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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-685/20

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2021. — Eleanor Sharpston contro Consiglio dell'Unione europea e rappresentanti dei governi degli Stati membri. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Conseguenze del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea per i membri della Corte di giustizia dell’Unione europea – Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di nominare tre giudici e un avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea – Fine del mandato di un avvocato generale – Ricorso di annullamento. — Causa C-685/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione di Eleanor Sharpston contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro la decisione di nomina di un nuovo avvocato generale. La Corte ha confermato che gli atti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri non sono impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE quando sono adottati in tale qualità. Ha inoltre affermato che il recesso del Regno Unito aveva fatto cessare automaticamente il mandato della ricorrente e che non vi era un atto dell’Unione lesivo da sindacare.

Impugnazione contro il rigetto, per manifesta irricevibilità, del ricorso di annullamento della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che ha nominato un nuovo avvocato generale della Corte dopo il recesso del Regno Unito.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorso diretto contro una decisione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla nomina di un avvocato generale della Corte; se tale atto possa essere considerato, direttamente o sostanzialmente, un atto imputabile a un’istituzione, organo o organismo dell’Unione; se il recesso del Regno Unito avesse o meno comportato la cessazione anticipata del mandato della ricorrente; e se il Tribunale avesse omesso di rispondere agli argomenti relativi alla pretesa responsabilità del Consiglio o alla rilevanza delle ordinanze cautelari e del principio del contraddittorio.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri quando agiscono in quanto tali, e non come membri del Consiglio o del Consiglio europeo, non sono atti di istituzioni, organi o organismi dell’Unione e quindi non possono essere impugnati ex articolo 263 TFUE, anche se producono effetti nell’ordinamento dell’Unione. Inoltre, il recesso del Regno Unito ha comportato automaticamente la cessazione dei mandati dei membri dell’Unione nominati in virtù della sua adesione; ne consegue che la decisione di nomina del successore non conteneva una decisione lesiva relativa alla fine anticipata del mandato della ricorrente. L’impugnazione è pertanto respinta perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 50, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 253 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
  • Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
  • Decisione 2013/336/UE del Consiglio
  • Decisione (UE, Euratom) 2015/578 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
  • Decisione (UE) 2020/1251 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

Impugnazione contro il rigetto del ricorso di annullamento relativo alla nomina di un avvocato generale

La presente ordinanza della Corte di giustizia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello statuto contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come manifestamente irricevibile il ricorso di Eleanor Sharpston contro la decisione di nomina del sig. Athanasios Rantos ad avvocato generale della Corte. Il contesto è quello delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione sulla composizione della Corte e sulla durata del mandato della ricorrente.

Fatti e procedimento

La sig.ra Sharpston era stata nominata avvocato generale della Corte dapprima nel 2005, poi nel 2009 e infine nel 2015 per un mandato fino al 6 ottobre 2021. Dopo il recesso del Regno Unito, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato il 2 settembre 2020 la decisione (UE) 2020/1251, nominando il sig. Rantos al posto di avvocato generale per il periodo dal 7 settembre 2020 al 6 ottobre 2021.

La ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione nella parte relativa a tale nomina. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile sia nei confronti del Consiglio, che non era autore dell’atto, sia nei confronti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, perché gli atti da essi adottati in tale qualità non sono soggetti al controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, sul ricorso di annullamento;
  • l’articolo 19, paragrafo 2, TUE, sulla composizione della Corte;
  • l’articolo 252 TFUE, sul numero di avvocati generali;
  • l’articolo 253 TFUE, sulla nomina dei giudici e degli avvocati generali;
  • l’articolo 50, paragrafo 3, TUE, sugli effetti del recesso;
  • l’accordo sul recesso e, in particolare, il suo ottavo comma del preambolo;
  • la decisione (UE) 2020/1251;
  • la decisione (UE, Euratom) 2015/578;
  • la decisione 2013/336/UE;
  • l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, che consente di respingere con ordinanza motivata le impugnazioni manifestamente irricevibili o infondate.

Motivi d’impugnazione

La ricorrente aveva articolato cinque motivi, che la Corte esamina congiuntamente o per blocchi:

  • primo motivo: errata interpretazione dell’articolo 263 TFUE, perché la decisione avrebbe dovuto essere sindacabile nonostante l’autore formale fosse un collegio di rappresentanti degli Stati membri;
  • secondo motivo: mancata distinzione tra la decisione di nomina e la previa constatazione del posto vacante, che avrebbe dovuto poter essere controllata dal giudice dell’Unione;
  • terzo motivo: erronea lettura della sentenza Parlamento/Consiglio e Commissione, del 30 giugno 1993;
  • quarto motivo: uso improprio dell’ordinanza cautelare della vicepresidente della Corte nel procedimento sommario e violazione del contraddittorio;
  • quinto motivo: mancata risposta all’argomento secondo cui il Consiglio avrebbe dovuto essere convenuto come alter ego dei rappresentanti degli Stati membri o comunque per il suo coinvolgimento nell’adozione dell’atto.

Ragionamento della Corte sull’articolo 263 TFUE

La Corte ribadisce il principio già affermato nella giurisprudenza: gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri quando agiscono non come membri del Consiglio o del Consiglio europeo, ma come rappresentanti dei rispettivi governi, e quindi esercitano collettivamente competenze degli Stati membri, non sono soggetti al controllo di legittimità del giudice dell’Unione. Il criterio decisivo è quello dell’autore dell’atto, non dei suoi effetti giuridici.

Per questo motivo, la Corte respinge l’idea che l’articolo 263 TFUE debba essere interpretato in senso estensivo fino a includere atti adottati da soggetti non rientranti espressamente nella categoria delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Un’interpretazione diversa contrasterebbe con la lettera del Trattato e con la volontà dei suoi autori, che hanno lasciato agli Stati membri la competenza a nominare i membri della Corte.

Effetti del recesso del Regno Unito e cessazione del mandato

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che, poiché i trattati hanno cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1º febbraio 2020 ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, tale Stato non era più uno Stato membro. Ne consegue, in base all’accordo di recesso, che i mandati in corso dei membri delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nominati in virtù dell’adesione del Regno Unito sono automaticamente scaduti in tale data.

Di conseguenza, la decisione controversa non può essere letta come un atto che abbia posto fine anticipatamente al mandato della ricorrente, né come un atto fondato su una precedente decisione di cessazione del suo mandato. In ogni caso, non essendo la decisione contestata imputabile a un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, il Tribunale non poteva ritenersi competente ex articolo 263 TFUE.

Inoperatività e irricevibilità del quarto motivo

La Corte considera inoperanti le censure con cui la ricorrente contesta il richiamo all’ordinanza della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, perché il Tribunale ha comunque correttamente ricordato il principio secondo cui gli atti di nomina dei giudici e degli avvocati generali, adottati di comune accordo dai governi degli Stati membri ex articolo 253 TFUE, non sono impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Le doglianze relative a presunte violazioni procedurali nell’adozione di quella ordinanza sono dichiarate manifestamente irricevibili, perché l’ordinanza non era oggetto del presente giudizio. Anche la lamentata violazione del principio del contraddittorio è respinta, poiché il Tribunale non aveva l’obbligo di aprire un nuovo contraddittorio su precedenti giurisprudenziali o ordinanze già noti.

Dispositivo

La Corte respinge l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. La sig.ra Sharpston è condannata a sopportare le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • gli atti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, quando adottati in tale qualità, restano fuori dall’ambito del ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE;
  • il recesso del Regno Unito ha fatto cessare automaticamente i mandati dei membri dell’Unione nominati in ragione della sua adesione;
  • non può essere aggirato il limite soggettivo dell’articolo 263 TFUE imputando l’atto al Consiglio o valorizzando gli effetti nell’ordinamento dell’Unione;
  • la tutela giurisdizionale effettiva non può estendere la competenza della Corte oltre i confini fissati dai Trattati.

Come è indicizzato

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