilatazione dei tempi del giudizio, è stata ritenuta non idonea a giustificare la compensazione: tale circostanza può eventualmente rilevare nel rapporto tra cliente e professionista, ma non costituisce ragione pertinente per derogare al principio di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali. In applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello, il Consiglio di Stato ha proceduto a una nuova liquidazione, riconoscendo all’appellante Euro 800,00 oltre oneri di legge per il giudizio di primo grado e Euro 300,00 oltre oneri di legge per il grado d’appello, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese di entrambi i gradi sono state poste a carico dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 13 l. 247/2012
il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale
Il compenso professionale è di regola determinato per iscritto; in mancanza, la liquidazione giudiziale avviene sulla base dei parametri ministeriali.
art. 13, comma 6, l. 247/2012
Prevede il riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia per la liquidazione del compenso professionale non previamente determinato per iscritto.
art. 2233, comma 2, c.c.
Costituisce il limite al potere di liquidazione del compenso, impedendo la determinazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale.
art. 9, comma 1, l. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
D.M. 55/2014
Stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione giudiziale dei compensi professionali, salva motivata deroga.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Ha aggiornato i parametri ministeriali per la determinazione dei compensi professionali.
art. 24 l. 794/1942
È richiamato quale disciplina previgente relativa all’inderogabilità dei minimi tariffari, superata dall’abrogazione delle tariffe professionali.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, ma deroga al principio della soccombenza e deve pertanto essere sorretta da una motivazione riferita a circostanze pertinenti alla controversia e idonee a giustificare tale deroga.
- La condotta ritenuta negligente del difensore nello svolgimento di adempimenti formali, anche quando abbia determinato un allungamento dei tempi del giudizio, non costituisce di per sé una ragione pertinente per compensare le spese processuali a carico della parte vittoriosa; può eventualmente rilevare nei rapporti tra il cliente e il professionista.
- Nella liquidazione giudiziale delle spese il giudice deve fare riferimento ai parametri ministeriali per la determinazione dei compensi professionali, valutando le caratteristiche, l’urgenza, il pregio, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni trattate e gli eventuali contrasti giurisprudenziali.
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali non sono inderogabili, ma l’eventuale scostamento deve essere motivato; resta comunque vietata la liquidazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.
- In appello, l’effetto devolutivo consente al giudice, una volta riformata la statuizione sulle spese, di procedere a una nuova liquidazione delle spese del grado precedente secondo criteri equitativi coerenti con la difficoltà e l’impegno richiesti dalla controversia.
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