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direttiva

Direttiva 2025/1237

Direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)

Normativa europea32025L1237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2025/1237 modifica puntualmente la direttiva habitat 92/43/CEE per recepire a livello dell'Unione la variazione dello status di protezione del lupo decisa nell'ambito della convenzione di Berna. In particolare, il lupo viene soppresso dall'allegato IV e inserito nell'allegato V, con conseguente applicazione del regime di tutela previsto dall'articolo 14 della direttiva 92/43/CEE. La direttiva lascia tuttavia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di mantenere una protezione più rigorosa sul piano nazionale. Il termine di recepimento è fissato al 15 gennaio 2027.

Modifica la direttiva 92/43/CEE per adeguare lo status di protezione del lupo (Canis lupus), spostandolo dall'allegato IV all'allegato V.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, nel territorio europeo al quale si applica il trattato, con riferimento alla disciplina sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna selvatica. L'intervento riguarda in particolare la specie Canis lupus e incide sugli allegati IV e V della direttiva 92/43/CEE; resta ferma la facoltà degli Stati membri di mantenere un livello di protezione più elevato ai sensi dell'articolo 193 TFUE, purché compatibile con i trattati.

Modifica dello status di protezione del lupo nella direttiva habitat

La direttiva (UE) 2025/1237 interviene in modo mirato sulla direttiva 92/43/CEE, recependo nel diritto dell'Unione la modifica dello status di protezione del lupo (Canis lupus) derivante dalla convenzione di Berna. Il legislatore unionale collega espressamente l'intervento alla decisione del comitato permanente del 6 dicembre 2024, che ha spostato il lupo dall'allegato II all'allegato III della convenzione, con entrata in vigore della modifica il 7 marzo 2025.

Finalità e contesto normativo

La finalità è allineare la direttiva habitat agli obblighi internazionali dell'Unione e riflettere nella disciplina UE la nuova collocazione del lupo tra le specie protette. I considerando precisano che la direttiva 92/43/CEE è uno strumento fondamentale per la conservazione della natura nell'Unione e che la modifica si rende necessaria per dare attuazione nel quadro giuridico unionale alla decisione adottata in sede di convenzione di Berna.

Modifiche apportate alla direttiva 92/43/CEE

L'articolo 1 introduce due interventi testuali sugli allegati della direttiva 92/43/CEE:

  • nell'allegato IV, lettera a), "Animali", la voce relativa a Canis lupus è soppressa;
  • nell'allegato V, lettera a), "Animali", la voce relativa a Canis lupus è sostituita dalla formula "Canis lupus".

La conseguenza sistematica evidenziata nei considerando è che il lupo resta tutelato, ma secondo il regime dell'articolo 14 della direttiva 92/43/CEE, proprio delle specie incluse nell'allegato V.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva ribadisce che la disciplina ambientale dell'Unione consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più elevate, purché compatibili con i trattati, ai sensi dell'articolo 193 TFUE. In altri termini, la modifica minima operata a livello unionale non impedisce agli Stati membri di conservare, sul piano interno, un livello di tutela del lupo pari a quello delle specie di fauna rigorosamente protette.

Recepimento nazionale

L'articolo 2 disciplina il recepimento. Gli Stati membri devono adottare entro il 15 gennaio 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono informarne immediatamente la Commissione.

Sono inoltre previsti due adempimenti formali:

  • le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale;
  • gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati della direttiva 92/43/CEE

L'articolo 1 dispone che nell'allegato IV, lettera a), "Animali", la voce relativa a Canis lupus è soppressa e che nell'allegato V, lettera a), "Animali", la voce relativa a Canis lupus è sostituita dalla medesima denominazione. La modifica è finalizzata a trasporre nel diritto dell'Unione la decisione del comitato permanente della convenzione di Berna del 6 dicembre 2024, entrata in vigore il 7 marzo 2025.

Obbligo di recepimento e comunicazioni alla Commissione

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 15 gennaio 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. L'articolo 2, paragrafo 2, prevede inoltre l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

L'articolo 4 indica come destinatari della direttiva tutti gli Stati membri.

Mantenimento di livelli di protezione più elevati

Nei considerando è chiarito che la direttiva 92/43/CEE, in quanto strumento ambientale, consente agli Stati membri di mantenere o adottare misure più rigorose di protezione, ai sensi dell'articolo 193 TFUE. Pertanto, nonostante la modifica introdotta, gli Stati membri restano liberi di conservare il lupo al livello di protezione previsto per le specie di fauna rigorosamente protette.

Come è indicizzato

Materieambienteconservazione della naturabiodiversitàfauna selvaticadiritto dell'Unione europea

Testo integrale

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