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Sentenza

Sentenza n. 1025/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a- della nota a firma del dirigente del Consorzio Asi di Caserta del 28.1.2020 n. 809, con il quale è stato formulato parere negativo al rilascio della autorizzazione avanzata dalla Gramar alla Regione Campania per conseguire l’adeguamento alla D.R.G.C. n. 223/2019; b -del provvedimento a firma del medesimo dirigente sopraindicato del 7.2.2020 n. 1173, con il quale viene comunicato all’attuale ricorrente che l’opificio di quest’ultima ricade all’interno della perimetrazione dell’Asi di Caserta, per cui si ribadisce il contenuto della precedente missiva;

Giustizia amministrativa202003057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note del Consorzio ASI recanti parere negativo e comunicazione circa la ricaduta dell'impianto nel perimetro dell'agglomerato industriale ASI e il conseguente obbligo di convenzionamento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente consortile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due note del Consorzio ASI di Caserta intervenute nel procedimento regionale volto all'adeguamento, alle prescrizioni antincendio della DGR n. 223/2019, di un impianto di gestione e riciclaggio di materiali di risulta dei marmi. La prima nota esprimeva parere negativo al rilascio dell'autorizzazione, ritenendo l'impianto ricadente nell'agglomerato industriale ASI "Volturno Nord" e non convenzionato; la seconda ribadiva tale localizzazione con riferimento alla particella catastale interessata. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 14 e seguenti della l. 241/1990, violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza, errore nei presupposti, contraddittorietà e carenza di istruttoria, sostenendo che l'impianto non ricadesse nel perimetro ASI; violazione della normativa regionale e della l. n. 218/1978, nonché contraddittorietà con i titoli edilizi, prefettizi e urbanistici precedenti, assumendo che il Consorzio non avesse mai ceduto o concesso l'area e non disponesse di poteri autorizzativi o regolatori sull'impianto; ulteriore violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e carenza di adeguata motivazione, poiché la localizzazione sarebbe stata desunta da una verifica catastale non idonea a chiarire quando e in che modo la particella fosse stata inserita nella perimetrazione ASI. Nel corso dell'udienza il Collegio ha sollevato d'ufficio l'eccezione di inammissibilità per difetto di lesività degli atti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla localizzazione dell'impianto, ai poteri del Consorzio, alla motivazione e all'istruttoria. Le note impugnate erano state adottate dopo la chiusura della conferenza di servizi e contenevano la posizione del Consorzio sulla ricaduta dell'impianto nel perimetro ASI e sull'obbligo di convenzionamento, ma non avevano impedito alla Regione Campania di concludere favorevolmente il procedimento con il decreto n. 74 del 5 maggio 2020, prendendo atto della variante relativa all'adeguamento dell'impianto. Il Consorzio, pur contestando la validità della conferenza di servizi, non ne aveva impugnato l'esito, consentendo il consolidamento del procedimento regionale. Secondo il TAR, le comunicazioni non avevano quindi prodotto una lesione immediata e diretta della sfera giuridica della società e non presentavano un contenuto provvedimentale immediatamente lesivo. La società potrà eventualmente impugnare futuri atti con cui il Consorzio eserciti concretamente le proprie prerogative sull'impianto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.a.

    Nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.

    L'interesse a ricorrere costituisce condizione dell'azione e richiede una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente, nonché un'utilità effettiva derivante dall'eventuale annullamento dell'atto.

  • artt. 14 e seguenti l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate con riferimento alla conferenza di servizi e alla partecipazione procedimentale, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata per contestare l'adeguatezza della motivazione delle note impugnate, ma la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sollevare d'ufficio, previa segnalazione alle parti, l'eccezione di inammissibilità per difetto di lesività degli atti.

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    Indicato quale base dell'autorizzazione unica regionale dell'impianto, senza essere oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

  • DGR Campania n. 223/2019

    Richiamata quale fonte delle prescrizioni antincendio alle quali la società intendeva adeguare l'impianto.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo costituisce una condizione dell'azione e sussiste soltanto quando l'atto impugnato determina una lesione concreta, attuale e immediata di una posizione giuridica tutelata e l'eventuale annullamento è idoneo a procurare al ricorrente un'utilità effettiva.
  • Una comunicazione o un parere endoprocedimentale privo di autonoma efficacia provvedimentale e lesiva non è immediatamente impugnabile quando il procedimento nel quale è stato espresso si conclude comunque con un provvedimento favorevole al destinatario.
  • La mancata impugnazione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o del provvedimento conclusivo del procedimento impedisce di ravvisare, in relazione a precedenti comunicazioni interne o pareri non vincolanti, una lesione attuale idonea a fondare l'azione di annullamento.
  • Le contestazioni relative all'esercizio futuro di poteri amministrativi possono essere proposte soltanto contro gli atti successivi che concretamente incidano sulla sfera giuridica dell'interessato, non essendo sufficiente l'anticipata contestazione di una mera posizione interpretativa dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereConferenza di servizi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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