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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06510/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 16/04/2024. Dal testo emerge che era stata affermata la sua responsabilità per un tentativo di furto e per il danneggiamento doloso di una vetrina di un locale. Con il primo motivo denunciava violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 56 e 624 c.p., sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata. Con il secondo motivo contestava l'asserita mancanza di prova del danneggiamento doloso della vetrina, deducendo un travisamento del fatto e chiedendo sostanzialmente una diversa lettura delle risultanze probatorie e della loro attendibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in realtà, a una rivalutazione del merito e a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici e giuridici e che il giudice di merito aveva dato conto in modo adeguato delle ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla configurabilità del tentativo; la Corte non entra nel merito della censura perché la considera volta a una rilettura del fatto.

  • art. 624 c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione al tentativo di furto; la Corte non affronta una diversa qualificazione giuridica, ritenendo inammissibile la doglianza di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente rilevante per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione di legge o di difetto di motivazione è inammissibile quando, sotto tale veste, mira soltanto a sovrapporre una lettura alternativa degli elementi di fatto già esaminati nei gradi di merito.
  • La Corte di cassazione può sindacare la motivazione solo nei limiti dei vizi logici e giuridici effettivi; se la decisione impugnata espone in modo coerente le ragioni della responsabilità, il ricorso che si risolva in una critica alla attendibilità delle prove è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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