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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-355/19

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 giugno 2021 (Per Estratti). — CE contro Comitato delle Regioni. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Articolo 2, lettera c), del RAA – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione anticipata con preavviso – Articolo 47, lettera c), punto i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Modalità di preavviso – Sviamento di procedura – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-355/19

Giurisprudenza europea62019TJ0355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il licenziamento di un’agente temporanea del Comitato delle regioni per cessazione del rapporto di fiducia. Ha escluso che la scelta di dispensarla dal servizio durante il preavviso integrasse uno sviamento di procedura o imponesse un procedimento disciplinare, ma ha ritenuto violato il suo diritto di essere ascoltata sulle concrete modalità di esecuzione del preavviso. Per questo la decisione è stata annullata solo nella parte relativa a tali modalità, mentre il resto del ricorso è stato respinto.

Risoluzione del contratto di un agente temporaneo per cessazione del rapporto di fiducia e legittimità delle modalità di preavviso imposte dall’istituzione

La questione giuridica

Se il Comitato delle regioni potesse risolvere il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, disponendo al contempo che, durante il periodo di preavviso, la ricorrente fosse dispensata dal prestare servizio e avesse accesso limitato a ufficio, email e locali, senza avviare un procedimento disciplinare; e se tali modalità di riorganizzazione del preavviso violassero il diritto di essere ascoltato, il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, quando un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA è licenziato per cessazione del rapporto di fiducia, l’istituzione può risolvere il contratto con preavviso ai sensi dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA senza dover avviare un procedimento disciplinare, anche se durante il preavviso decide, nell’interesse del servizio, di sottrargli ogni incarico e di riorganizzarne l’accesso a ufficio ed email. Tuttavia, se tali specifiche modalità del preavviso non sono state previamente portate a conoscenza dell’interessato e questi non è stato ascoltato su di esse, è violato l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e la decisione va annullata limitatamente a tali modalità, restando ferma la risoluzione del contratto.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 47, lettera c), punto i), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 49, paragrafo 1, del RAA
  • Articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 278 e 279 TFUE
  • Articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 2, lettera c), del RAA

Risoluzione del contratto di un agente temporaneo e modalità del periodo di preavviso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un’agente temporanea del Comitato delle regioni avverso la decisione del 16 aprile 2019 che ha risolto il suo contratto con preavviso, nonché avverso la successiva lettera del 16 maggio 2019 relativa all’accesso agli effetti personali e alla posta elettronica durante il preavviso. La controversia attiene alla funzione pubblica dell’Unione, in particolare ai rapporti di lavoro degli agenti temporanei assunti ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA.

Fatti e procedimento

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione di risoluzione del contratto e, in subordine, della lettera successiva, oltre al risarcimento del danno materiale e morale. In via cautelare aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, ma la domanda era stata respinta con ordinanza del 12 luglio 2019. Il procedimento principale era stato sospeso e poi ripreso dopo il rigetto del reclamo amministrativo.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, relativo alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato con preavviso;
  • l’articolo 49, paragrafo 1, del RAA, relativo alla risoluzione senza preavviso per motivi disciplinari previo procedimento disciplinare;
  • gli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto, in tema di sospensione nel contesto disciplinare;
  • l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, sul diritto di essere ascoltato;
  • l’articolo 270 TFUE, base del ricorso del personale dell’Unione.

Primo motivo: sviamento di procedura e rapporto tra preavviso e disciplina

La ricorrente sosteneva che il Comitato delle regioni avesse, in sostanza, eluso le garanzie del procedimento disciplinare: pur risolvendo il contratto ai sensi dell’articolo 47 del RAA, l’istituzione l’avrebbe di fatto sospesa dalle funzioni per tutto il preavviso, senza rispettare gli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto.

Il Tribunale ha ricordato che lo sviamento di procedura richiede che l’atto sia stato adottato per uno scopo diverso da quello previsto dalle norme o per eludere una procedura specifica. Ha poi ribadito la giurisprudenza secondo cui l’autorità ha un ampio margine discrezionale: può scegliere la risoluzione unilaterale con preavviso ex articolo 47 del RAA e non è tenuta ad avviare un procedimento disciplinare, salvo che intenda licenziare senza preavviso per grave mancanza.

Nel caso concreto, la decisione impugnata si fondava sulla cessazione del rapporto di fiducia, non su una colpa disciplinare. Il Tribunale ha quindi ritenuto legittimo, in linea di principio, il ricorso all’articolo 47 del RAA. Ha inoltre osservato che, data la natura intuitu personae del rapporto degli agenti temporanei assunti ai sensi dell’articolo 2, lettera c), la perdita della fiducia poteva giustificare che l’istituzione non affidasse loro alcun compito durante il preavviso, senza che ciò equivalga necessariamente a una sospensione disciplinare.

Secondo motivo: diritto di essere ascoltato e modalità del preavviso

La censura decisiva ha riguardato il diritto di essere ascoltata. Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 41 della Carta, l’interessato deve poter esporre utilmente il proprio punto di vista prima dell’adozione di un atto individuale sfavorevole.

Ha rilevato che, prima della decisione impugnata, il Comitato delle regioni aveva ascoltato la ricorrente sui fatti contestati e sulla base giuridica della risoluzione, ma non l’aveva messa in condizione di pronunciarsi sulle specifiche modalità di riorganizzazione del preavviso, e in particolare:

  • sulla cessazione dell’esercizio delle funzioni di segretario generale del gruppo;
  • sulla limitazione dell’accesso all’account di posta elettronica;
  • sulla restrizione dell’accesso all’ufficio e ai locali dell’istituzione.

Il Comitato non ha dimostrato che la ricorrente potesse desumere con certezza tali modalità dagli scambi di e-mail o dagli altri documenti richiamati. Il Tribunale ha quindi constatato la violazione del diritto di essere ascoltata.

Quanto alle conseguenze, il Tribunale ha applicato il criterio secondo cui la violazione determina l’annullamento solo se il procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso. Ha ritenuto che, se ascoltata, la ricorrente avrebbe potuto far valere soluzioni alternative, incluse modalità diverse di esecuzione del preavviso, e che non poteva escludersi un esito differente.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha annullato la decisione del 16 aprile 2019 solo nella parte relativa alle specifiche modalità di esecuzione del preavviso. Ha respinto il ricorso per il resto, inclusa la domanda risarcitoria. Quanto alle spese, ha disposto che ciascuna parte sopportasse le proprie, comprese quelle del procedimento sommario.

Principi desumibili

La sentenza conferma che:

  • la risoluzione con preavviso di un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 47 del RAA può essere utilizzata anche in presenza di una grave perdita di fiducia, senza obbligo di procedimento disciplinare, se non si procede a un licenziamento senza preavviso per motivo disciplinare;
  • l’istituzione conserva un ampio potere organizzativo nel periodo di preavviso, potendo sottrarre compiti all’agente se ciò è giustificato dall’interesse del servizio;
  • tuttavia, le concrete misure di riorganizzazione del preavviso che incidono negativamente sulla posizione dell’interessato devono essere precedute da un contraddittorio effettivo, pena la violazione dell’articolo 41 della Carta.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaagenti temporaneidiritto di essere ascoltatobuona amministrazioneimpugnazione di atti del personale

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