Cassazione Penale, Sentenza n. 18387/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per frode informatica. La difesa deduce vizi motivazionali (art. 606 lett. e) c.p.p.) per presunto travisamento della prova e illogicità manifesta, sollevando profili relativi al colore dei capelli e a tatuaggi della presunta autrice dell'operazione, all'inattendibilità e mancato riconoscimento in aula della persona offesa, alla credibilità della stessa, all'esito di un procedimento disciplinare (sanzione minima per colpa e non per dolo) e alla mancata considerazione della risposta di Poste S.p.A. al reclamo della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati e, in gran parte, mera riproposizione delle stesse doglianze già discusse in appello (cd. "doppia conforme"). Ha escluso la sindacabilità di valutazioni di merito e di letture alternative dei fatti, ammettendo il controllo solo per vizi di motivazione manifesti ed evidenti. Ha inoltre precisato che elementi quali il procedimento disciplinare o le modalità della denuncia non sono pregiudiziali rispetto all'accertamento penale (richiamando l'art. 3 c.p.p.) e che l'imputata aveva ammesso di aver compiuto l'operazione, rendendo superflue alcune contestazioni. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La censura per motivazione illogica è ammessa solo se l'illogicità è manifesta e di tale portata da risultare percepibile "ictu oculi"; minime incongruenze o omissioni valutative isolate non costituiscono vizio idoneo a fondare la cassazione.
art. 3 c.p.p.
Stabilisce che hanno efficacia di giudicato nel processo penale solo le sentenze irrevocabili del giudice civile su stato di famiglia o cittadinanza: quindi atti o procedimenti disciplinari o risposte amministrative non hanno natura pregiudiziale rispetto all'accertamento penale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le spese e le sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; qui applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti: non può essere invocata per proporre semplici letture alternative dei fatti o per rimettere in discussione valutazioni di merito già compiute dalla corte d'appello, salvo che non emerga un vizio di legge o una motivazione manifestamente illogica e decisiva.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e singolarmente capi-tolati: doglianze indifferenziate e ripetitive rispetto a quanto già dedotto in appello sono inammissibili.
- Contestazioni che riguardano procedimenti disciplinari o atti amministrativi (es. risposte di Poste S.p.A.) non impediscono l'accertamento penale e normalmente non sono idonee, da sole, a determinare l'annullamento della decisione penale, salvo rilievo di effetti di giudicato civilmente vincolanti ai sensi dell'art. 3 c.p.p.
- Se l'imputata ha ammesso la condotta, le questioni relative al riconoscimento e a differenze marginali nell'aspetto fisico dell'autrice dell'azione sono difficilmente decisive in sede di legittimità.
- Per avere successo in cassazione è necessario dimostrare che la sentenza impugnata non abbia esaminato o abbia travisato in modo inequivocabile elementi decisivi del processo, oppure che la motivazione presenti contraddizioni macroscopiche e percepibili "ictu oculi".
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