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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-316/19

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 giugno 2021 (Per Estratti). — Arnaldo Lucaccioni contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Sicurezza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Malattia professionale – Articolo 9 – Domanda di rimborso di spese mediche – Articolo 23 – Consultazione di un altro medico – Diniego di adire la commissione medica sulla base dell’articolo 22 – Mancata applicazione, per analogia, dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma – Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo – Applicazione della legge nel tempo. — Causa T-316/19

Giurisprudenza europea62019TJ0316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un funzionario che contestava il diniego della Commissione di adire la commissione medica per una domanda di rimborso spese mediche connessa a malattia professionale. La Corte ha chiarito che il procedimento dell’articolo 22 della regolamentazione di copertura riguarda solo le decisioni su infortunio, malattia professionale e invalidità, non anche i rimborsi spese ex articolo 9. Ha inoltre escluso che, per designare l’"altro medico" previsto dall’articolo 23, si possa ricorrere per analogia alla designazione d’ufficio del terzo medico prevista dall’articolo 22, secondo comma. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Rimborso di spese mediche di un funzionario e impossibilità di applicare per analogia l’articolo 22 della regolamentazione di copertura per adire la commissione medica in caso di disaccordo sulla designazione dell’"altro medico".

La questione giuridica

Se, in caso di domanda di rimborso di spese mediche presentata ai sensi dell’articolo 9 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, la Commissione possa o debba applicare per analogia l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, relativo alla designazione d’ufficio del terzo medico, per risolvere il disaccordo sulla nomina dell’"altro medico" previsto dall’articolo 23; e se il rifiuto di adire la commissione medica sia illegittimo.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che le domande di rimborso di spese mediche ai sensi dell’articolo 9 della regolamentazione di copertura non rientrano nell’ambito dell’articolo 18 e sono disciplinate dall’articolo 23; tale articolo, però, non consente di applicare per analogia la regola dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, sulla designazione d’ufficio del terzo medico, poiché la sua formulazione è chiara e non contiene alcuna lacuna da colmare. Il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione non possono spingere l’istituzione a derogare al testo preciso della norma; pertanto, il rifiuto di adire la commissione medica è stato confermato e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, articoli 9, 18, 20, 22 e 23
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rimborso di spese mediche e designazione dell'"altro medico" nella regolamentazione di copertura

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario contro la Commissione europea in materia di copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale prevista dall’articolo 73 dello Statuto. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione con cui la Commissione aveva rigettato la domanda di adire la commissione medica, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Contesto normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 9 della regolamentazione di copertura, relativo al rimborso delle spese mediche;
  • l’articolo 18, che prevede la consultazione della commissione medica per le decisioni sul riconoscimento dell’origine infortunistica o professionale e sul grado di invalidità permanente;
  • l’articolo 22, che disciplina composizione e funzionamento della commissione medica e la nomina del terzo medico da parte del presidente della Corte di giustizia in caso di disaccordo;
  • l’articolo 23, che per i casi non contemplati dall’articolo 18 prevede la consultazione di un "altro medico" scelto di comune accordo dal medico dell’assicurato e da quello dell’autorità che ha il potere di nomina;
  • l’articolo 41 della Carta, richiamato in relazione al principio di buona amministrazione e al dovere di sollecitudine.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva presentato domande di rimborso di spese mediche. La Commissione, per far avanzare la pratica, aveva deciso di ispirarsi alla regola dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, applicandola per analogia alla designazione dell’"altro medico" previsto dall’articolo 23. Il ricorrente contestava sia il diniego di adire la commissione medica sia la soluzione adottata dalla Commissione per superare il disaccordo sulla designazione del medico.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha esaminato, in sostanza, due profili strettamente connessi:

  • se una domanda di rimborso spese mediche rientri nell’ambito dell’articolo 18, con conseguente applicabilità della commissione medica;
  • se, in caso negativo, la designazione dell’"altro medico" ex articolo 23 possa essere disciplinata per analogia mediante il meccanismo dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha osservato che l’articolo 18 si riferisce in modo chiaro e tassativo alle decisioni sul riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento, sull’origine professionale della malattia e sul grado di invalidità permanente. Le decisioni su una domanda di rimborso spese mediche ai sensi dell’articolo 9 non vi rientrano, ma sono disciplinate dalla procedura residuale dell’articolo 23.

Ha poi rilevato che l’articolo 23 non contiene alcuna lacuna che giustifichi il rinvio analogico all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma. Ammettere la designazione d’ufficio dell’"altro medico" da parte del presidente della Corte avrebbe significato estendere oltre il testo una procedura concepita per un diverso contesto, in contrasto con il principio di certezza del diritto e con la formulazione chiara della disposizione.

La Commissione aveva invocato il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione, sostenendo che essi imponessero una soluzione al blocco procedurale. Il Tribunale ha respinto tale argomento: tali principi non possono indurre l’amministrazione a derogare a una norma chiara e precisa. Ha inoltre considerato che la procedura dell’articolo 23 offre garanzie sufficienti per i diritti della difesa del ricorrente.

Esito della decisione

Pur riconoscendo che il secondo profilo della motivazione della decisione impugnata era errato in diritto, il Tribunale ha ritenuto che tale vizio non potesse comportare l’annullamento, poiché il primo profilo della motivazione era corretto e da solo sufficiente a giustificare il diniego di adire la commissione medica. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto integralmente e il ricorrente condannato alle spese.

Principio affermato

La sentenza afferma che, per le domande di rimborso di spese mediche dei funzionari, la procedura applicabile è quella dell’articolo 23 della regolamentazione di copertura e non quella dell’articolo 18; pertanto, non è consentito colmare il disaccordo sulla nomina dell’"altro medico" mediante applicazione analogica della regola dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, relativa alla designazione d’ufficio del terzo medico. Il rispetto del dovere di sollecitudine non può giustificare una deroga al testo chiaro della normativa.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaprevidenza sociale dei funzionariinfortunio e malattia professionalerimborso spese medichediritti della difesa e buona amministrazione

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