Cassazione Civile, Ordinanza n. 15052/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità di espropriazione di due terreni siti nel territorio di Bolzano, originariamente boscati e da anni locati a un ente pubblico per la realizzazione e gestione di una discarica, poi espropriati. In origine era stata liquidata un’indennità calcolata sul valore unitario del bene moltiplicato per un coefficiente previsto dalla legge provinciale in favore del proprietario coltivatore diretto. Il proprietario aveva opposto la stima; in sede di rinvio, la Corte d’appello aveva confermato la misura dell’indennizzo. Con il ricorso principale il proprietario deduceva: 1) violazione della legge provinciale per omessa considerazione delle diverse caratteristiche dei due terreni alla data dell’esproprio e per il mancato riconoscimento di una residua utilizzabilità di una parte come discarica; 2) violazione della disciplina sul "giusto prezzo" per non avere disapplicato i valori tabellari minimi e massimi della commissione provinciale; 3) mancata disapplicazione della normativa sopravvenuta che imponeva limiti all’uso dei terreni già adibiti a discarica; 4) omesso esame o motivazione sul medesimo tema. L’ente pubblico, con ricorso incidentale, contestava invece: 1) l’applicazione del coefficiente moltiplicatore 3 previsto dalla legge provinciale, ritenendo che la precedente sentenza di cassazione avesse già escluso tale maggiorazione; 2) la mancata decisione sulle spese del primo giudizio di opposizione alla stima, che andavano rivalutate alla luce dell’esito finale del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del proprietario, dichiarando inammissibili i primi tre/quattro motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del fatto o comunque a rimettere in discussione questioni già coperte da giudicato interno o già decise nel precedente giudizio di legittimità. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’ente pubblico: ha ritenuto vincolante, per il giudice di rinvio, quanto statuito nella precedente sentenza di cassazione anche sulla spettanza del coefficiente di maggiorazione, e ha considerato erronea la mancata nuova regolazione delle spese del primo giudizio di opposizione alla stima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, per una nuova decisione di merito limitatamente ai profili ancora aperti, in particolare le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, L.P. Bolzano n. 10/1991
L’indennità di espropriazione dei terreni agricoli deve essere parametrata al giusto prezzo del bene al momento della stima, tenendo conto delle concrete caratteristiche e possibilità effettive di reddito del fondo.
art. 13, comma 1, L.P. Bolzano n. 10/1991
La maggiorazione prevista per il proprietario che coltiva direttamente l’area espropriata è stata considerata, nel precedente giudizio di legittimità, non spettante nella fattispecie, con vincolo per il giudice di rinvio.
art. 14 L.P. Bolzano n. 10/1991
Richiamato nel motivo incidentale come parte del quadro normativo provinciale applicabile alla stima dell’indennità.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La Corte qualifica alcuni motivi come inammissibili quando, pur formalmente denunciando violazione di legge o omesso esame, mirano in realtà a ottenere un riesame del fatto; precisa inoltre che l’erronea indicazione del numero del vizio non impedisce l’esame del motivo se il vizio è chiaramente comprensibile.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato in cassazione, ma a quanto complessivamente statuito dalla Corte nella precedente decisione.
art. 91 c.p.c.
Le spese devono essere regolate in base all’esito globale del processo; il giudice di rinvio deve provvedere nuovamente sulle spese alla luce della rinnovata soccombenza finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
Richiamato per affermare che l’eventuale insufficienza motivazionale non è più censurabile come vizio autonomo nei limiti previsti dal nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
sentenza Corte cost. n. 90/2016
Richiamata per affermare la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, L.P. Bolzano n. 10/1991 e la compatibilità dei valori tabellari con il criterio del giusto prezzo.
Massime di principio
- In tema di indennità di espropriazione, il "giusto prezzo" va determinato avendo riguardo alle concrete caratteristiche del bene al momento della stima e alle sue effettive possibilità di utilizzazione e redditività, non a utilità meramente astratte o a future aspettative del proprietario.
- Quando una precedente sentenza di cassazione ha accolto integralmente il ricorso incidentale, il giudice di rinvio non può rimettere in discussione anche gli aspetti della decisione che, pur non esplicitati nel principio di diritto, risultino comunque coperti dalla statuizione complessiva della Corte e dal relativo vincolo ex art. 384 c.p.c.
- L’erronea indicazione del numero del vizio ex art. 360 c.p.c. non impedisce l’ammissibilità del motivo se dalla sua esposizione è chiaramente comprensibile la doglianza effettivamente dedotta.
- Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve essere riconsiderata alla luce dell’esito finale complessivo della lite, non del solo esito di singoli gradi, e la parte che intenda ottenere la restituzione di somme già percepite in esecuzione di una precedente statuizione deve formulare apposita domanda.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o del fatto storico accertato dal giudice di merito.
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