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Direttiva 2025/1788

Direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, (rifusione)

Normativa europea32025L1788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde e aggiorna la disciplina europea sulle modalità di voto e di candidatura alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini. L’obiettivo è rafforzare la parità di trattamento, semplificare le procedure, prevenire il doppio voto e la doppia candidatura e facilitare una partecipazione ampia e inclusiva, anche mediante scambio di informazioni tra Stati membri e obblighi di informazione accessibile. Sono previste deroghe limitate per Stati con un’alta percentuale di elettori cittadini stranieri dell’Unione e un calendario di recepimento differenziato per alcune disposizioni.

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini, in rifusione della direttiva 93/109/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza e che intendono esercitarvi il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo. Disciplina iscrizione nelle liste elettorali, candidatura, scambio di informazioni tra Stati membri, informazione agli interessati, mezzi di voto specifici, statistiche e deroghe per Stati membri con elevata incidenza di cittadini mobili dell’Unione. Restano salve le disposizioni degli Stati membri relative al diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini residenti fuori dal territorio elettorale; inoltre alcune disposizioni possono non applicarsi negli Stati in cui i cittadini di altri Stati membri hanno già diritto di voto alle elezioni nazionali.

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini

La direttiva (UE) 2025/1788 rifonde la direttiva 93/109/CE, aggiornando la disciplina applicabile ai cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza e vogliono votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo. Il testo mira a rafforzare la parità di trattamento, facilitare la partecipazione elettorale e prevenire il doppio voto e la doppia candidatura, nel rispetto degli articoli 20 e 22 TFUE e degli articoli 21 e 39 della Carta.

Finalità e principi generali

La direttiva intende rendere più chiaro e accessibile l’esercizio dei diritti elettorali dei cittadini mobili dell’Unione, alla luce dell’esperienza maturata con la direttiva 93/109/CE e dell’esigenza, evidenziata dalla Commissione, di favorire una partecipazione ampia e inclusiva. Il legislatore dell’Unione sottolinea che gli Stati membri devono facilitare l’esercizio dei diritti elettorali eliminando il maggior numero possibile di ostacoli, nel rispetto anche degli obblighi internazionali e del principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’ambito soggettivo ai cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, qui definiti cittadini stranieri dell’Unione. La disciplina riguarda il voto e l’eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza. Restano salve le norme degli Stati membri sul diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini residenti all’estero. Alcune disposizioni possono non applicarsi negli Stati membri in cui i cittadini di altri Stati membri hanno già diritto di voto alle elezioni del Parlamento nazionale.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 introduce definizioni essenziali per l’applicazione uniforme della direttiva: elezioni del Parlamento europeo, territorio elettorale, Stato membro di residenza, Stato membro di origine, elettore dell’Unione, cittadino eleggibile dell’Unione, lista elettorale, giorno di riferimento e dichiarazione formale. Quest’ultima è l’atto reso dall’interessato, la cui falsità è sanzionabile secondo il diritto nazionale applicabile.

Condizioni per voto ed eleggibilità

L’articolo 3 stabilisce che ha diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza chi, alla data di riferimento, sia cittadino dell’Unione e soddisfi le condizioni richieste dalla legislazione di tale Stato ai propri cittadini, purché non sia decaduto dai diritti ai sensi degli articoli 6 o 7. Se la normativa nazionale richiede un periodo minimo di possesso della cittadinanza per l’eleggibilità, il cittadino straniero dell’Unione è considerato in possesso del requisito quando abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da un periodo equivalente.

L’articolo 5 detta una regola analoga per la residenza: se i cittadini nazionali devono risiedere per un periodo minimo nel territorio elettorale, il cittadino dell’Unione è considerato in possesso del requisito quando abbia risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente, salve le condizioni specifiche legate a circoscrizioni o collettività locali.

Divieto di doppio voto e doppia candidatura

L’articolo 4 impone un principio assoluto: l’elettore dell’Unione vota nello Stato membro di residenza oppure nello Stato membro di origine, ma non può votare più di una volta nelle stesse elezioni; inoltre nessuno può candidarsi in più di uno Stato membro nella medesima tornata elettorale. Questo principio è rafforzato da un sistema di notifiche e scambio di dati fra Stati membri.

Ineleggibilità, incapacità elettorale e scambio di informazioni con lo Stato membro di origine

L’articolo 6 disciplina l’ineleggibilità: il cittadino dell’Unione che sia decaduto dal diritto di eleggibilità per decisione giudiziaria individuale o per decisione amministrativa impugnabile è escluso dalla candidatura nello Stato membro di residenza. Quest’ultimo deve verificare, tramite notifica allo Stato membro di origine, se il cittadino che intende candidarsi non sia decaduto anche in tale Stato.

Lo Stato membro di origine deve fornire le informazioni pertinenti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, o prima se richiesto e possibile. Se le informazioni non arrivano in tempo, il candidato è comunque ammesso; se invece successivamente emergono elementi contrari alla dichiarazione, lo Stato membro di residenza deve adottare le misure opportune, secondo il proprio diritto nazionale, per impedire la candidatura, l’elezione o l’esercizio del mandato. Gli scambi di dati devono essere limitati a quanto strettamente necessario e utilizzati solo per tale finalità. Gli Stati membri designano un referente unico e comunicano i suoi estremi alla Commissione, che tiene un elenco dei referenti.

L’articolo 7 contiene una disciplina simile per l’incapacità elettorale: lo Stato membro di residenza può verificare che il cittadino dell’Unione che vuole votare non sia decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine per decisione individuale civile o penale. Se lo Stato membro di origine trasmette informazioni che smentiscono la dichiarazione dell’interessato, lo Stato membro di residenza deve adottare misure adeguate per impedirne il voto.

Iscrizione nelle liste elettorali e candidature

L’articolo 9 prevede che lo Stato membro di residenza adotti le misure necessarie per consentire l’iscrizione in tempo utile nelle liste elettorali. Per l’iscrizione, il cittadino dell’Unione presenta le stesse prove richieste agli elettori nazionali e una dichiarazione formale contenente almeno nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, indirizzo nel territorio elettorale, eventuale ultima iscrizione nel paese di origine e dichiarazione di voler votare solo nello Stato membro di residenza. Lo Stato membro può inoltre richiedere documento di identità valido, eventuale dichiarazione di non decadenza dal diritto di voto, numero di identificazione personale, estremi del documento di identità o di viaggio, data della dichiarazione, recapiti e data di residenza.

L’iscrizione permane finché l’interessato non chieda la cancellazione o finché vengano meno le condizioni di voto; eventuali notifiche di cancellazione devono valere anche per i cittadini dell’Unione alle stesse condizioni dei nazionali. Gli Stati membri possono usare il modello di cui all’allegato I.

L’articolo 10 regola la candidatura: al deposito della dichiarazione, il cittadino eleggibile dell’Unione deve fornire le stesse prove richieste ai candidati nazionali e una dichiarazione formale che includa dati anagrafici, ultimo indirizzo nello Stato membro di origine, indirizzo nello Stato membro di residenza, dichiarazione di non essere candidato in un altro Stato membro e attestazione di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato di origine. Possono inoltre essere richiesti documento di identità valido, eventuale numero di identificazione, estremi del documento, data della dichiarazione, recapiti e data da cui si è cittadini di uno Stato membro. È possibile usare il modello di cui all’allegato II.

Decisioni amministrative e mezzi di ricorso

L’articolo 11 impone allo Stato membro di residenza di comunicare tempestivamente, con linguaggio chiaro e semplice, le decisioni sull’iscrizione nelle liste elettorali o sull’ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto o di errori nelle liste elettorali o nei candidati, il cittadino dell’Unione dispone degli stessi ricorsi previsti per gli elettori e candidati nazionali in casi analoghi. Gli Stati membri devono anche informare chiaramente l’interessato dei mezzi di ricorso disponibili.

Obblighi di informazione e accessibilità

L’articolo 12 richiede agli Stati membri di designare una o più autorità competenti per garantire che i cittadini stranieri dell’Unione siano informati tempestivamente sulle condizioni e modalità di iscrizione come elettori o candidati. Le informazioni da fornire comprendono, tra l’altro, la situazione dell’iscrizione, la data delle elezioni, le modalità e il luogo di voto, i diritti e gli obblighi, i divieti, le incompatibilità e le sanzioni, nonché i mezzi per ottenere ulteriori informazioni sull’organizzazione elettorale.

Le informazioni devono essere disponibili in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di residenza e, per il quadro generale nazionale, anche in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dai cittadini residenti; le traduzioni hanno valore puramente informativo. La direttiva richiede inoltre che tali informazioni siano accessibili alle persone con disabilità attraverso mezzi, modalità e formati adeguati, in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Scambio di informazioni tra Stati membri

L’articolo 13 istituisce un meccanismo di scambio delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 9 e 10, da effettuarsi in tempo utile prima della consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza deve cominciare a trasmettere i dati allo Stato membro di origine entro sei settimane prima del primo giorno del periodo elettorale di cui all’atto elettorale; per le domande presentate dopo la data di recepimento, deve comunicare anche la data di iscrizione nelle proprie liste. Lo Stato membro di origine deve adottare le misure necessarie per evitare doppio voto e doppia candidatura dei propri cittadini, senza che ciò incida sul loro diritto di voto o candidatura in altre elezioni.

La Commissione deve fornire un quadro tecnico di supporto, che consenta la trasmissione cifrata dei dati. Sono demandati a atti di esecuzione la definizione delle norme tecniche, delle responsabilità e degli obblighi relativi al funzionamento del quadro, nel rispetto del GDPR e secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Mezzi di voto specifici e dati statistici

L’articolo 14 impone, quando lo Stato membro li preveda per i propri cittadini, la disponibilità a condizioni simili per gli elettori dell’Unione del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico o via internet. L’articolo 15 consente agli Stati membri di fornire dati statistici pertinenti sulla partecipazione dei cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni e, se disponibili, di metterli a disposizione del pubblico e della Commissione.

Disposizioni derogatorie

L’articolo 16 contempla deroghe solo in presenza di una percentuale di cittadini dell’Unione residenti senza cittadinanza nazionale e in età di voto superiore al 20 % dell’elettorato complessivo residente. In tale caso lo Stato membro può, in deroga agli articoli 3, 9 e 10, subordinare il diritto di voto a un periodo minimo di residenza non superiore a 5 anni e il diritto di eleggibilità a un periodo minimo non superiore a 10 anni. Restano possibili misure sulla composizione delle liste dei candidati, in particolare per favorire l’integrazione dei cittadini stranieri dell’Unione.

Lo stesso articolo consente, per gli Stati membri in cui i cittadini di altri Stati membri godono già del diritto di voto alle elezioni del Parlamento nazionale alle stesse condizioni dei nazionali, di non applicare agli stessi cittadini gli articoli da 6 a 13. La Commissione deve valutare, 18 mesi prima di ciascuna elezione, se persistano i motivi delle deroghe e può proporre adeguamenti.

Relazioni, monitoraggio e valutazione

L’articolo 17 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro 6 mesi da ciascuna elezione del Parlamento europeo, informazioni sull’applicazione della direttiva, compresi dati statistici sulla partecipazione e una sintesi delle misure adottate per favorirla. La Commissione deve poi presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno da ogni elezione, una relazione sull’applicazione della direttiva.

L’articolo 18 prevede una valutazione della direttiva entro due anni dopo le elezioni del 2034, con una relazione sui progressi compiuti e un riesame del funzionamento dell’articolo 13.

Recepimento, applicazione e abrogazione

L’articolo 21 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 29 settembre 2027 le misure necessarie per conformarsi alle principali disposizioni elencate: articolo 9, paragrafi 2 e 4; articolo 10, paragrafo 1; articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4; articolo 12; articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3; articoli 14 e 15; articolo 17, paragrafo 1. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

L’articolo 23 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma gli articoli da 1 a 8, l’articolo 9, paragrafi 1 e 3, l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 2, si applicano solo dal 30 settembre 2027. L’articolo 22 abroga la direttiva 93/109/CE a decorrere dal 30 settembre 2027, con salvezza degli obblighi di recepimento delle direttive indicate nell’allegato III.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e principio di parità di trattamento

L’articolo 1 definisce l’oggetto: stabilire le modalità con cui i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo. L’articolo 2 chiarisce le definizioni chiave, tra cui Stato membro di residenza, Stato membro di origine, elettore dell’Unione, cittadino eleggibile dell’Unione, lista elettorale, giorno di riferimento e dichiarazione formale. L’articolo 3 prevede che il cittadino dell’Unione, se soddisfa le condizioni richieste dalla legge dello Stato membro di residenza e non è decaduto dai diritti ai sensi degli articoli 6 o 7, abbia diritto di voto ed eleggibilità alle stesse condizioni dei cittadini nazionali; inoltre, per il requisito di anzianità di cittadinanza ai fini dell’eleggibilità, è sufficiente una cittadinanza di altro Stato membro da un periodo equivalente.

Divieto di doppio voto e di doppia candidatura

L’articolo 4 stabilisce che l’elettore dell’Unione vota nello Stato membro di residenza o nello Stato membro di origine, ma non più di una volta nelle stesse elezioni; nessuno può candidarsi in più di uno Stato membro nella stessa tornata elettorale.

Condizioni di residenza

L’articolo 5 dispone che, se la normativa nazionale richiede una durata minima di residenza nel territorio elettorale, i cittadini dell’Unione sono considerati in possesso del requisito se hanno risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente, salve le condizioni specifiche legate a una determinata circoscrizione o collettività locale.

Ineleggibilità, incapacità elettorale e scambi con lo Stato membro di origine

Gli articoli 6 e 7 disciplinano l’esclusione dal voto o dalla candidatura quando il cittadino dell’Unione sia decaduto dal relativo diritto per decisione individuale civile o penale, o per decisione giudiziaria individuale o amministrativa impugnabile. Lo Stato membro di residenza può verificare lo status nello Stato membro di origine e notificare le dichiarazioni dell’interessato; le informazioni fornite dallo Stato membro di origine devono essere limitate a quanto strettamente necessario e utilizzabili solo per questa finalità. Per la candidatura, lo Stato membro di origine deve trasmettere le informazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, o più rapidamente se richiesto; se non arrivano nei termini, il candidato è comunque ammesso, ma se successivamente risultano incompatibili con la dichiarazione, devono essere adottate misure per impedire candidatura, elezione o esercizio del mandato. Gli Stati membri designano un referente e ne comunicano i dati alla Commissione.

Iscrizione nelle liste elettorali e candidatura

L’articolo 9 richiede agli Stati membri di consentire l’iscrizione in tempo utile prima della consultazione elettorale. Per l’iscrizione, il cittadino dell’Unione presenta le stesse prove richieste agli elettori nazionali e una dichiarazione formale con dati identificativi, eventuale ultima iscrizione nel paese di origine e impegno a votare solo nello Stato membro di residenza; lo Stato membro può richiedere ulteriori elementi, tra cui documento di identità valido, numero di identificazione, estremi del documento, data della dichiarazione, contatti e data di residenza. L’articolo 10 prevede analogo schema per la candidatura: stesse prove dei candidati nazionali e dichiarazione formale con dati anagrafici, indirizzi, impegno a non candidarsi in un altro Stato membro e dichiarazione di non decadenza dall’eleggibilità; anche qui possono essere richiesti ulteriori dati aggiuntivi. È previsto l’uso facoltativo dei modelli degli allegati I e II. La Commissione può adottare atti delegati per aggiungere elementi agli elenchi di dati indicati agli articoli 9, paragrafo 3, e 10, paragrafo 2.

Decisioni, ricorsi e informazione agli interessati

L’articolo 11 impone allo Stato membro di residenza di informare tempestivamente e con linguaggio chiaro e semplice sulla decisione relativa all’iscrizione o all’ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto o di errore nelle liste elettorali o dei candidati, il cittadino dell’Unione ha accesso agli stessi mezzi di ricorso riconosciuti ai cittadini nazionali in casi analoghi. Gli Stati membri devono informare chiaramente anche sui mezzi di impugnazione.

Obblighi di informazione e accessibilità

L’articolo 12 obbliga gli Stati membri a designare una o più autorità competenti per informare tempestivamente i cittadini stranieri dell’Unione sulle condizioni e modalità di iscrizione come elettori o candidati. Devono essere rese disponibili informazioni sulla situazione dell’iscrizione, sulla data delle elezioni, sulle modalità e il luogo del voto, su diritti, obblighi, divieti, incompatibilità e sanzioni, e sui canali per ulteriori informazioni. Le informazioni devono essere fornite in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di residenza e, per le informazioni generali sul quadro elettorale nazionale, anche in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa; le traduzioni sono solo informative e non giuridicamente vincolanti. Le informazioni devono essere accessibili alle persone con disabilità con mezzi, modalità e formati adeguati.

Scambio di informazioni tra Stati membri e quadro tecnico

L’articolo 13 impone lo scambio delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 9 e 10 in tempo utile prima delle elezioni. Lo Stato membro di residenza inizia a trasmettere i dati allo Stato membro di origine entro sei settimane prima del primo giorno del periodo elettorale; deve inoltre indicare la data di iscrizione nelle liste elettorali per le domande presentate dopo la data di recepimento. La Commissione fornisce un quadro a supporto dello scambio, con trasmissione cifrata; è conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione sulle norme tecniche, responsabilità e obblighi del quadro, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Mezzi di voto specifici e statistiche

L’articolo 14 prevede che, se uno Stato membro consente ai propri cittadini voto anticipato, per corrispondenza, elettronico o via internet, tali modalità debbano essere disponibili a condizioni simili anche agli elettori dell’Unione. L’articolo 15 dispone che gli Stati membri consentano la fornitura di dati statistici sulla partecipazione dei cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni e, se disponibili, li rendano pubblici e li trasmettano alla Commissione.

Deroghe per Stati membri con forte incidenza di elettorato mobile

L’articolo 16 consente deroghe se la percentuale di cittadini dell’Unione residenti senza cittadinanza dello Stato membro e in età di voto supera il 20 % del totale degli elettori nazionali e stranieri dell’Unione residenti. In tal caso, lo Stato membro può riservare il diritto di voto a chi risieda da un periodo minimo non superiore a 5 anni e il diritto di eleggibilità a chi risieda da un periodo minimo non superiore a 10 anni, fatte salve misure sulla composizione delle liste dei candidati e senza poter opporre tali requisiti a chi, per residenza fuori dallo Stato di origine o per durata di questa, non abbia il diritto elettorale attivo o passivo nello Stato di origine. Il medesimo articolo consente inoltre, se i cittadini di altri Stati membri hanno già diritto di voto alle elezioni del Parlamento nazionale alle stesse condizioni dei nazionali, di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini. La Commissione deve presentare una relazione 18 mesi prima di ciascuna elezione valutando se persistano i motivi delle deroghe.

Relazioni, valutazione e disciplina finale

L’articolo 17 impone agli Stati membri di trasmettere, entro 6 mesi da ogni elezione del Parlamento europeo, informazioni sull’applicazione della direttiva, inclusi dati statistici e misure di incentivazione; la Commissione presenta entro un anno una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. L’articolo 18 prevede una valutazione della direttiva da parte della Commissione entro due anni dopo le elezioni del 2034, comprensiva di un riesame del funzionamento dell’articolo 13. L’articolo 20 disciplina gli atti delegati, conferiti a tempo indeterminato dal 28 settembre 2025 e revocabili da Parlamento o Consiglio. L’articolo 21 stabilisce il termine di recepimento al 29 settembre 2027 per le principali disposizioni elencate; l’articolo 23 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione degli articoli 1-8, dell’articolo 9, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2, dal 30 settembre 2027. L’articolo 22 abroga la direttiva 93/109/CE dal 30 settembre 2027.

Come è indicizzato

Materiediritto elettoralecittadinanza dell’unioneprotezione dei datinon discriminazionediritti fondamentali

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