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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1889

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1889 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Osmaniye Yer Fıstığı (DOP)]

Normativa europea32024R1889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione registra il nome "Osmaniye Yer Fıstığı" come DOP, poiché la domanda era stata pubblicata ai fini dell’opposizione e non era stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti. Il regolamento si basa sul vecchio regolamento (UE) n. 1151/2012, che continua ad applicarsi a queste domande per effetto delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2024/1143. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Registrazione della denominazione di origine protetta "Osmaniye Yer Fıstığı" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Osmaniye Yer Fıstığı" come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda quindi il prodotto agricolo/alimentare oggetto della domanda presentata dalla Turchia e la sua iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. È un atto di esecuzione con efficacia generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina altri prodotti o categorie. Si colloca nel regime transitorio previsto dall’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 per le domande già ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024.

Registrazione della DOP "Osmaniye Yer Fıstığı"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1889 della Commissione iscrive nel registro unionale delle denominazioni di origine protette il nome "Osmaniye Yer Fıstığı". L’atto conclude una procedura di registrazione avviata dalla Turchia e gestita, per effetto delle disposizioni transitorie, secondo il regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto normativo e applicazione transitoria

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell’iscrizione. Il considerando 1 precisa tuttavia che, in forza dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento abrogato continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche che siano state ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024.

Procedura di registrazione

Il considerando 2 indica che la domanda di registrazione del nome "Osmaniye Yer Fıstığı" come denominazione di origine protetta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 3 afferma che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; pertanto, il nome deve essere registrato.

Effetti dell’atto

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Osmaniye Yer Fıstığı" come DOP. Da ciò deriva la tutela propria delle denominazioni registrate a livello UE, con efficacia in tutti gli Stati membri secondo il regime delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Base giuridica e regime transitorio

La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 1 chiarisce che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024.

Domanda di registrazione e assenza di opposizioni

Il considerando 2 indica che la domanda di registrazione del nome "Osmaniye Yer Fıstığı" come denominazione di origine protetta, presentata dalla Turchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 3 precisa che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Iscrizione nel registro UE

L’articolo 1 dispone che il nome "Osmaniye Yer Fıstığı" è registrato come DOP. L’effetto è l’inclusione del nome nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteprodotti agricoli e alimentariregimi di qualità

Testo integrale

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