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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32050/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli eredi di una persona deceduta per asserita emotrasfusione con sangue infetto avevano agito in giudizio per ottenere dal Ministero della Salute il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto risarcitorio iure hereditario, ma aveva accolto la domanda iure proprio per perdita del rapporto parentale; in appello la Corte territoriale aveva confermato la prescrizione decennale per il danno iure proprio, rideterminando soltanto le quote. Il Ministero aveva poi proposto ricorso per cassazione e la Corte di cassazione, con sentenza n. 31029/2024, aveva accolto il ricorso ritenendo prescritta anche la domanda iure proprio, facendo decorrere la prescrizione dal momento in cui gli aventi diritto avevano avuto consapevolezza della malattia e della sua riconducibilità alla trasfusione, e non dalla data del decesso. Contro tale sentenza gli eredi hanno proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto: secondo loro la Corte avrebbe omesso di considerare che, trattandosi di danno da morte richiesto iure proprio, il diritto dei congiunti non sarebbe configurabile prima del decesso della vittima primaria; con il secondo motivo hanno prospettato anche un errore materiale/calcistico nel computo della prescrizione. Chiedevano quindi la revoca della precedente decisione e la conferma della sentenza della Corte d'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che i motivi non denunciavano un vero errore di fatto revocatorio, ma sollecitavano una diversa soluzione giuridica sulla decorrenza della prescrizione del danno iure proprio da perdita parentale. In particolare, la questione della decorrenza del termine era stata già oggetto di valutazione e discussione nel giudizio di cassazione, sicché non ricorreva l'errore percettivo, evidente e decisivo richiesto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Né era configurabile un mero errore materiale, poiché il calcolo della prescrizione era il risultato di un ragionamento giuridico e non di una svista aritmetica isolata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, le ricorrenti sono state condannate a rifondere le spese al Ministero resistente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti rigorosi previsti dalla norma, e non per ottenere una nuova valutazione giuridica della controversia.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere un errore di fatto, percepibile ictu oculi dagli atti, non frutto di valutazioni o interpretazioni giuridiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    È disposta l'omissione delle generalità e dei dati identificativi delle parti e della vittima primaria per ragioni di riservatezza legate alla natura della causa.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un fatto incontestabilmente risultante dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la censura mira, anche solo formalmente, a ottenere una diversa ricostruzione giuridica del dies a quo della prescrizione o un diverso esito del giudizio.
  • L'errore di fatto non può riguardare l'attività interpretativa o valutativa del giudice di cassazione, né può essere desunto da un ragionamento complessivo sul computo della prescrizione.
  • Un errore materiale è deducibile in revocazione solo se si tratta di una svista aritmetica o grafica immediata; non lo è quando il risultato contestato deriva da una complessa operazione giuridica.
  • Nel giudizio di revocazione contro decisioni della Cassazione, l'errore deve emergere dal solo confronto tra decisione impugnata e atti interni al giudizio di legittimità, ed essere essenziale e decisivo per la pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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