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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-456/20

Order of the Court (Tenth Chamber) of 16 June 2021. — Crédit agricole SA and Others v European Central Bank. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Economic and monetary policy – Regulation (EU) No 1024/2013 – Article 18(1) – Prudential supervision of credit institutions – Specific supervisory tasks assigned to the European Central Bank (ECB) – Imposition of an administrative pecuniary penalty for infringement of prudential requirements – Regulation (EU) No 575/2013 – Article 26(3) – Own funds requirements – Capital instruments – Issuance of ordinary shares – Categorisation as Common Equity Tier 1 items (CET 1) – No prior authorisation by the competent authority – Negligent breach. — Joined Cases C-456/20 P to C-458/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto le tre impugnazioni proposte da Crédit agricole SA, Crédit agricole CIB e CA Consumer Finance contro le sentenze del Tribunale che avevano solo parzialmente annullato le decisioni sanzionatorie della BCE. È stato confermato che la violazione dell’obbligo di previa autorizzazione per la classificazione CET 1 sussisteva e che gli ulteriori motivi di ricorso erano in larga parte inammissibili, irrilevanti o infondati. Le ricorrenti sono state condannate alle spese.

Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva annullato solo per difetto di motivazione le sanzioni pecuniarie inflitte dalla BCE a tre società del gruppo Crédit agricole per aver classificato strumenti di capitale come CET 1 senza previa autorizzazione dell’autorità competente.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel respingere o dichiarare irrilevanti vari motivi di ricorso relativi: all’interpretazione dell’articolo 26(3) del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla necessità di una previa autorizzazione per classificare strumenti di capitale come CET 1; all’applicabilità del principio di retroattività della lex mitior dopo la modifica dell’articolo 26(3); alla legalità e sufficiente determinatezza della base giuridica della sanzione; all’accertamento della negligenza ai sensi dell’articolo 18(1) del regolamento (UE) n. 1024/2013; e alla proporzionalità ed eguaglianza del trattamento delle sanzioni.

Principio di diritto

La Corte ha respinto integralmente le impugnazioni: ha confermato che, per le emissioni successive al 28 giugno 2013, la classificazione di strumenti di capitale come CET 1 richiedeva la previa autorizzazione dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 26(3) del regolamento n. 575/2013, e che, nel caso di specie, tale autorizzazione mancava al momento rilevante. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi fondati sulla lex mitior, sulla legalità della base sanzionatoria, sulla negligenza, sulla proporzionalità e sull’eguaglianza di trattamento, rilevando soprattutto che il Tribunale aveva annullato le decisioni BCE solo per insufficiente motivazione quanto al calcolo delle sanzioni e che gli altri argomenti erano diventati inconferenti o erano stati prospettati in modo inammissibile.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 26(3) del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento (UE) 2019/876
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 18(1) del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 18(3) del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 49(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 256(1) TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168(1)(d) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articoli 137 e 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) n. 1093/2010

Sanzioni BCE per classificazione indebita di strumenti CET 1

L’ordinanza riguarda tre impugnazioni riunite proposte da Crédit agricole SA, Crédit agricole Corporate and Investment Bank e CA Consumer Finance contro le sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2020. Le decisioni impugnate riguardavano sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dalla BCE, nell’ambito della vigilanza prudenziale diretta, per aver classificato talune emissioni di azioni ordinarie come strumenti di capitale primario di classe 1 (CET 1) senza previa autorizzazione dell’autorità competente.

Contesto normativo

La pronuncia si fonda principalmente su:

  • l’articolo 26(3) del regolamento (UE) n. 575/2013, nella versione applicabile ratione temporis, che imponeva alle istituzioni di classificare gli strumenti di capitale come CET 1 solo dopo aver ottenuto la previa autorizzazione dell’autorità competente;
  • l’articolo 18(1) del regolamento (UE) n. 1024/2013, che consente alla BCE di imporre sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione intenzionale o negligente di requisiti di diritto dell’Unione direttamente applicabili;
  • l’articolo 18(3) del regolamento n. 1024/2013, relativo a effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva delle sanzioni;
  • l’articolo 49(1), terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, invocato sul tema della lex mitior;
  • il regolamento (UE) 2019/876, che ha modificato l’articolo 26(3) del regolamento n. 575/2013 durante il contenzioso;
  • il regolamento (UE) n. 1093/2010, richiamato in relazione al ruolo dell’EBA e all’elenco pubblicato degli strumenti idonei a essere qualificati CET 1.

Procedimento dinanzi al Tribunale

In primo grado, le ricorrenti avevano chiesto l’annullamento delle decisioni BCE del 16 luglio 2018. Dinanzi al Tribunale avevano dedotto due motivi principali: da un lato, l’illegittimità della constatazione di violazione dell’articolo 26(3) del regolamento n. 575/2013, il difetto di base legale, la violazione della certezza del diritto e della proporzionalità; dall’altro, la violazione del diritto di essere sentiti. Il Tribunale aveva respinto le censure sulla violazione dell’articolo 26(3), ma aveva annullato le decisioni nella parte in cui imponevano la sanzione pecuniaria per insufficiente motivazione, in particolare per la mancata illustrazione della metodologia di calcolo. Riteneva quindi non necessario esaminare ulteriori censure sulla legalità, proporzionalità e certezza del diritto nella parte riferita all’importo della sanzione.

Motivi di appello esaminati dalla Corte

La Corte ha esaminato i motivi articolati dalle ricorrenti nelle tre cause, riunendoli per sezioni. In sintesi, le censure riguardavano:

  • l’errore del Tribunale nell’interpretazione dell’articolo 26(3) del regolamento n. 575/2013, per non aver considerato che talune classificazioni erano avvenute dopo l’autorizzazione BCE;
  • la mancata applicazione della lex mitior alla luce della modifica dell’articolo 26(3);
  • la violazione del principio di legalità e di certezza del diritto;
  • l’erroneo accertamento della negligenza ai sensi dell’articolo 18(1) del regolamento n. 1024/2013;
  • la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Ragionamento della Corte sull’articolo 26(3) del regolamento n. 575/2013

La Corte ha respinto il primo motivo della causa C‑456/20 P in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondato. Ha osservato che il Tribunale aveva accertato che le emissioni erano state classificate come CET 1 il 30 giugno 2016, quindi prima dell’autorizzazione concessa il 26 luglio 2016. La ricorrente, pur sostenendo che il rilievo temporale corretto fosse la successiva notificazione/pubblicazione, non aveva spiegato in che modo il Tribunale avesse commesso un errore di diritto nell’individuare la data rilevante.

Quanto alla lex mitior, la Corte ha ricordato che il principio di retroattività della disposizione più favorevole è principio generale del diritto dell’Unione e ora figura nell’articolo 49(1) della Carta. Tuttavia, la sua applicazione presuppone che, al momento rilevante, la condotta sia effettivamente valutabile alla luce della nuova disciplina più favorevole. Nel caso di specie, la classificazione delle emissioni era avvenuta senza la previa autorizzazione richiesta dalla disciplina applicabile e, comunque, anche la disciplina modificata continuava a richiedere l’autorizzazione per la prima emissione della forma di strumento considerata. Il Tribunale aveva dunque correttamente escluso che la modifica normativa potesse neutralizzare l’illecito contestato.

Certezza del diritto e motivazione delle decisioni impugnate

La Corte ha dichiarato inammissibile la censura con cui le ricorrenti sostenevano che la BCE avesse violato la certezza del diritto nel qualificare la condotta come infrazione, poiché si trattava di una riproposizione di argomenti già svolti in primo grado e diretti, in sostanza, a riesaminare il merito della decisione amministrativa.

Quanto al Tribunale, la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun errore nel non esaminare ulteriormente il motivo sulla certezza del diritto dopo aver annullato le decisioni per difetto di motivazione relativamente all’importo della sanzione. Una volta annullata la parte sanzionatoria per insufficienza di motivazione, ogni ulteriore censura diretta solo all’ammontare della sanzione era divenuta priva di effetto utile.

Negligenza e articolo 18(1) del regolamento n. 1024/2013

La Corte ha considerato inefficaci i motivi che contestavano l’accertamento della negligenza. Il Tribunale, infatti, aveva già annullato le decisioni nella parte sanzionatoria per insufficiente motivazione; perciò, i passaggi dedicati in via subordinata alla negligenza costituivano motivazione svolta ad abundantiam e non potevano essere utilmente censurati in appello.

La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 18(1) del regolamento n. 1024/2013, la negligenza è una condizione per l’irrogazione della sanzione amministrativa. Tuttavia, poiché l’annullamento del Tribunale aveva già colpito la sanzione per un vizio autonomo, le critiche sulla negligenza non potevano condurre a un diverso esito del giudizio.

Proporzionalità ed eguaglianza di trattamento

La Corte ha respinto anche le doglianze sulla proporzionalità e sull’eguaglianza di trattamento. Ha rilevato che le censure relative all’eguaglianza non erano state effettivamente proposte dinanzi al Tribunale e che, comunque, il Tribunale aveva annullato le decisioni solo per difetto di motivazione in quanto alle sanzioni, dichiarando non necessario esaminare gli altri argomenti sul quantum, tra cui la proporzionalità.

La Corte ha inoltre approvato il ragionamento del Tribunale secondo cui, per poter valutare se la sanzione rispettasse la proporzionalità e i criteri dell’articolo 18(3) del regolamento n. 1024/2013, occorreva che la decisione BCE spiegasse sufficientemente la metodologia di calcolo. Proprio per questo il Tribunale aveva verificato in via preliminare la sufficienza della motivazione.

Esito del giudizio

La Corte ha concluso che tutte le impugnazioni dovevano essere respinte integralmente, in parte perché manifestamente irricevibili e in parte perché manifestamente infondate. Le tre società ricorrenti sono state condannate alle spese.

Principi applicati e rilievi pratici

La pronuncia è rilevante perché conferma che, nel quadro della vigilanza bancaria europea, la previa autorizzazione dell’autorità competente è condizione essenziale per la classificazione di strumenti di capitale come CET 1, salvo le limitate deroghe previste dalla normativa modificata. Sul piano processuale, la Corte ribadisce anche che in appello non possono essere riproposte censure meramente reiterative o dirette a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito del Tribunale, e che i motivi rivolti contro capi di sentenza resi soltanto ad abundantiam sono inefficaci.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenziale bancariafondi propri e capitale regolamentaresanzioni amministrative bancariediritto processuale dell’unione europeaprincipi di legalità, proporzionalità e ne bis in idem in senso lato

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