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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1866

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 della Commissione, del 3 luglio 2024, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R1866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, in via provvisoria, un dazio compensativo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi dalla Cina, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni avviata d'ufficio dalla Commissione. La Commissione ha ritenuto provati, sulla base delle informazioni disponibili e anche del ricorso ai dati disponibili per alcune parti non collaborative, l'esistenza di sovvenzioni compensabili, un pregiudizio grave sotto forma di minaccia imminente per l'industria dell'Unione e un nesso causale tra importazioni sovvenzionate e minaccia di pregiudizio. L'intervento è giustificato anche dall'esigenza di preservare la transizione dell'industria automobilistica europea verso la piena elettrificazione in condizioni di concorrenza leale.

Istituzione di un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nell'Unione di nuovi veicoli elettrici a batteria per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, esclusi i veicoli delle categorie L6 e L7 del regolamento (UE) n. 168/2013 e i motocicli, azionati esclusivamente da uno o più motori elettrici, compresi quelli con range extender a combustione interna, attualmente classificati con il codice NC ex 8703 80 10 (codice TARIC 8703801010), originari della RPC. Il dazio provvisorio si applica per quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; sono previste aliquote individuali per i gruppi BYD, Geely e SAIC, una aliquota per le altre imprese che hanno collaborato e una aliquota residuale per tutte le altre società. L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con apposita dichiarazione; in difetto si applica l'aliquota residuale. Il regolamento dispone inoltre la cessazione della registrazione delle importazioni avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/785.

Dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 istituisce un dazio compensativo provvisorio ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1037. L'intervento si colloca nel quadro di un'inchiesta antisovvenzioni avviata d'ufficio dalla Commissione il 4 ottobre 2023, motivata dalla rapida crescita delle importazioni di veicoli elettrici a batteria cinesi, dal loro basso prezzo e dalla vulnerabilità dell'industria dell'Unione in una fase di transizione verso la piena elettrificazione.

La Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto dell'inchiesta beneficiassero di un sistema articolato di sovvenzioni pubbliche e di interventi statali lungo tutta la filiera, dalle materie prime alle batterie, fino ai veicoli finiti. In base alle risultanze provvisorie, tali importazioni causano una minaccia di pregiudizio grave all'industria dell'Unione e l'istituzione di misure è stata giudicata conforme all'interesse dell'Unione.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

Il prodotto interessato comprende i veicoli elettrici a batteria nuovi concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, esclusi i veicoli delle categorie L6 e L7 e i motocicli. Sono inclusi anche i veicoli dotati di range extender a combustione interna. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC ex 8703 80 10 (TARIC 8703801010).

Il regolamento si applica alle importazioni originarie della RPC e distingue tra: i gruppi BYD, Geely e SAIC; le altre imprese che hanno collaborato; e tutte le altre società. Per l'applicazione delle aliquote individuali è necessaria una fattura commerciale conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3.

Inchiesta, campionamento e fonti probatorie

L'inchiesta è stata avviata d'ufficio e non sulla base di una denuncia dell'industria dell'Unione. La Commissione ha effettuato consultazioni preliminari con il governo della RPC, disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/785 e selezionato campioni per produttori dell'Unione e produttori esportatori cinesi. Per talune parti, in particolare il governo della RPC e alcune società, la Commissione ha applicato l'articolo 28 del regolamento di base per l'omessa o parziale collaborazione.

La Commissione ha inoltre chiarito la definizione del prodotto, escludendo espressamente quadricicli L6/L7 e motocicli, e respingendo le richieste di esclusione di alcuni veicoli specifici o di particolari operatori. Il giudizio sulla rappresentatività del campione e sulla trasparenza procedurale è stato motivatamente difeso dalla Commissione in relazione alle contestazioni delle parti interessate.

Sovvenzioni compensabili e ruolo dello Stato cinese

L'elemento centrale della motivazione è la ricostruzione di un sistema di sostegno pubblico alla filiera dei veicoli elettrici a batteria in Cina. La Commissione descrive un contesto economico in cui il governo della RPC, tramite pianificazione industriale, controllo bancario, partecipazione azionaria, associazioni di categoria e misure fiscali/fondiarie, orienta la produzione e la fissazione dei prezzi in funzione di obiettivi strategici nazionali. In tale quadro, i fornitori di finanziamenti, batterie e litio-ferro-fosfato sono stati considerati, a seconda dei casi, enti pubblici oppure soggetti privati incaricati o ordinati dal governo di svolgere funzioni normalmente pubbliche.

La Commissione ha analizzato numerosi documenti strategici cinesi, tra cui piani quinquennali, Made in China 2025, piani per veicoli a nuove energie, piani sulle batterie e piani provinciali/locali. Tali documenti sono stati valorizzati per dimostrare che il sostegno al settore dei veicoli elettrici a batteria non è episodico, ma sistemico e coordinato lungo tutta la filiera, con effetti sui prezzi, sugli investimenti e sulla disponibilità di risorse.

Principali regimi oggetto di accertamento

Tra i regimi esaminati, i più rilevanti sono:

  • prestiti agevolati, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria, effetti allo sconto, capitalizzazioni del debito e conferimenti di capitale;
  • obbligazioni e strumenti di debito verdi;
  • sussidi diretti in denaro ai produttori;
  • politica di sovvenzioni fiscali per la promozione e l'applicazione dei veicoli alimentati da energie nuove;
  • concessione di diritti di uso dei terreni a corrispettivo inferiore al normale;
  • fornitura di batterie e litio-ferro-fosfato a corrispettivo inferiore al valore adeguato;
  • regimi fiscali agevolati, tra cui EIT, detrazioni per R&S, esenzioni su dividendi e trasferimenti di tecnologia, esenzione dall'imposta sul consumo delle batterie.

Per diversi regimi la Commissione ha calcolato tassi di sovvenzione provvisori specifici per gruppo, che nel caso dei principali gruppi sono significativi e, per il complesso delle misure, conducono a margini complessivi molto elevati.

Minaccia di pregiudizio e nesso causale

La Commissione non si è limitata a verificare un pregiudizio già in atto, ma ha concluso che vi è una minaccia di pregiudizio grave, prevedibile e imminente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base. La valutazione si fonda sull'aumento rapidissimo delle importazioni cinesi, sulla forte pressione sui prezzi, sulla contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione e sulla disponibilità di ampia capacità inutilizzata in Cina che non può essere assorbita dai mercati interni o da altri mercati esteri in misura sufficiente.

La Commissione ha anche esaminato e respinto diversi fattori alternativi invocati dalle parti, quali importazioni da paesi terzi, domanda, concorrenza tra veicoli ICE e BEV, mancanza di economie di scala, problemi di offerta, biocarburanti, importazioni cinesi effettuate dall'industria dell'Unione e interdipendenza delle catene di fornitura. Nessuno di questi fattori è stato ritenuto idoneo ad attenuare il nesso causale tra importazioni sovvenzionate cinesi e minaccia di pregiudizio.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha ritenuto che l'istituzione di misure sia nell'interesse dell'Unione. Ha sottolineato il rilievo strategico dell'industria automobilistica europea, il suo ruolo nell'occupazione e nella transizione climatica, nonché la necessità di preservare una base industriale europea competitiva nella filiera dei veicoli elettrici a batteria. Sono stati esaminati anche gli interessi di importatori, utilizzatori e fornitori; la mancanza di collaborazione degli importatori indipendenti ha pesato sull'analisi. La Commissione ha concluso che le misure non inciderebbero in modo sproporzionato sugli utilizzatori e sarebbero anzi coerenti con gli obiettivi climatici e industriali dell'Unione.

Misure provvisorie e durata

L'articolo 1 istituisce il dazio compensativo provvisorio per quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le aliquote sono pari al 17,4 % per il gruppo BYD, al 19,9 % per il gruppo Geely, al 37,6 % per il gruppo SAIC, al 20,8 % per le altre imprese che hanno collaborato e al 37,6 % per tutte le altre società. Le aliquote individuali si applicano solo se è prodotta la fattura commerciale conforme con la dichiarazione richiesta; altrimenti si applica il dazio residuale.

L'articolo 2 stabilisce termini molto brevi per le osservazioni e per la richiesta di audizione: 15 giorni di calendario per le osservazioni scritte, 5 giorni per chiedere l'audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Aspetti operativi rilevanti per gli operatori

Per gli operatori economici italiani, il regolamento comporta l'obbligo di verificare attentamente l'origine, il produttore effettivo e la documentazione commerciale dei veicoli elettrici a batteria importati dalla RPC, perché la corretta attribuzione del codice TARIC e del gruppo produttore è decisiva ai fini dell'aliquota applicabile. Le imprese che importano o distribuiscono tali veicoli devono inoltre considerare che il provvedimento è provvisorio, ma può costituire la base per misure definitive e, potenzialmente, per effetti retroattivi secondo le regole del regolamento di base. Ai fini doganali e contrattuali, sono particolarmente rilevanti la prova documentale dell'origine, la struttura del gruppo del produttore e l'impatto sui margini commerciali, sui prezzi di rivendita e sulle catene di fornitura.

Disposizioni principali

Apertura d'ufficio dell'inchiesta

La Commissione ha avviato il 4 ottobre 2023 un'inchiesta antisovvenzioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1037, ritenendo sussistenti elementi sufficienti su sovvenzioni, minaccia di pregiudizio e nesso causale. Prima dell'apertura ha consultato il governo della RPC ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, senza raggiungere una soluzione concordata.

Registrazione delle importazioni

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/785 le importazioni sono state registrate dal 7 marzo 2024. Il presente regolamento ordina la cessazione di tale registrazione e prevede la conservazione dei dati relativi alle importazioni entrate nell'Unione per il consumo non oltre 90 giorni prima dell'entrata in vigore, fino all'eventuale entrata in vigore di misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Definizione del prodotto

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è definito come veicoli elettrici a batteria nuovi per il trasporto di persone, fino a nove posti compreso il conducente, con esclusione di quadricicli L6 e L7 e motocicli; la Commissione ha chiarito che vi rientrano anche i veicoli con range extender. Il prodotto in esame è lo stesso prodotto originario della Cina; il prodotto simile è quello fabbricato e venduto nell'Unione e quello fabbricato e venduto in Cina.

Campionamento e collaborazione

La Commissione ha applicato il campionamento ai produttori dell'Unione, agli importatori e ai produttori esportatori cinesi ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di base. Per gli importatori indipendenti non vi è stata collaborazione; per i produttori dell'Unione il campione ha riguardato quattro produttori, rappresentativi per vendite, produzione, distribuzione geografica e gamma di modelli; per i produttori esportatori cinesi il campione definitivo ha incluso i gruppi BYD, Geely e SAIC. In più punti la Commissione ha fatto ricorso all'articolo 28 del regolamento di base per omessa o parziale collaborazione di governo della RPC e di varie società.

Sovvenzioni e programmi esaminati

La Commissione ha esaminato una pluralità di regimi: prestiti agevolati, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria, effetti allo sconto, capitalizzazioni del debito e conferimenti di capitale, obbligazioni e obbligazioni verdi, sussidi in denaro, politica di sovvenzioni fiscali per veicoli alimentati da energie nuove, diritti di uso dei terreni a corrispettivo inferiore, fornitura di batterie e litio-ferro-fosfato a corrispettivo inferiore, nonché vari regimi fiscali agevolati (EIT, R&S, dividendi, trasferimento di tecnologia, esenzione imposta sul consumo, ecc.).

Prestiti e altri finanziamenti agevolati

La Commissione ha ritenuto che le banche cinesi, incluse quelle statali e, in alternativa, quelle private, agissero come enti pubblici o per incarico/ordine del governo della RPC, e che concedessero finanziamenti a condizioni non di mercato alle imprese del settore. Sono stati quantificati margini provvisori di sovvenzione per i prestiti pari allo 0,16 % per BYD, 0,81 % per Geely e 1,38 % per SAIC; per gli altri tipi di finanziamento i margini sono stati pari al 3,60 %, 3,30 % e 8,27 % rispettivamente.

Obbligazioni e strumenti di debito verdi

Le emissioni obbligazionarie sono state considerate soggette ad approvazione pubblica e orientate alle politiche industriali dello Stato. La Commissione ha ritenuto che anche questi strumenti conferissero un vantaggio e fossero specifici per l'industria incentivata. I tassi di sovvenzione per i finanziamenti agevolati tramite obbligazioni e strumenti analoghi sono stati calcolati per ciascun gruppo, anche tramite dati disponibili quando mancavano informazioni da società non collaborative.

Sussidi diretti e politica fiscale per veicoli alimentati da energie nuove

La Commissione ha individuato sussidi diretti in denaro e un regime nazionale di erogazioni per ogni veicolo elettrico a batteria venduto in Cina, ritenuto rivolto ai produttori e non ai consumatori. Il regime è cessato formalmente il 31 dicembre 2022 ma i benefici possono continuare nel tempo per il differimento dei pagamenti; il tasso di sovvenzione provvisorio è stato fissato al 2,18 % per BYD, 2,14 % per Geely e 2,28 % per SAIC.

Diritti di uso dei terreni

La Commissione ha ritenuto che la concessione di diritti di uso dei terreni in Cina avvenga a condizioni non trasparenti e a prezzi inferiori al valore di mercato, utilizzando come parametro di riferimento esterno il Taipei cinese. Il tasso di sovvenzione provvisorio è stato pari all'1,20 % per BYD, allo 0,84 % per Geely e allo 0,67 % per SAIC.

Fornitura di batterie e litio-ferro-fosfato

Per il produttore integrato BYD e per i produttori non integrati Geely e SAIC, la Commissione ha concluso che batterie e litio-ferro-fosfato sono forniti in Cina da soggetti pubblici o comunque incaricati/ordinati dal governo a prezzi inferiori a quelli di mercato, in un contesto di forte controllo statale su associazioni industriali, prezzi e filiera. I tassi di sovvenzione provvisori sono stati pari al 10,32 % per Geely, al 13,24 % per SAIC e al 7,35 % per BYD per il litio-ferro-fosfato.

Regimi fiscali agevolati

Sono stati riconosciuti come sovvenzioni compensabili, tra gli altri, la riduzione dell'EIT per imprese high-tech (0,36 % per BYD), le detrazioni agevolate per R&S (0,57 % BYD; 0,03 % Geely; 1,53 % SAIC), l'esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate (0,17 % Geely; 1,09 % SAIC), la detrazione per trasferimento di tecnologia (0,05 % Geely) e l'esenzione dall'imposta sul consumo sulle batterie (1,37 % BYD).

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativipolitica commercialeaiuti di statoindustria automobilistica

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