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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-684/20

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2021. — Eleanor Sharpston contro Consiglio dell'Unione europea e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Conseguenze del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea per i membri della Corte di giustizia dell’Unione europea – Dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri – Fine del mandato di un avvocato generale – Ricorso di annullamento. — Causa C-684/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l'impugnazione di Eleanor Sharpston contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento. La dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle conseguenze della Brexit per gli avvocati generali non è stata qualificata come atto impugnabile dell'Unione, bensì come atto dei soli rappresentanti degli Stati membri. La Corte ha ribadito che l'articolo 263 TFUE non consente di contestare atti di tale natura, anche se collegati alla nomina dei membri della Corte o ai loro mandati.

Impugnazione respinta: la dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle conseguenze della Brexit per gli avvocati generali della Corte non è impugnabile ex articolo 263 TFUE perché non è un atto di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento contro la dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 29 gennaio 2020, sostenendo che: (i) tale dichiarazione avrebbe dovuto essere considerata un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE; (ii) la Corte avrebbe dovuto distinguere la constatazione della vacanza del posto dalla successiva nomina; (iii) il Consiglio avrebbe dovuto essere considerato convenuto o coautore dell'atto; e (iv) il Tribunale avrebbe fatto erroneo affidamento su precedenti e violato il contraddittorio.

Principio di diritto

Gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri che agiscono in tale qualità, e non come membri di un'istituzione dell'Unione, non rientrano nell'ambito dell'articolo 263 TFUE e non possono essere annullati dal giudice dell'Unione, anche se producono effetti nell'ordinamento dell'Unione o sono collegati a una futura nomina di competenza degli Stati membri. La dichiarazione del 29 gennaio 2020 si limitava inoltre a prendere atto delle conseguenze automatiche del recesso del Regno Unito, sicché il Tribunale ha correttamente respinto il ricorso come irricevibile; tutti i motivi di impugnazione sono stati respinti, in parte perché manifestamente infondati e in parte perché manifestamente irricevibili.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19 TUE
  • Articolo 50, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 253 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
  • Decisione 2013/336/UE
  • Decisione (UE, Euratom) 2015/578

Impugnazione Sharpston / Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

Ordinanza della Corte di giustizia, Prima Sezione, resa in sede di impugnazione ai sensi dell'articolo 56 dello statuto, in materia di controllo giurisdizionale di una dichiarazione adottata in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione e alle conseguenze sui mandati presso la Corte di giustizia.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Eleanor Sharpston, nominata avvocato generale della Corte fino al 6 ottobre 2021, ha chiesto l'annullamento parziale della dichiarazione del 29 gennaio 2020 della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che prendeva atto del fatto che, con il recesso del Regno Unito, il posto permanente di avvocato generale attribuito a tale Stato sarebbe uscito dal sistema e il relativo mandato sarebbe cessato. Il Tribunale, con ordinanza del 6 ottobre 2020, ha respinto il ricorso come irricevibile, ritenendo che l'atto non fosse imputabile a un'istituzione, a un organo o a un organismo dell'Unione.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama, tra gli altri, l'articolo 263 TFUE sul ricorso di annullamento, l'articolo 181 del regolamento di procedura per la decisione con ordinanza motivata, l'articolo 56 dello statuto per l'impugnazione, l'articolo 50, paragrafo 3, TUE sul recesso, gli articoli 19 TUE, 252 e 253 TFUE sulla composizione della Corte e sulla nomina degli avvocati generali, nonché l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali sull'effettività della tutela giurisdizionale. Sono inoltre menzionati l'accordo sul recesso e la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio che lo approva.

Motivi di impugnazione dedotti da Sharpston

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che:

  • il Tribunale avesse interpretato troppo restrittivamente l'articolo 263 TFUE;
  • occorresse distinguere tra la dichiarazione sulla vacanza del posto e la successiva nomina;
  • il Consiglio dovesse essere considerato comunque convenuto o coautore dell'atto;
  • il Tribunale avesse attribuito valore improprio a precedenti giurisprudenziali, in particolare alla sentenza Parlamento/Consiglio e Commissione del 30 giugno 1993 e all'ordinanza Sharpston della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020;
  • fossero stati violati il contraddittorio e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che, secondo una giurisprudenza costante, gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri che agiscono non come membri del Consiglio ma come rappresentanti dei rispettivi governi, esercitando collettivamente competenze statali, non sono soggetti al controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE. Il criterio decisivo è l'autore dell'atto, non i suoi effetti giuridici.

La Corte aggiunge che non è possibile aggirare tale limite qualificando la dichiarazione come atto di un'istituzione dell'Unione o come decisione del Consiglio, poiché ciò contrasterebbe con il testo dell'articolo 263 TFUE e con la volontà dei trattati di riservare agli Stati membri talune decisioni, tra cui quelle di nomina dei membri della Corte. La dichiarazione contestata, pur non contenendo formalmente una nomina, era strettamente connessa a tale competenza statale e si limitava a trarre le conseguenze del recesso del Regno Unito.

Quanto al merito della censura sulla vacanza del posto, la Corte osserva che, dal 1o febbraio 2020, con l'entrata in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, il Regno Unito non era più uno Stato membro; di conseguenza, i mandati in corso dei membri delle istituzioni nominati in virtù dell'adesione del Regno Unito erano automaticamente cessati, come indicato anche nel preambolo dell'accordo di recesso. La dichiarazione, dunque, non conteneva una decisione ultra vires che avrebbe anticipato il mandato di Sharpston.

Sulle critiche relative all'ordinanza della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, la Corte reputa gli argomenti manifestamente inoperanti o irrilevanti ai fini della presente controversia; le doglianze procedurali inerenti a quella diversa ordinanza sono dichiarate manifestamente irricevibili perché estranee all'oggetto del presente ricorso.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge l'impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Ne consegue il mantenimento dell'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento. La sig.ra Sharpston è condannata a sopportare le proprie spese, non essendosi svolto il contraddittorio con le altre parti in questa fase.

Principio affermato

Gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, quando essi agiscono come tali e non in veste di membri di un'istituzione dell'Unione, restano fuori dal sindacato di annullamento dell'articolo 263 TFUE, anche se incidono su situazioni giuridiche collegate al funzionamento delle istituzioni dell'Unione o alla nomina dei loro membri; inoltre, una dichiarazione che si limiti a constatare le conseguenze giuridiche automatiche del recesso di uno Stato membro non può essere trattata come una decisione autonoma lesiva impugnabile dinanzi al giudice dell'Unione.

Come è indicizzato

Materiecontrollo giurisdizionale degli atti dell'unioneorganizzazione della corte di giustiziarecesso del regno unitoimpugnazionetutela giurisdizionale effettiva

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