Regolamento (UE) 2024/1855
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello dell’attestazione di sinistralità pregressa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta un modello uniforme per l’attestazione di sinistralità pregressa prevista dalla direttiva 2009/103/CE, al fine di renderla facilmente riconoscibile e utilizzabile in tutta l’Unione. Stabilisce che il documento sia rilasciato, di regola, in formato elettronico, con possibilità di ottenere gratuitamente una versione cartacea su richiesta del contraente. L’allegato contiene il modello dettagliato e le istruzioni di compilazione per emittenti e assicuratori. L’applicazione è differita al 24 luglio 2025 per consentire l’adeguamento delle prassi operative.
Regolamento di esecuzione che stabilisce il modello armonizzato dell’attestazione di sinistralità pregressa per l’assicurazione RC auto, con regole di compilazione e formato elettronico come standard
Ambito di applicazione
Si applica alle attestazioni di sinistralità pregressa rilasciate nell’ambito dei contratti di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/103/CE. Riguarda le imprese di assicurazione e gli altri organismi designati dagli Stati membri per fornire l’assicurazione obbligatoria o rilasciare tali attestazioni, nonché i contraenti che possono richiederne il rilascio. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ma si applica dal 24 luglio 2025. Non disciplina aspetti sostanziali dei sistemi nazionali di sconto o bonus-malus, che restano di competenza degli Stati membri, ma prevede un modello che deve poter tener conto di tali specificità.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 sul modello dell’attestazione di sinistralità pregressa
Il regolamento dà attuazione all’articolo 16 della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118, introducendo un modello armonizzato per l’attestazione di sinistralità pregressa nel settore RC auto. La finalità è rendere il documento facilmente riconoscibile nell’Unione e utile sia per le imprese di assicurazione sia per i contraenti, limitando il contenuto alle informazioni necessarie e consentendo comunque di tener conto delle peculiarità nazionali, in particolare dei sistemi di sconto e penalizzazione.
Finalità e contesto
La Commissione richiama, nei considerando, il diritto del contraente di ottenere in qualunque momento l’attestazione relativa allo stato di rischio o all’assenza di sinistri per un veicolo coperto negli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. Viene inoltre evidenziato che l’armonizzazione del modello risponde all’esigenza di assicurare maggiore leggibilità e comparabilità a livello UE, dopo le consultazioni con portatori di interesse, esperti degli Stati membri e Garante europeo della protezione dei dati.
Ambito applicativo
Il regolamento riguarda le attestazioni di sinistralità pregressa rilasciate nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Si applica alle imprese di assicurazione e agli organismi designati dagli Stati membri per fornire l’assicurazione obbligatoria o per rilasciare le attestazioni. Il documento può essere richiesto dal contraente in qualsiasi momento; il regolamento non interviene sulle discipline nazionali di merito in materia di bonus-malus o altri meccanismi tariffari.
Modello dell’attestazione e struttura dell’allegato
L’allegato contiene il modello standard, articolato in sezioni:
- sezione A: identità dell’emittente, con denominazione legale, Stato membro, numero di iscrizione o base giuridica e contatti;
- sezione B: identità e contatti del contraente, con regole distinte per persone fisiche e giuridiche;
- sezione C: veicolo/i assicurato/i, con categoria del veicolo, marca, VIN, immatricolazione o altri identificativi;
- sezione D: contratto/i di assicurazione, con impresa, numero di polizza, date di inizio e cessazione della copertura;
- sezione E: sinistri, con date, numero di sinistri, sinistri liquidati e indicazione di responsabilità condivisa;
- sezione F: informazioni aggiuntive rilevanti per sconti, penalizzazioni o accordi contrattuali che incidono sul premio;
- sezione H: data e firma.
Istruzioni di compilazione
Le istruzioni della parte B disciplinano in dettaglio la compilazione delle sezioni. In particolare:
- per l’emittente, va indicato se si tratta di impresa di assicurazione o altro organismo abilitato, il codice paese ISO alfa-2 e, ove pertinente, il numero di iscrizione o la base giuridica;
- per il contraente, il nome o la denominazione, la data di nascita per le persone fisiche, l’identificativo nei casi previsti e i contatti eventualmente forniti;
- per i veicoli, ciascun mezzo va indicato in una riga separata; la categoria è codificata da A a G;
- per i contratti, possono essere inseriti più contratti, ciascuno su una riga; se l’emittente non è un assicuratore, il punto 13 deve riportare l’impresa di assicurazione interessata;
- per i sinistri, devono essere indicati data, numero di sinistri e numero di sinistri liquidati; l’assenza di sinistri deve risultare in modo chiaro; se noto, va indicato se il contraente non è interamente responsabile del danno;
- la sezione sulle informazioni aggiuntive può includere elementi utili all’applicazione di sconti o penalizzazioni secondo il diritto o le prassi nazionali e, se rilevante, indicazioni sui conducenti designati.
Formato elettronico e rilascio cartaceo
Il regolamento stabilisce il formato elettronico come modalità ordinaria di rilascio, per ragioni ecologiche e di riduzione dei costi amministrativi. Solo su richiesta del contraente deve essere fornita anche una versione cartacea, senza costi aggiuntivi.
Decorrenza e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 24 luglio 2025, così da consentire agli operatori di adeguare procedure e sistemi. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modello uniforme dell’attestazione
L’attestazione di sinistralità pregressa deve essere rilasciata utilizzando il modello di cui alla parte A dell’allegato e compilata secondo le istruzioni della parte B. Il modello contiene sezioni dedicate all’identità dell’emittente, ai dati del contraente, al veicolo o ai veicoli assicurati, ai contratti di assicurazione, ai sinistri, a eventuali informazioni aggiuntive legate a sconti o penalizzazioni e alla firma finale.
Formato di rilascio
L’attestazione deve essere fornita per via elettronica come modalità standard. Su richiesta del contraente, deve essere fornita anche in formato cartaceo, gratuitamente.
Contenuto informativo e criteri di compilazione
L’allegato specifica in dettaglio quali dati inserire in ciascuna sezione: dati identificativi dell’emittente, del contraente, del veicolo, del contratto, dei sinistri e delle eventuali informazioni aggiuntive rilevanti per le norme o prassi nazionali su sconti/penalizzazioni e calcolo del premio. Sono previste regole specifiche per persone fisiche e giuridiche, per il VIN, per la data di cessazione del contratto e per l’indicazione di sinistri, assenza di sinistri e responsabilità condivisa.
Rinvio alla direttiva 2009/103/CE e specificità nazionali
Il regolamento attua l’articolo 16 della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118. Il modello deve essere sufficientemente armonizzato da risultare riconoscibile nell’Unione, ma deve anche consentire di tenere conto delle normative e prassi nazionali, inclusi i sistemi bonus-malus e altri meccanismi di calcolo del premio.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 24 luglio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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