Sentenza del 30/10/2015 n. 22213 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana, sostenendo la violazione dell'art. 12 della legge n. 289/2002. Secondo l'Ufficio, ai fini dell'accesso alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, rilevava esclusivamente la data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione, non la precedente data di esecutività del ruolo. Il ruolo di T.G. era stato consegnato il 10 luglio 2001, oltre il termine previsto dalla disciplina originaria e anche oltre quello prorogato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Toscana e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario del contribuente contro la cartella esattoriale. Ha stabilito che il pagamento del 25% previsto dalla definizione agevolata non poteva estinguere il debito, poiché il ruolo era stato consegnato al concessionario il 10 luglio 2001, mentre la legge consentiva inizialmente la definizione per i ruoli consegnati dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2000 e, successivamente, fino al 30 giugno 2001. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 900 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, articolo 12
limitava la definizione dei carichi di ruolo pregressi ai ruoli affidati al concessionario tra il 1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000
Il criterio decisivo per stabilire se il ruolo fosse definibile era la data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione, non la data di esecutività del ruolo né altri momenti procedurali.
Decreto-legge n. 143 del 2003, convertito dalla legge n. 212 del 2003
ha introdotto nella legge n. 289 del 2002, articolo 12, il comma 2-ter
La proroga ha esteso il beneficio ai ruoli consegnati al concessionario dal 1 gennaio al 30 giugno 2001; il ruolo consegnato il 10 luglio 2001 restava comunque escluso.
Articolo 3 della Costituzione
principio di parità di trattamento dei contribuenti
La scelta legislativa di utilizzare la data di consegna del ruolo come limite temporale è stata ritenuta ragionevole e non lesiva dell'uguaglianza, perché assicura certezza e stabilità delle situazioni giuridiche.
Articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È stato il parametro processuale utilizzato dall'Agenzia per denunciare l'erronea interpretazione dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 da parte della CTR.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata individua un termine collegato alla consegna del ruolo al concessionario, tale data costituisce il criterio determinante per l'accesso al beneficio.
- La data di esecutività del ruolo non può sostituire la data di consegna al concessionario se la legge non le attribuisce espressamente rilievo.
- I termini previsti dalle norme di condono o definizione agevolata sono normalmente tassativi: un pagamento effettuato nei termini non produce effetti se il carico non rientra nell'ambito temporale stabilito dalla legge.
- L'utilizzo di una data amministrativa oggettiva come limite per la sanatoria è, in linea generale, compatibile con il principio di uguaglianza, anche se può determinare differenze tra contribuenti in situazioni temporalmente vicine.
- Per verificare l'accesso a una sanatoria fiscale occorre controllare il testo della norma applicabile ratione temporis, la data di consegna del ruolo e le eventuali proroghe, senza fare affidamento esclusivo sulla data di formazione o di esecutività del ruolo.
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