Regolamento (UE) 2024/1891
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1891 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bingöl Balı (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome "Bingöl Balı" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro UE. L’atto è adottato in base al regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile in via transitoria alle domande pubblicate prima del 13 maggio 2024, poiché non risultano opposizioni alla domanda presentata dalla Turchia. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Bingöl Balı"
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome geografico/prodotto agricolo e alimentare "Bingöl Balı" come denominazione di origine protetta (DOP). Il regolamento riguarda la procedura di registrazione avviata dalla Turchia e, per effetto delle norme transitorie richiamate, è adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 per le domande pubblicate prima del 13 maggio 2024. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche ulteriori oltre al richiamo al regime transitorio delle domande pendenti.
Registrazione della DOP "Bingöl Balı"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1891 della Commissione conclude positivamente la procedura di registrazione del nome "Bingöl Balı" come denominazione di origine protetta (DOP). L’atto si inserisce nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e applica, in via transitoria, il regolamento (UE) n. 1151/2012 per le domande pubblicate prima del 13 maggio 2024, in ragione dell’abrogazione di tale regolamento da parte del regolamento (UE) 2024/1143.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione adotta il regolamento richiamando l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando viene precisato che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il previgente regime continua a disciplinare le domande di registrazione delle indicazioni geografiche già ricevute e pubblicate nella Gazzetta ufficiale prima del 13 maggio 2024. In questo perimetro rientra la domanda presentata dalla Turchia per "Bingöl Balı".
Procedura di registrazione
La domanda di registrazione del nome "Bingöl Balı" come DOP è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione, il nome deve essere registrato.
Effetti dispositivi
L’articolo 1 è essenziale e contiene la decisione sostanziale: il nome "Bingöl Balı" è registrato come DOP. Non sono previste ulteriori condizioni, deroghe o limitazioni operative nel testo dell’atto.
Entrata in vigore e portata dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è, come di regola per i regolamenti UE, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime transitorio
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. È inoltre precisato che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, quest’ultimo continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.
Domanda di registrazione e assenza di opposizioni
La domanda di registrazione del nome "Bingöl Balı" come DOP, presentata dalla Turchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Registrazione del nome
L’articolo 1 dispone che il nome "Bingöl Balı" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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