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Sentenza

Sentenza n. 5524/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento del provvedimento prot.n. U.0027794 del 4.9.2026 con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha accolto l’istanza di accesso formulata dalla società EVEN MORE s.r.l.; del provvedimento prot.n. U.0027796 del 4.9.2026 nella parte in cui l’Autorità Portuale, in accoglimento all’istanza di accesso della società Ideal s.r.l., ha disposto il differimento dell’ostensione dei documenti per 10 giorni e per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad accedere integralmente agli atti richiesti, senza alcun differimento, e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’Ente intimato in ordine all’integrale esitazione dell’istanza di accesso formulata da IDEAL s.r.l. ​

Giustizia amministrativa202605480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Provvedimento che ha accolto l’istanza della concorrente esclusa di accesso all’offerta tecnica della ricorrente e provvedimento che aveva differito di dieci giorni l’ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità portuale e concorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’accoglimento dell’istanza di accesso presentata dalla concorrente esclusa, deducendo violazione dell’art. 25 l. 241/1990 e degli artt. 35, comma 4, e 36, comma 2, d.lgs. 36/2023, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che la richiedente fosse priva di legittimazione e di un interesse diretto, concreto e attuale, che la richiesta avesse carattere esplorativo e mancasse di un nesso di strumentalità con la tutela di una posizione giuridica, anche perché la richiedente era stata esclusa dalla procedura. Ha inoltre lamentato l’omessa tutela dei segreti tecnici e commerciali contenuti nell’offerta, invocando la riservatezza di vari elementi progettuali e gestionali e chiedendo che fossero oscurati. Con un secondo motivo ha impugnato il differimento di dieci giorni dell’accesso accordatole dall’Autorità, deducendo che non vi fosse una norma che consentisse tale differimento e denunciando difetto di motivazione. In udienza la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere sul secondo motivo. La controversia riguardava una procedura per la concessione in uso di un’area demaniale marittima destinata a stabilimento balneare; la concorrente che aveva chiesto l’accesso aveva indicato di voler verificare le certificazioni della ricorrente, contestare l’attribuzione dei punteggi tecnici e difendersi nel giudizio pendente contro la propria esclusione e l’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso l’applicabilità del rito appalti e dello speciale rito accelerato previsto dall’art. 36 d.lgs. 36/2023: la controversia concerneva una concessione di bene demaniale, non un appalto né una concessione di servizi disciplinata dal Codice dei contratti pubblici; nella procedura il Codice era richiamato soltanto per i principi generali, per i controlli indicati e per le disposizioni espressamente richiamate. Ha quindi applicato il rito ordinario in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. Il primo motivo è stato respinto. L’istanza della controinteressata esponeva specifiche finalità difensive e di verifica dell’offerta, sicché sussistevano legittimazione e interesse all’accesso. L’esclusione non era definitiva, essendo stata impugnata in un giudizio ancora pendente insieme all’aggiudicazione; soltanto un’esclusione non più soggetta a impugnazione può precludere l’accesso alle offerte dei concorrenti utilmente classificati. È stata inoltre ritenuta generica e non circostanziata l’opposizione della ricorrente basata sui segreti tecnici e commerciali: non identificava concretamente informazioni riservate né le parti da oscurare, e le caratteristiche dell’offerta indicate in giudizio erano componenti ordinarie dell’offerta tecnica relativa a uno stabilimento balneare. L’Autorità aveva dunque correttamente accolto l’accesso. Sul secondo motivo il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla ricorrente in udienza, disponendo l’immediata esibizione della documentazione secondo il provvedimento impugnato. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori in favore dell’Autorità e in euro 1.500 oltre accessori in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Ritenuto pertanto che, come detto, non sia applicabile alla presente fattispecie il rito superaccelerato di cui di cui all' articolo 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, bensì il normale rito appalti ex art. 116 c.p.a.;

    Il TAR individua nell’art. 116 c.p.a. il rito applicabile alla controversia sull’accesso, escludendo il rito accelerato previsto dal Codice dei contratti pubblici.

  • art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Considerato preliminarmente che non si applica al caso in esame il rito appalti né lo speciale rito accelerato previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), in quanto, come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5081 del 26 giugno 2026, l’art. 119 c.p.a comma 1 lett. a) del c.p.a. si applica, invero, ai soli “giudizi aventi a oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”. …”, e non alle controversie che riguardano l’affidamento di una concessione in uso di un’area demaniale marittima

    Il rito speciale dell’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a. riguarda le controversie sui provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture e non si estende alle controversie relative alla concessione in uso di un bene demaniale marittimo.

  • art. 120 c.p.a.

    Ciò è confermato anche da quanto previsto dall’art. 120 c.p.a., che prevede specifiche disposizioni relative ai giudizi di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a, menzionando unicamente “Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici”.

    Il riferimento dell’art. 120 c.p.a. agli atti delle procedure di affidamento e concessione disciplinate dal Codice conferma che il rito speciale non comprende la concessione di un bene demaniale estranea a tale disciplina.

  • art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    Ritenuto pertanto che, come detto, non sia applicabile alla presente fattispecie il rito superaccelerato di cui di cui all' articolo 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, bensì il normale rito appalti ex art. 116 c.p.a.;

    Lo speciale rito accelerato in materia di accesso previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici non si applica alle controversie relative a una concessione di uso di area demaniale marittima, quando la procedura non è assoggettata al Codice se non per profili espressamente richiamati.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. 36/2023

    quanto al profilo di doglianza relativo al difetto di istruttoria nella tutela dei segreti tecnici e commercia e della asserita prevalenza delle esigenze di segretezza rispetto a quella dell’accesso difensivo richiesto dalla controinteressata, rileva il Collegio che la ricorrente ha così risposto, in data 11 agosto 2026, alla richiesta di chiarimenti della Autorità portuale circa la natura e tipologia dei segreti tecnici e commerciali ostativi all’accesso: “ (..) considerando che la società richiedente è un diretto competitor della società scrivente, non può fornirsi accesso all’offerta nella parte in cui contiene segreti tecnici e commerciali con ciò avvantaggiando indebitamente detto Operatore Economico, anche in vista delle future procedure di affidamento in concessione, le quali saranno comunque espletate nel breve/medio periodo considerando che l’affidamento in concessione in oggetto prevede una durata di soli due anni;”

    L’opposizione alla divulgazione per segreti tecnici o commerciali deve essere concreta e circostanziata: un richiamo generico alla concorrenza e alla possibile utilità delle informazioni in future procedure non basta a far prevalere la riservatezza sull’accesso difensivo né consente di individuare le parti da oscurare.

  • art. 25 l. 241/1990

    la controinteressata ha espressamente motivato le ragioni per cui ha chiesto l’accesso agli atti di gara, facendo riferimento, nella istanza di accesso ( cfr. doc. 1 di parte ricorrente), alla necessità di acquisire l’offerta tecnica per verificare la sussistenza delle certificazioni della ricorrente e per contestare l’attribuzione del medesimo punteggio ai tre concorrenti in relazione alla offerta tecnica, salvo che per il criterio B4; deve pertanto ritenersi infondata la tesi di parte ricorrente secondo la quale non vi sarebbe alcuna motivazione contenuta nella istanza di accesso presentata dalla controinteressata, riferita alla sussistenza della legittimazione nonché dell’interesse diretto, concreto ed attuale dell’istante ad accedere alla documentazione richiesta;

    L’istanza di accesso è sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale quando individua finalità specifiche di verifica e tutela, come il controllo delle certificazioni e la contestazione dei punteggi attribuiti nella procedura.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 36/2023

    parte ricorrente deduce altresì che l’art.36 comma 2 del d.lgs. 36/2023 escluderebbe la possibilità di ostendere gli atti di gara al soggetto escluso dalla gara. Pertanto, in mancanza di un provvedimento giudiziario che ritenesse illegittima (o ne dispone la sospensione dell’efficacia) l’esclusione da ultimo disposta dalla S.A. in data 8.6.2026, allo stato la Even More non avrebbe alcun diritto/interesse ad accedere agli atti dell’offerta della IDEAL; anche questa prospettazione non può essere condivisa, in quanto l’esclusione della Even More risulta impugnata nel ricorso, tuttora pendente, n. RG n. 3470/2026, unitamente all’aggiudicazione della gara, e considerato che parte controinteressata ha chiesto l’accesso alla documentazione di gara anche per difendersi in detto giudizio ed eventualmente proporre motivi aggiunti ( cfr. istanza di accesso, doc. 1 parte ricorrente); infatti, solo l’esclusione definitiva, ovvero non più soggetta ad impugnazione, può precludere alla ditta esclusa l’accesso alle offerte delle ditte utilmente classificate;

    L’esclusione dalla procedura non preclude l’accesso alle offerte dei concorrenti utilmente classificati quando è ancora impugnata e l’accesso è richiesto per tutelarsi nel giudizio pendente; la preclusione opera soltanto in caso di esclusione definitiva, non più soggetta a impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull’accesso relative a una concessione in uso di un bene demaniale marittimo, il rito appalti e il rito accelerato previsto dall’art. 36 d.lgs. 36/2023 non si applicano per il solo fatto che la procedura richiami alcuni principi o disposizioni del Codice dei contratti pubblici; occorre che la controversia rientri nell’ambito delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice.
  • L’operatore escluso da una procedura può accedere alle offerte dei concorrenti utilmente classificati quando l’esclusione è ancora impugnata e l’accesso è funzionale alla difesa nel giudizio pendente; soltanto l’esclusione definitiva, non più soggetta a impugnazione, può precludere tale accesso.
  • Il richiedente dimostra un interesse all’accesso strumentale alla tutela di una posizione giuridica quando indica finalità difensive specifiche, quali la verifica dei requisiti o delle certificazioni dell’aggiudicatario e la contestazione dei punteggi attribuiti.
  • Per opporre segreti tecnici o commerciali all’accesso difensivo non è sufficiente un richiamo generico alla concorrenza o a possibili vantaggi in future procedure: l’interessato deve descrivere in modo specifico le informazioni riservate e indicare concretamente le parti della documentazione da oscurare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaConcessioni demaniali marittimeTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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