Regolamento (UE) 2024/1839
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1839 della Commissione, del 3 luglio 2024, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 sopprimendo Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. come fonte dell’additivo per mangimi estratto di quebracho rosso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846, chiarendo che l’autorizzazione riguarda solo l’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. e non anche quello ottenuto da Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. Per evitare l’immissione sul mercato del prodotto non autorizzato, il testo entra in vigore con urgenza e introduce un breve periodo transitorio per i prodotti già fabbricati ed ეტichettati. Contestualmente viene sostituito integralmente l’allegato tecnico con le specifiche, le condizioni d’uso e i livelli massimi autorizzati per le varie specie animali.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 per sopprimere l’indicazione di Schinopsis lorentzii come fonte autorizzata dell’additivo per mangimi estratto di quebracho rosso e sostituzione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica all’autorizzazione dell’additivo per mangimi "estratto di quebracho rosso" nel mercato dell’Unione, con riguardo agli operatori del settore mangimi, ai produttori, etichettatori, distributori e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi. Incide sulle specie animali e categorie elencate nell’allegato del regolamento rettificato. Riguarda l’intero territorio dell’UE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede una disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima del 5 agosto 2024, se conformi alle norme applicabili prima del 5 luglio 2024.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 relativo all’estratto di quebracho rosso
Il regolamento interviene per correggere un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 in materia di additivi per mangimi. La Commissione precisa che l’autorizzazione concessa riguarda l’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl., mentre l’indicazione di Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. era stata inserita per errore.
Finalità della rettifica e ragioni di urgenza
Dai considerando emerge che l’errore avrebbe potuto consentire la possibile immissione sul mercato di un additivo non autorizzato. Per questo motivo il regolamento entra in vigore con urgenza. La Commissione richiama anche l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento degli operatori del settore, prevedendo un breve periodo transitorio per consentire l’adeguamento alla rettifica.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846
L’articolo 1 dispone due interventi puntuali:
- il titolo del regolamento originario è sostituito, così da riferirsi esclusivamente all’autorizzazione dell’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali;
- l’allegato del regolamento originario è sostituito integralmente dall’allegato del presente regolamento.
Misure transitorie per prodotti già immessi o etichettati
L’articolo 2 disciplina il regime transitorio per l’additivo ottenuto da Schinopsis lorentzii e per i prodotti che lo contengono. Possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 5 gennaio 2025 l’additivo, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che lo contengono, a condizione che siano stati prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2024 e conformemente alle norme applicabili prima del 5 luglio 2024.
Contenuto tecnico dell’autorizzazione sostitutiva
L’allegato sostitutivo conferma l’autorizzazione dell’additivo come prodotto appartenente alla categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti, con numero di identificazione 2b2972-ex. L’estratto è descritto come estratto ottenuto dal legno di Schinopsis balansae Engl., in forma solida, caratterizzato da tannini condensati di quebracho rosso con specifiche pari al 70–87% e numero FEMA 2972. Il metodo analitico per la quantificazione dei tannini condensati è l’analisi gravimetrica indiretta degli agenti concianti mediante fissaggio dei composti assorbenti in polvere di pelle a basso contenuto di cromo, secondo ISO 14088.
Specie destinatarie e tenori massimi
L’allegato autorizza l’uso per numerose specie animali, con tenori massimi espressi in mg di sostanza attiva/kg di mangime completo al 12% di umidità. Tra le principali categorie figurano:
- tacchini da ingrasso: 540;
- polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso: 400;
- specie avicole destinate alla produzione di uova e alla riproduzione: 600;
- suinetti, suinetti di suidi minori e suini da ingrasso di suidi minori: 720;
- suini da ingrasso: 860;
- scrofe: 1 050;
- vitelli a carne bianca (sostituto del latte): 1 680;
- ruminanti da ingrasso, cavalli, ovini e caprini: 1 580 per le relative categorie indicate;
- vacche da latte e ruminanti da latte minori, eccetto ovini e caprini da latte: 1 030;
- conigli: 630;
- salmonidi e pesci piccoli: 1 810;
- pesci ornamentali: 3 000;
- cani: 1 900;
- uccelli ornamentali, gatti e altre specie e categorie di animali: 317. L’autorizzazione ha fine periodo al 10 gennaio 2034.
Condizioni d’uso, misure di sicurezza e combinazioni con altri additivi
L’allegato prevede che l’additivo debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentita la miscela con altri additivi botanici, purché le quantità di tannini condensati nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti restino inferiori a quelle risultanti dall’uso di un solo additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata.
Sono inoltre imposte misure di prevenzione dei rischi per gli utilizzatori: gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’autorizzazione
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846: il titolo è sostituito per limitare l’autorizzazione all’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl.; inoltre l’allegato del regolamento originario è integralmente sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Ambito della correzione sostanziale
La rettifica elimina l’indicazione di Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. quale fonte dell’additivo, in quanto tale specie era stata inclusa per errore nonostante non risultasse nella domanda di autorizzazione.
Misure transitorie
L’additivo per mangimi estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. e le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2024 conformemente alle norme applicabili prima del 5 luglio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 5 gennaio 2025.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Contenuto tecnico dell’allegato
L’allegato stabilisce il codice identificativo 2b2972-ex, la categoria di additivi organolettici e il gruppo funzionale aromatizzanti, la composizione e le specifiche dell’estratto di quebracho rosso, il metodo di analisi ISO 14088 per la quantificazione dei tannini condensati, le specie destinatarie e i tenori massimi autorizzati, nonché la scadenza dell’autorizzazione al 10 gennaio 2034.
Come è indicizzato
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