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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1834

Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione

Normativa europea32024R1834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sulla progettazione ecocompatibile dei ventilatori a motore, sostituendo il quadro del regolamento (UE) n. 327/2011. Introduce nuovi requisiti minimi di efficienza, obblighi informativi più ampi, regole sulla riparabilità e sull’efficienza delle risorse, nonché misure anti-elusione e procedure di verifica per le autorità nazionali. L’obiettivo è ridurre il consumo di energia elettrica e migliorare prestazioni ambientali, riparabilità e disponibilità di informazioni per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione.

Stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile e gli obblighi informativi per i ventilatori a motore con potenza elettrica di ingresso tra 125 W e 500 kW, abrogando il regolamento (UE) n. 327/2011.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio nell’Unione di ventilatori a motore con potenza elettrica di ingresso compresa tra 125 W e 500 kW al punto di massima efficienza, anche se integrati in altri prodotti. Sono previste numerose esclusioni per specifiche tipologie di ventilatori e impieghi speciali, tra cui ventilatori per raffreddamento del motore, ventilatori in asciugabiancheria e lavasciuga entro 3 kW, cappe da cucina sotto 280 W, ventilatori a 8.000 giri/min o più, ventilatori a getto sotto 750 W, nonché ventilatori destinati esclusivamente ad atmosfere esplosive, emergenza antincendio, impianti nucleari, usi militari/civili protetti, temperature estreme, tensioni elevate, gas/vapori tossici o infiammabili, agenti biologici o cancerogeni/mutageni, apparecchiature senza fili o a batteria, portatili o mobili tenute a mano, e ventilatori a circolazione d’aria. Si applica dal 24 luglio 2026, con applicazione anticipata dal 24 luglio 2024 per le norme anti-elusione e per la disciplina transitoria sulla conformità dei modelli immessi sul mercato nel biennio 2024-2026.

Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione sui ventilatori a motore

Il regolamento aggiorna in modo organico la disciplina di ecodesign applicabile ai ventilatori a motore, in attuazione della direttiva 2009/125/CE. La Commissione, alla luce del riesame del previgente regolamento (UE) n. 327/2011, ha ritenuto necessario rafforzare i requisiti di efficienza energetica, chiarire il perimetro applicativo e introdurre obblighi più incisivi su informazione al mercato, riparabilità e contenimento dell’elusione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai ventilatori con potenza elettrica di ingresso compresa tra 125 W e 500 kW al punto di massima efficienza, anche quando integrati in altri prodotti. La disciplina riguarda sia l’immissione sul mercato sia la messa in servizio nell’Unione.

Sono esclusi, tra gli altri:

  • le giranti montate sull’albero di motori elettrici al solo scopo di raffreddamento del motore;
  • i ventilatori integrati in asciugabiancheria e lavasciuga fino a 3 kW;
  • i ventilatori in cappe da cucina sotto 280 W;
  • i ventilatori con punto di massima efficienza pari o superiore a 8.000 giri/min;
  • i ventilatori a getto sotto 750 W.

Restano inoltre fuori dall’ambito numerose categorie specialistiche, tra cui ventilatori per atmosfere esplosive, per emergenza antincendio, per impianti nucleari, per bunker militari e rifugi, per temperature estreme, per tensioni superiori ai limiti indicati, per gas o vapori tossici/corrosivi/infiammabili, per agenti biologici o cancerogeni/mutageni, nonché ventilatori in apparecchiature senza fili o a batteria, portatili o mobili condotte a mano e ventilatori a circolazione d’aria.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 fornisce una serie molto ampia di definizioni tecniche, indispensabili per l’applicazione uniforme delle specifiche. Centrale è la nozione di "ventilatore", descritta come apparecchio a pale rotanti che mantiene un flusso continuo di aria o altro gas, con rapporto specifico inferiore a 1,1 e velocità dell’aria in uscita inferiore a 65 m/s.

Tra le definizioni più importanti figurano:

  • "elementi significativi", ossia componenti che incidono sulla conversione dell’energia e sull’efficienza;
  • "punto di massima efficienza";
  • "variatore di velocità" e "sistema di azionamento";
  • le tipologie di ventilatore: assiale, centrifugo, a flusso misto, a flusso incrociato e a getto;
  • "ventilatore su misura" e "ventilatore di ricambio";
  • "ventilatore critico per la sicurezza";
  • nozioni per la verifica delle prestazioni, come "rapporto specifico", "pressione statica", "pressione del ventilatore", "spinta misurata" e "velocità specifica".

Specifiche di progettazione ecocompatibile

Le specifiche tecniche vincolanti sono contenute nell’allegato II e si applicano dal 24 luglio 2026. Il regolamento distingue tra ventilatori ordinari, ventilatori a getto e ventilatori a flusso incrociato.

Per i ventilatori diversi da quelli a getto e a flusso incrociato, l’efficienza minima dipende dalla potenza elettrica di ingresso e dal grado di efficienza minimo N, secondo formule differenziate per ventilatori sotto o sopra i 10 kW. I ventilatori a getto hanno una disciplina autonoma, anch’essa graduata in base alla potenza.

I ventilatori a flusso incrociato devono raggiungere un’efficienza totale minima pari ad almeno il 21% nell’intero intervallo di potenza. Per i ventilatori centrifughi con velocità specifica molto bassa e potenza inferiore a 10 kW, categoria di misura B o D ed efficienza totale, l’efficienza minima è invece calcolata con una formula dedicata.

La tabella dei gradi di efficienza minimi differenzia tra:

  • ventilatori assiali;
  • ventilatori centrifughi a pale curve in avanti, a pale rovesce o a pale inclinate all’indietro;
  • altri ventilatori centrifughi;
  • ventilatori a flusso misto;
  • ventilatori a getto.

Sono inoltre previsti fattori correttivi riduttivi o specifici per:

  • ventilatori a doppio uso;
  • ventilatori reversibili;
  • ventilatori a bassa rumorosità.

Informazioni di prodotto obbligatorie

Dal 24 luglio 2026 i fabbricanti, gli importatori o i mandatari devono rendere disponibili informazioni molto dettagliate sul prodotto:

  • nella scheda tecnica o nel manuale d’uso;
  • nella documentazione tecnica per la valutazione di conformità;
  • sui siti web ad accesso libero per almeno 20 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello.

Tra le informazioni richieste figurano il tipo di ventilatore, l’efficienza, l’eventuale impiego di un variatore di velocità, la categoria di misura, la categoria di efficienza, il grado N, i dati di potenza/portata/pressione, le caratteristiche particolari, la tensione in corrente continua inferiore a 100 V, l’elenco degli elementi significativi, la velocità specifica per alcuni modelli, la velocità di rotazione, il rapporto specifico, l’identificazione del fabbricante e del modello, oltre a informazioni per smontaggio, riciclaggio, smaltimento e uso ottimale.

Le informazioni di base e l’anno di fabbricazione devono essere apposte in modo indelebile sulla targhetta o accanto ad essa. Il manuale deve inoltre contenere precauzioni per montaggio, installazione, manutenzione e pulizia.

Prestazioni a carico parziale e ventilatori su misura

Dal 24 luglio 2027 il regolamento richiede ulteriori informazioni sulle prestazioni a carico parziale.

Per i ventilatori ordinari, salvo alcune esclusioni, devono essere rese disponibili almeno tre curve di rendimento a velocità diverse, con punti di prova sufficienti a descrivere la curva caratteristica. Le informazioni possono essere fornite anche in formato digitale.

Per i ventilatori su misura, le informazioni devono riferirsi ai punti o intervalli di funzionamento specificati dal cliente e sono fornite nelle offerte commerciali, oltre che nella documentazione tecnica.

Per i ventilatori a getto valgono regole specifiche: in alcuni casi non è richiesto il carico parziale; in altri, i punti supplementari di rilevamento sono legati alle velocità del motore o al 30% e 50% della velocità intrinseca.

Per i ventilatori con motori a più velocità, devono essere indicate le curve relative alla velocità intrinseca e a quella minima resa disponibile al cliente.

Efficienza delle risorse, riparazione e parti di ricambio

Dal 24 luglio 2026 il regolamento introduce un articolato regime di riparabilità e disponibilità dei ricambi.

Per i ventilatori diversi da quelli critici per la sicurezza, i fabbricanti, importatori o mandatari devono mettere a disposizione dei riparatori professionisti una lista minima di parti di ricambio, tra cui motori sotto i 10 kW, spazzole, giranti, statori, componenti della trasmissione, variatori di velocità, sensori, parti soggette a usura, giunti, cuscinetti e, in certi casi, cuscinetti del motore.

Per i ventilatori critici per la sicurezza, l’accesso ai ricambi è riservato ai riparatori professionisti autorizzati dal fabbricante.

La disponibilità dei ricambi deve essere garantita per un periodo minimo che decorre al più tardi dal 24 luglio 2028 o due anni dopo la prima immissione sul mercato del modello, se successiva, e dura almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità. Le liste dei ricambi e le procedure di ordinazione devono essere pubblicate su siti web accessibili al pubblico, salvo limitazioni per i ventilatori critici per la sicurezza.

I termini di consegna devono rispettare, in ordine di priorità:

  • il contratto con l’utilizzatore finale, se esistente;
  • le informazioni di prodotto pubblicate;
  • in mancanza, il termine di sei settimane dal ricevimento dell’ordine.

Le parti di ricambio devono poter essere sostituite senza danni permanenti al prodotto. Gli aggiornamenti software e firmware, quando forniti, devono essere gratuiti e disponibili per almeno 10 anni dopo l’ultima unità del modello.

Il regolamento disciplina anche l’accesso dei riparatori professionisti alle informazioni di riparazione, imponendo una procedura dedicata, tempi di risposta brevi e requisiti limitati di dimostrazione delle competenze e dell’assicurazione. Le informazioni di riparazione comprendono, tra l’altro, schemi di smontaggio, manuali tecnici, strumenti necessari, dati di diagnosi, schemi elettrici, codici guasto e istruzioni software.

Smantellamento, recupero e riciclaggio

I fabbricanti, importatori o mandatari devono progettare i ventilatori in modo che i materiali e i componenti rilevanti per i RAEE possano essere rimossi con strumenti comunemente reperibili. Devono inoltre rispettare gli obblighi informativi previsti dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.

Informazioni ambientali per l’utente

Per un periodo minimo che inizia al più tardi il 24 luglio 2028 o due anni dopo la prima immissione sul mercato del modello, se posteriore, e termina almeno 10 anni dopo l’ultima unità immessa sul mercato, i manuali d’uso disponibili sui siti web devono contenere indicazioni pratiche su:

  • accesso ai servizi professionali di riparazione;
  • modalità di ordinazione dei ricambi;
  • periodo minimo di disponibilità dei ricambi;
  • durata minima della garanzia;
  • uso di attrezzi proprietari;
  • installazione e manutenzione;
  • identificazione degli errori e interventi richiesti;
  • rischi dell’autoriparazione o della riparazione non professionale.

Ventilatori di ricambio

Dal 24 luglio 2026 i ventilatori di ricambio devono riportare una chiara indicazione che essi non soddisfano le specifiche prestazionali del regolamento e che possono essere utilizzati solo per sostituire un ventilatore corrispondente immesso sul mercato prima del 24 luglio 2026 e integrato in un prodotto, quando nessun ventilatore conforme è idoneo come sostituto.

La scheda tecnica o il manuale devono inoltre contenere i dati identificativi del fabbricante e del modello, le informazioni per smontaggio/riciclaggio/smaltimento, indicazioni per minimizzare l’impatto ambientale e le informazioni sui prodotti nei quali il ventilatore di ricambio deve essere integrato.

Valutazione di conformità e vigilanza del mercato

La procedura di valutazione della conformità è quella del controllo interno della progettazione o del sistema di gestione della valutazione della conformità previsti dalla direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve includere i valori dichiarati e i risultati dei calcoli richiesti, nonché l’elenco dei modelli equivalenti.

Il regolamento disciplina anche l’uso di modelli equivalenti, l’eventuale ricorso a dati derivati da modelli di altri fabbricanti o da estrapolazioni, e il contenuto della documentazione quando si usano opzioni specifiche di prova o si aggiunge un variatore di velocità.

Per la sorveglianza del mercato, le autorità nazionali devono applicare la procedura di verifica dell’allegato IV, che prevede:

  • una singola unità come regola generale;
  • ulteriori unità in caso di esiti non conformi o per verifiche statistiche;
  • tolleranze di verifica specifiche per efficienza, potenza, portata, pressione, velocità e rumorosità;
  • regole ad hoc per ventilatori a getto, ventilatori a flusso misto e ventilatori con determinate configurazioni di pale.

Sono previste anche facoltà di verifica presso il fabbricante/importatore, comprese prove in presenza di testimoni, soprattutto per ventilatori di grandi dimensioni.

Misure anti-elusione

L’articolo 6 vieta che i prodotti siano progettati per modificare il comportamento durante le prove al fine di ottenere valori dichiarati più favorevoli, oppure per peggiorare le prestazioni subito dopo la messa in servizio. È vietato anche imporre istruzioni di prova artificiose o modifiche manuali preliminari che alterino il comportamento rispetto all’uso normale.

Questa disposizione si applica dal 24 luglio 2024, prima dell’entrata in applicazione generale del regolamento.

Riesame, abrogazione e regime transitorio

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 27 luglio 2030, valutando in particolare l’evoluzione tecnologica, l’opportunità di rivedere i parametri di misurazione e i limiti di efficienza, nonché la pertinenza di nuove regole per ventilatori sotto i 125 W, ventilatori a circolazione d’aria, ventilatori di grandi dimensioni e ventilatori a getto sotto 750 W. Il riesame dovrà considerare anche efficienza delle risorse, contenuto riciclato, durabilità, elusione, stampa 3D di elementi, archiviazione digitale delle informazioni di prodotto e persino l’opportunità di un obbligo di etichetta energetica.

Il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato con effetto dal 24 luglio 2026, ma i suoi allegati I, II e III continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio. Le unità di modelli immessi sul mercato tra il 24 luglio 2024 e il 24 luglio 2026 che rispettano il nuovo regolamento sono considerate conformi anche al regolamento abrogato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica in via generale dal 24 luglio 2026, mentre l’articolo 6 e la disposizione transitoria dell’articolo 9, paragrafo 2, si applicano già dal 24 luglio 2024. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

Disciplina le specifiche di progettazione ecocompatibile per ventilatori con potenza elettrica di ingresso tra 125 W e 500 kW, anche integrati in altri prodotti. Esclude una serie di ventilatori e di impieghi speciali elencati all’articolo 1, paragrafi 2 e 3.

Definizioni tecniche

Fornisce definizioni dettagliate di ventilatore, elementi significativi, punto di massima efficienza, tipologie di ventilatori (assiale, centrifugo, flusso misto, flusso incrociato, a getto), sistema di azionamento, variatore di velocità, ventilatore su misura, ventilatore critico per la sicurezza, ventilatore di ricambio e altre nozioni necessarie per l’applicazione uniforme del regolamento (articolo 2 e allegato I).

Specifiche minime di efficienza

Stabilisce nell’allegato II i requisiti minimi di efficienza applicabili dal 24 luglio 2026, differenziati per tipo di ventilatore, categoria di misura e categoria di efficienza. Prevede formule di efficienza minima, fattori correttivi per ventilatori a doppio uso, reversibili e a bassa rumorosità, nonché una specifica dedicata ai ventilatori a flusso incrociato e ai ventilatori a getto.

Informazioni di prodotto obbligatorie

Impone, dal 24 luglio 2026, l’indicazione di dati tecnici e prestazionali in scheda tecnica, manuale d’uso, documentazione tecnica e siti web ad accesso libero; per i ventilatori su misura le informazioni sono fornite nelle offerte commerciali. È richiesta anche la marcatura indelebile di alcune informazioni sulla targhetta e l’indicazione delle precauzioni per montaggio, installazione e manutenzione.

Prestazioni a carico parziale e esercizio specifico

Dal 24 luglio 2027 impone la pubblicazione di curve di rendimento a velocità diverse per i ventilatori ordinari, di dati equivalenti per i ventilatori su misura e di regole specifiche per i ventilatori a getto e per quelli con motori a più velocità.

Efficienza delle risorse, ricambi e riparazione

Introduzione di obblighi sulla disponibilità di parti di ricambio, tempi di consegna, accesso alle informazioni di riparazione per riparatori professionisti, aggiornamenti software/firmware gratuiti per 10 anni, e specifiche sullo smantellamento per recupero e riciclaggio dei materiali. Per i ventilatori critici per la sicurezza l’accesso alle informazioni può essere riservato ai riparatori autorizzati.

Ventilatori di ricambio

Disciplina l’etichettatura e le informazioni obbligatorie dei ventilatori di ricambio destinati a sostituire ventilatori integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 24 luglio 2026, prevedendo un’avvertenza espressa circa la non conformità alle prestazioni del nuovo regolamento e l’uso limitato alla sostituzione di prodotti preesistenti.

Valutazione di conformità e sorveglianza del mercato

Richiama i sistemi di controllo interno della progettazione e di gestione della valutazione della conformità della direttiva 2009/125/CE, impone il contenuto della documentazione tecnica e stabilisce una procedura di verifica per le autorità di sorveglianza del mercato con tolleranze specifiche e regole sui modelli equivalenti.

Anti-elusione

Vieta prodotti o istruzioni di prova progettati per modificare automaticamente o artificialmente il comportamento durante i test o subito dopo l’immissione in servizio, al fine di ottenere valori dichiarati più favorevoli o di peggiorare successivamente le prestazioni.

Riesame, abrogazione e applicazione

Prevede il riesame della Commissione entro il 27 luglio 2030. Abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 con effetto dal 24 luglio 2026, mantenendo transitoriamente alcune sue disposizioni fino al 24 luglio 2037 per ventilatori integrati e di ricambio. L’articolo 6 e la disciplina transitoria dell’articolo 9, paragrafo 2, si applicano dal 24 luglio 2024; il resto dal 24 luglio 2026.

Come è indicizzato

Materieambienteefficienza energeticaprogettazione ecocompatibilemercato internovigilanza del mercato

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