Tribunale, Sentenza T-126/19
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 giugno 2021. — Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji contro Commissione europea. — Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Eccezione di illegittimità – Articolo 16 e allegati V e VI del regolamento n. 517/2014 – Principio di non discriminazione – Obbligo di motivazione. — Causa T-126/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il ricorso della ricorrente contro la decisione della Commissione che le assegnava una quota di HFC per il 2019. La censura era costruita come eccezione di illegittimità contro il sistema di riparto delle quote previsto dal regolamento n. 517/2014, sostenendo una discriminazione tra imprese storiche e nuovi entranti e un difetto di motivazione. Il Tribunale ha ritenuto l’eccezione ricevibile, ma ha respinto entrambe le censure nel merito. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto con condanna alle spese della ricorrente.
Assegnazione delle quote di idrofluorocarburi ai nuovi entranti e legittimità del sistema di riparto previsto dal regolamento (UE) n. 517/2014 alla luce del principio di non discriminazione e dell’obbligo di motivazione.
La questione giuridica
Se la decisione della Commissione dell’11 dicembre 2018, che assegna alla ricorrente una quota di HFC per il 2019, fosse inficiata dall’illegittimità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 517/2014, letto con gli allegati V e VI, per: a) violazione del principio di non discriminazione tra imprese storiche e nuovi entranti; b) insufficienza di motivazione del criterio di ripartizione delle quote.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso: l’eccezione di illegittimità contro l’articolo 16 del regolamento (UE) n. 517/2014, letto con gli allegati V e VI, era ricevibile ma infondata. Il legislatore dell’Unione poteva legittimamente distinguere tra imprese storiche e nuovi entranti nel sistema di quote HFC, poiché le due categorie, pur comparabili rispetto all’oggetto del regolamento, potevano ricevere un trattamento diverso sulla base di criteri obiettivi e proporzionati, giustificati dall’obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni e dal buon funzionamento del sistema; inoltre, la motivazione del regolamento risultava sufficiente alla luce del contesto normativo, dei considerando e della valutazione d’impatto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Regolamento (CE) n. 842/2006
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 89, 106, 134 e 138
- Decisione di esecuzione della Commissione del 31 ottobre 2014
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/1984
Assegnazione delle quote di idrofluorocarburi ai nuovi entranti e legittimità del sistema di riparto previsto dal regolamento (UE) n. 517/2014
Il Tribunale, Prima Sezione, si pronuncia su un ricorso proposto ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Commissione che assegna a un operatore polacco una quota di idrofluorocarburi (HFC) per il 2019. La controversia verte, in sostanza, sulla legittimità del sistema di assegnazione delle quote introdotto dal regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di gas fluorurati a effetto serra.
Fatti e procedimento
La ricorrente, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji, era registrata come "nuovo attore del mercato" nel registro HFC gestito dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 517/2014. Per gli anni precedenti aveva presentato dichiarazioni di fabbisogno molto elevate, ricevendo quote progressivamente inferiori; per il 2019, a fronte di una richiesta di 207433 tonnellate di CO2 equivalente, la Commissione le assegnava 4096 tonnellate di CO2 equivalente con decisione dell’11 dicembre 2018.
Quadro normativo rilevante
Il regolamento n. 517/2014, adottato per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, prevede un sistema di progressiva riduzione dei quantitativi di HFC immessi in commercio nell’Unione. L’articolo 16 disciplina l’assegnazione delle quote e distingue tra:
- imprese che dispongono di un valore di riferimento, in sostanza le imprese storiche;
- imprese prive di valore di riferimento, ossia i nuovi entranti che presentano dichiarazioni annuali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2.
Gli allegati V e VI determinano la quantità totale disponibile annualmente e le modalità di riparto tra le due categorie di operatori.
Ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
La ricorrente chiedeva formalmente l’annullamento della decisione impugnata, ma il Tribunale interpreta la domanda come diretta contro la decisione individuale con eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE dell’articolo 16 del regolamento n. 517/2014, letto con gli allegati V e VI.
La Commissione eccepiva l’irricevibilità, contestando la mancata individuazione precisa delle disposizioni, la tardività della censura, l’assenza di nesso con la decisione individuale e la mancanza di interesse ad agire. Il Tribunale respinge tali eccezioni: rileva che il ricorso contestava sin dall’origine l’intero meccanismo di riparto, che la decisione individuale si fondava necessariamente su tale meccanismo e che non sarebbe ammissibile privare l’articolo 277 TFUE di effetto utile impedendo la contestazione delle condizioni di esercizio di un diritto.
Violazione del principio di non discriminazione
La censura principale riguardava il diverso trattamento tra imprese storiche e nuovi entranti. Il Tribunale ricorda che il principio di parità di trattamento impone di non trattare in modo diverso situazioni comparabili, salvo giustificazione oggettiva.
Nel caso di specie, il Tribunale afferma che le due categorie si trovano in situazioni comparabili rispetto all’oggetto del regolamento, che è l’istituzione di un sistema di quote per l’immissione in commercio di HFC finalizzato alla riduzione progressiva delle emissioni. Entrambe le categorie necessitano di quote per operare sul mercato e l’effetto climatico delle emissioni è identico indipendentemente dall’identità dell’operatore.
Il trattamento è tuttavia differenziato: per il primo periodo triennale le imprese storiche hanno beneficiato dell’89% della quantità disponibile, mentre i nuovi entranti soltanto dell’11%. Il Tribunale osserva inoltre che questa differenziazione è proseguita nel tempo, pur con l’introduzione di un valore di riferimento anche per i nuovi entranti che abbiano effettivamente immesso HFC in commercio.
Giustificazione della differenza di trattamento
Il Tribunale ritiene che la differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata e proporzionata. Il legislatore dell’Unione ha fondato la scelta su dati tecnici, su una valutazione d’impatto, su consultazioni degli operatori e sull’esperienza maturata in altri sistemi di quote. In particolare:
- la ripartizione delle quote in funzione delle immissioni storiche rispondeva all’esigenza di evitare distorsioni dovute a domande eccessive;
- la riserva per i nuovi entranti era stata fissata per consentire l’accesso al mercato senza escludere le piccole imprese;
- il legislatore ha goduto di un ampio margine discrezionale in un settore caratterizzato da scelte ambientali, economiche e sociali complesse.
Il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente relativi all’aumento del numero dei nuovi entranti, alla presunta sproporzione delle quote, ai presunti redditi da trasferimento delle quote da parte delle imprese storiche e alle difficoltà pratiche di utilizzo delle quote minime. Tali effetti non dimostrano che il legislatore abbia superato i limiti del proprio potere discrezionale o adottato misure manifestamente meno adeguate di altre possibili.
Obbligo di motivazione
La seconda censura riguardava la violazione dell’articolo 296 TFUE. Il Tribunale ricorda che, per gli atti di portata generale, la motivazione può limitarsi a esporre il contesto e gli obiettivi generali, senza dover illustrare tutte le scelte tecniche.
Nel caso di specie, la motivazione emergeva sufficientemente dai considerando 15 e 16 del regolamento n. 517/2014 e dalla valutazione d’impatto che aveva accompagnato la proposta della Commissione. Anche se la percentuale finale assegnata ai nuovi entranti (11%) differiva da quella prospettata nella valutazione d’impatto (5%), non era necessario un dettaglio motivazionale ulteriore per ogni scelta tecnica. In ogni caso, la motivazione consentiva alla ricorrente di comprendere le ragioni dell’atto e al Tribunale di esercitare il controllo giurisdizionale.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La ricorrente è condannata alle spese della Commissione, mentre le spese del Consiglio e del Parlamento, intervenuti a sostegno della Commissione, restano a loro carico.
Principi affermati
- L’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE è ricevibile quando esiste un nesso giuridico diretto o indiretto tra l’atto impugnato e il regime generale contestato.
- Nel sistema di quote HFC del regolamento n. 517/2014, imprese storiche e nuovi entranti sono in situazione comparabile rispetto all’obiettivo ambientale perseguito, ma possono essere trattate diversamente se la differenza è oggettivamente giustificata e proporzionata.
- Il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine discrezionale nelle scelte di politica ambientale e nella creazione di sistemi complessi, purché basi le proprie scelte su dati rilevanti e criteri adeguati.
- La motivazione di un regolamento di portata generale può essere sintetica, purché dal testo, dal contesto e dalla valutazione d’impatto emergano chiaramente l’obiettivo e la logica della disciplina.
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