Tribunale, Sentenza T-215/20
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 16 June 2021. — Fidia farmaceutici SpA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark HYAL – Article 51(1)(a) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 59(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001) – Absolute ground for refusal – Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94 (now Article 7(1)(c) of Regulation 2017/1001) – Right to be heard – Audi alteram partem rule – Obligation to state reasons – Sound administration and equal treatment – Article 165(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-215/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato la dichiarazione di nullità del marchio UE HYAL per i prodotti delle classi 1 e 5, ritenendo che il segno fosse descrittivo perché percepibile come riferimento a hyaluronidase o all’acido ialuronico. Ha respinto anche tutti i motivi procedurali, inclusi quelli relativi al contraddittorio, alla motivazione, alla parità di trattamento e alla validità della sottoscrizione della decisione. La sentenza ribadisce criteri rigorosi sulla descrittività e sull’uso di prove successive alla data di deposito per ricostruire la situazione pregressa.
Nullità del marchio UE verbale HYAL per carattere descrittivo rispetto a prodotti chimici e farmaceutici; rigetto dei vizi procedurali dedotti nel procedimento dinanzi a EUIPO
La questione giuridica
Se il marchio UE verbale HYAL fosse nullo perché registrato in violazione del divieto assoluto di cui all’articolo 7(1)(c) della disciplina applicabile, in quanto descrittivo dei prodotti delle classi 1 e 5; e, in via procedurale, se il procedimento davanti alla Commissione di ricorso fosse viziato da violazione del diritto di essere լսati, del principio del contraddittorio, dell’obbligo di motivazione, dei principi di buona amministrazione ed uguaglianza e delle regole sulla composizione/sottoscrizione della decisione.
Principio di diritto
Un marchio verbale composto da un termine che, al momento della domanda di registrazione, è percepito dal pubblico rilevante come abbreviazione scientifica di una sostanza chimica o come riferimento diretto a un ingrediente noto e alle sue proprietà, è privo di carattere distintivo e deve essere dichiarato nullo per descrittività ai sensi dell’articolo 7(1)(c) della normativa applicabile; basta che uno solo dei possibili significati del segno sia descrittivo. Nel procedimento di nullità, l’uso da parte della Commissione di ricorso di prove successive alla data rilevante non viola di per sé il diritto di difesa se la parte ha ricevuto gli atti e avrebbe potuto chiedere di replicare; inoltre, EUIPO non è vincolata dalla propria prassi precedente e una diversa decisione non comporta di per sé violazione dell’obbligo di motivazione o del principio di parità di trattamento. La decisione è valida se i membri firmatari sono identificabili con certezza.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7(1)(c)
- Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 51(1)(a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(c)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59(1)(a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94(1)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 95(1)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 95(2)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 165(1)
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 26(1)
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 27(2)
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 27(4)
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 32(f)
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 39(2)
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 39(5)
- Articolo 41(2)(a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 72(2) del regolamento (UE) 2017/1001
Nullità del marchio UE HYAL per descrittività
La controversia riguarda un ricorso diretto proposto da Fidia farmaceutici SpA contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio UE verbale HYAL per taluni prodotti delle classi 1 e 5. Il Tribunale esamina sia il motivo sostanziale fondato sul carattere descrittivo del segno sia diversi motivi procedurali dedotti dalla ricorrente.
Fatti e procedimento amministrativo
Fidia aveva depositato nel 2001 una domanda di registrazione del segno verbale HYAL, poi registrato nel 2008 per prodotti delle classi 1, 3 e 5. Nel 2017 Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per tutte le merci, invocando in particolare i motivi assoluti di cui all’articolo 7(1)(b), (c) e (d) del regolamento n. 207/2009, oltre all’articolo 52(1)(b). La Cancellation Division aveva parzialmente accolto la domanda, dichiarando nullo il marchio per alcune voci delle classi 1 e 5, e la Commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello di Fidia.
Quadro normativo e applicazione ratione temporis
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione risale al 30 ottobre 2001, la valutazione sostanziale va compiuta alla luce del regolamento n. 40/94, in particolare dell’articolo 51(1)(a) in combinato con l’articolo 7(1)(c), corrispondenti sul piano del contenuto alle disposizioni oggi vigenti nel regolamento 2017/1001. Le questioni procedurali, invece, sono esaminate alla luce del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625.
Questione sostanziale: il carattere descrittivo di HYAL
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante per i prodotti della classe 1 è costituito da professionisti, mentre per la classe 5 è composto da professionisti e consumatori finali, con un livello di attenzione superiore alla media. Poiché il segno HYAL ha un significato in inglese, l’esame della descrittività doveva essere condotto quanto meno rispetto al pubblico anglofono dell’Unione.
I due significati del segno
Il Tribunale approva l’analisi della Commissione di ricorso secondo cui HYAL ha due significati distinti:
- è un’abbreviazione di “hyaluronidase”, enzima associato ai geni HYAL 1, HYAL 2, HYAL 3, HYAL 4 e HYAL 5;
- è anche un riferimento diretto ad “hyaluronic acid”, in quanto “hyal” è usato in inglese come prefisso con il senso di “glassy”, “transparent” o simile al vetro, oltre a richiamare l’acido ialuronico, largamente impiegato in preparazioni farmaceutiche e cosmetiche.
Il Tribunale osserva che la relazione funzionale tra acido ialuronico e ialuronidasi è coerente con il fatto che l’enzima degrada l’acido. Da ciò deriva che il segno può essere percepito dal pubblico come riferimento all’una o all’altra sostanza.
Classe 1: prodotti chimici usati nell’industria e nella scienza
Per la classe 1, il Tribunale ritiene corretto affermare che HYAL è descrittivo perché può essere inteso come abbreviazione di hyaluronidase, sostanza chimica inclusa nell’elenco dei denominazioni comuni internazionali (INN) e utilizzata in preparazioni farmaceutiche. Non occorre che il segno fosse già in uso in modo descrittivo alla data di deposito: è sufficiente che potesse esserlo. Inoltre, il Tribunale accetta l’uso di elementi probatori successivi al 2001, purché consentano di ricostruire la situazione esistente in quella data; nel caso concreto, alcuni documenti richiamati erano anche anteriori al 2001 e confermavano l’uso scientifico del termine.
Classe 5: preparazioni farmaceutiche, veterinarie e sanitarie, sostanze dietetiche e biomateriali
Per la classe 5, il Tribunale condivide la conclusione secondo cui HYAL, come riferimento diretto all’acido ialuronico, può indicare che i prodotti contengano tale sostanza come principio attivo oppure che siano associati alle sue proprietà note, come l’effetto trasparente o “glassy” e l’effetto idratante. Il Tribunale richiama il principio secondo cui, se un segno ha più significati, è sufficiente che uno solo sia descrittivo per applicare il divieto di registrazione. Ribadisce anche che la descrittività può riguardare qualsiasi caratteristica del prodotto, anche se non essenziale dal punto di vista commerciale.
Motivi procedurali: diritto di essere sentiti e contraddittorio
La ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse utilizzato prove presentate dall’interveniente per la prima volta in appello senza concederle la possibilità di replicare. Il Tribunale respinge il motivo: tali osservazioni erano state trasmesse alla ricorrente, che avrebbe potuto chiedere l’autorizzazione a depositare una replica ai sensi della disciplina procedurale applicabile, ma non lo aveva fatto. Non vi è quindi violazione del diritto di essere ascoltata né dell’audi alteram partem.
Motivi procedurali: ultra petita e limiti dell’esame
Secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso non ha pronunciato una decisione ultra petita. Essa si è limitata a qualificare il segno in base a uno dei significati prospettati dall’interveniente, applicando il principio secondo cui basta un significato descrittivo per far operare l’articolo 7(1)(c). Né è illegittimo aver considerato la data di deposito della domanda di registrazione, poiché si tratta del momento decisivo per verificare la sussistenza del motivo assoluto di nullità.
Motivi procedurali: motivazione, parità di trattamento e buona amministrazione
Il Tribunale ricorda che EUIPO deve tenere conto della propria prassi, ma non è vincolata da decisioni precedenti, che non limitano il controllo di legalità esercitato dal giudice dell’Unione. Nel caso concreto, la Commissione di ricorso ha spiegato che ogni caso va esaminato singolarmente e che la validità della decisione dipende dal regolamento applicabile, non dalla precedente prassi amministrativa. Per questo motivo non vi è né difetto di motivazione né violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione.
Motivo procedurale sulla firma della decisione
La ricorrente contestava inoltre che la decisione fosse stata firmata da “C. Govers”, persona che a suo dire non era identificabile come membro della Commissione di ricorso. Il Tribunale respinge anche tale censura: EUIPO ha chiarito che si tratta di Jan-Kees Govers, il cui nome completo è Cornelius, e che il cognome è univoco nell’organigramma delle Commissioni di ricorso. La decisione risulta quindi validamente adottata e sottoscritta da un membro identificabile.
Dispositivo e principi confermati
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Fidia farmaceutici SpA alle spese. La pronuncia ribadisce che il carattere descrittivo può derivare anche da un solo significato del segno; che prove posteriori alla data rilevante possono essere utilizzate per ricostruire il passato; e che la prassi precedente di EUIPO non vincola la legalità della decisione impugnata. Inoltre, precisa che le censure sulla composizione e sottoscrizione della decisione richiedono un vizio effettivo e non meramente formale.
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