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Sentenza

Sentenza n. 2682/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 510, depositata il 2 maggio 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 510 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione ad attribuire la Carta del docente mediante buoni elettronici per complessivi 1.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione e spese di lite. La pronuncia era stata notificata all’Amministrazione il 28 luglio 2025 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie. Il Ministero non ha dedotto di avere adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del giudicato e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditarvi 1.500 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, nonché le spese e gli accessori dovuti. Ha assegnato all’Amministrazione 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza per adempiere. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che dovrà intervenire, su istanza del ricorrente, entro gli ulteriori 60 giorni e riferire al Tribunale sull’attività svolta. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e limitata al termine di 60 giorni assegnato per l’adempimento spontaneo: oltre tale termine opera l’intervento sostitutivo, la cui disponibilità renderebbe iniqua la prosecuzione della penalità. Il mandato commissariale comprende l’eventuale penale maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 550 euro per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice (cfr. notifica effettuata il 28/7/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996);

    Il previo decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna pecuniaria all’Amministrazione consente di procedere all’ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    che la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022 e 2023/24, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 –dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;

    Sulle somme dovute in esecuzione del giudicato sono riconosciuti interessi o rivalutazione dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    che invero, premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che il Ministero non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.);

    La penalità di mora può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne pecuniarie se, considerate l’assenza di giustificazione, la semplicità degli adempimenti e la mancanza di ragioni ostative dedotte dall’Amministrazione, la misura non risulta manifestamente iniqua. In questa fattispecie è stata commisurata agli interessi legali e limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo, oltre il quale è previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore del legale di parte ricorrente indicato in epigrafe, dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.

    La disciplina processuale richiamata consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore del legale di parte ricorrente indicato in epigrafe, dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.

    La disciplina richiamata consente di distrarre le spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione di una condanna pecuniaria divenuta definitiva quando risulti decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione e l’Amministrazione non dimostri di avere adempiuto né deduca fatti modificativi o estintivi del credito.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche alle condanne aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, purché, valutati la durata e la giustificazione dell’inadempimento, la complessità degli adempimenti e le eventuali ragioni ostative, la misura non risulti manifestamente iniqua.
  • La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali dovuti e limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo; quando, scaduto tale termine, sia previsto un più incisivo intervento sostitutivo del commissario ad acta, la prosecuzione della penalità può risultare iniqua.
  • In sede di ottemperanza a una condanna al pagamento, possono essere ordinati gli accessori riconosciuti dal giudicato e nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con facoltà di delega e obbligo di riferire al giudice sull’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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