Ordinanza n. 231/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla osta notificato in data 12/12/2025; nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Prefettura di Pavia ha revocato il nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del ricorrente, ritenendo che il datore di lavoro non disponesse della necessaria capacità economico-reddituale per sostenere gli oneri dell'assunzione e che il contratto collettivo nazionale applicato e la mansione indicata nell'istanza non fossero coerenti con l'attività svolta dalla società. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare, ma non ha formulato contestazioni specifiche rispetto a tale motivazione, descritta dal giudice come circostanziata e completa. È inoltre emerso che il ricorrente aveva reperito autonomamente un diverso rapporto di lavoro al di fuori della procedura disciplinata dai flussi d'ingresso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la mancanza di un requisito essenziale in capo al datore di lavoro, ossia la capacità economico-reddituale necessaria all'assunzione, giustifichi la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998. Il giudice ha inoltre escluso che il reperimento autonomo di un diverso rapporto di lavoro possa superare la previsione dell'art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il rapporto deve essere instaurato con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta. Tale requisito è funzionale a prevenire elusioni della disciplina sugli ingressi per lavoro subordinato e a preservare la programmazione numerica dei flussi migratori; ammettere il contrario consentirebbe l'ingresso sulla base di proposte di lavoro meramente formali e altererebbe la logica programmatoria prevista dalla normativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998
La mancanza di un requisito essenziale in capo al datore di lavoro, consistente nella capacità economico-reddituale necessaria per l'assunzione, giustifica la revoca del nulla osta all'ingresso.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Il rapporto di lavoro deve essere instaurato con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta; il reperimento autonomo di un diverso rapporto al di fuori della procedura dei flussi non supera tale requisito.
art. 3, d.lgs. n. 286/1998
La disciplina dei flussi risponde a una logica di programmazione delle politiche migratorie, che impedisce di utilizzare un diverso rapporto di lavoro per eludere i limiti numerici agli ingressi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal giudice.
Massime di principio
- La perdita o l'assenza di un requisito essenziale in capo al datore di lavoro, quale la capacità economico-reddituale necessaria a sostenere gli oneri dell'assunzione, legittima la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998.
- Nella procedura di ingresso per lavoro subordinato, il rapporto deve essere instaurato con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta; il reperimento autonomo di un diverso impiego non consente di conservare o utilizzare il nulla osta originario.
- Il collegamento necessario tra nulla osta e datore di lavoro richiedente tutela la programmazione dei flussi migratori e impedisce che dichiarazioni di assunzione meramente formali siano utilizzate per eludere la disciplina numerica degli ingressi.
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