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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1894

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1894 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia (IGP)]

Normativa europea32024R1894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive nel registro delle DOP e IGP il nome «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» come indicazione geografica protetta. La Commissione precisa che la domanda, presentata da Cipro, è stata trattata secondo il regime transitorio del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile alle domande pubblicate prima del 13 maggio 2024. Non essendo stata notificata alcuna opposizione, la registrazione viene disposta con effetto vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» come IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello unionale, del nome «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» quale indicazione geografica protetta, con effetti in tutti gli Stati membri. Riguarda la domanda presentata da Cipro e pubblicata per opposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per effetto della disciplina transitoria richiamata, la domanda resta soggetta al regolamento (UE) n. 1151/2012 perché pubblicata prima del 13 maggio 2024. Non emergono esclusioni ulteriori nel testo.

Iscrizione della IGP «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1894 della Commissione dispone la registrazione del nome «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nel quadro della disciplina delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari e applica, per ragioni transitorie, il regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché la domanda era stata pubblicata prima del 13 maggio 2024.

Contesto normativo e regime transitorio

La Commissione richiama l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012. Tuttavia, per le domande di registrazione delle indicazioni geografiche già ricevute e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024, continua ad applicarsi il vecchio regime. In tale cornice si inserisce la domanda cipriota relativa a «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia».

Procedura di registrazione

Il considerando 2 precisa che la domanda di registrazione è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 3 evidenzia che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione, il nome deve essere registrato.

Effetti dispositivi

L’articolo 1 iscrive il nome «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» nel registro delle DOP e IGP come IGP. L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore, fissandola al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e regime transitorio

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 1 richiama l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, precisando tuttavia che quest’ultimo continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.

Domanda pubblicata e assenza di opposizioni

Il considerando 2 indica che la domanda di registrazione del nome «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» come IGP, presentata da Cipro, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 3 precisa che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Registrazione della IGP

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» come indicazione geografica protetta (IGP), con conseguente iscrizione nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentariregistrazione delle denominazionimercato interno

Testo integrale

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