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Direttiva 2025/1079

Direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 della Commissione, del 2 giugno 2025, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

Normativa europea32025L1079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 aggiorna gli elenchi delle specie che devono essere esaminate secondo i protocolli tecnici dell’UCVV o, in mancanza, secondo le linee direttrici UPOV. La modifica incide sulle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, per adeguarle ai protocolli nuovi o aggiornati relativi a diverse specie agricole e orticole. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2025 e applicarle dal 1° gennaio 2026, con una disciplina transitoria per gli esami ufficiali già avviati.

Aggiornamento dei protocolli tecnici di esame per alcune varietà di piante agricole e ortaggi, mediante modifica degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri per la disciplina degli esami ufficiali delle varietà da inserire nei cataloghi nazionali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, con riferimento alle specie elencate negli allegati I e II delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE come sostituiti dalla presente direttiva. Riguarda quindi i protocolli tecnici dell’UCVV e, per le specie non coperte dai protocolli UCVV, le linee direttrici UPOV. Sono previste misure transitorie per gli esami ufficiali iniziati ma non ultimati prima del 1° gennaio 2026.

Direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079: aggiornamento dei protocolli per l’esame di varietà agricole e orticole

La direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 interviene sulle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per adeguare gli allegati contenenti gli elenchi delle specie da esaminare secondo i protocolli tecnici dell’UCVV. L’intervento risponde all’esigenza di recepire nuovi protocolli e aggiornamenti già adottati a livello tecnico, garantendo uniformità degli esami ufficiali delle varietà nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

Finalità e quadro normativo di riferimento

La direttiva si inserisce nel sistema disciplinato dalla direttiva 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, e dalla direttiva 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi. I considerando precisano che le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE mirano a garantire che le varietà inserite nei cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli dell’UCVV, in particolare per quanto riguarda i caratteri minimi oggetto di esame e le condizioni minime per l’esame. Per le specie non comprese nei protocolli UCVV, resta il rinvio alle linee direttrici UPOV.

Ambito di applicazione materiale

L’aggiornamento riguarda due gruppi di specie:

  • le specie agricole e le specie orticole elencate negli allegati I delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV;
  • le specie elencate negli allegati II delle medesime direttive, che devono invece conformarsi alle linee direttrici per i test dell’UPOV.

Il contenuto dell’allegato evidenzia l’aggiornamento di numerose specie, tra cui, per le agricole, trifoglio violetto, colza, ravizzone e patata; per gli ortaggi, asparago, aglio, cicoria industriale, melone, cetriolo e cetriolino, lattuga, zucchino e altre specie indicate puntualmente con il relativo protocollo o linea direttrice applicabile.

Modifiche sostanziali agli allegati

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il nuovo testo riportato nella parte A dell’allegato della direttiva in esame. L’articolo 2 compie la medesima operazione per la direttiva 2003/91/CE, sostituendo gli allegati I e II con il testo della parte B dell’allegato.

Dal punto di vista pratico, ciò comporta l’allineamento del diritto UE agli ultimi protocolli UCVV e alle più recenti linee direttrici UPOV, con indicazione delle versioni aggiornate dei protocolli applicabili a ciascuna specie. Per i professionisti, questo significa che l’esame DUS o equivalente dovrà essere condotto secondo il protocollo/linea direttrice richiamata nel nuovo allegato, a seconda della specie considerata.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 3 contiene l’obbligo di recepimento. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 1° gennaio 2026;
  • inserire nei provvedimenti nazionali un riferimento alla direttiva oppure corredarli di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento e delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione, in coerenza con la natura delle direttive, ma impone un risultato certo: l’adeguamento dei criteri di esame alle versioni aggiornate dei protocolli e delle linee direttrici richiamate negli allegati.

Regime transitorio

Per evitare interruzioni o ritardi negli esami ufficiali, l’articolo 4 stabilisce una disciplina transitoria: gli esami ufficiali delle varietà iniziati ma non ultimati prima del 1° gennaio 2026 restano soggetti alle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla direttiva 2025/1079.

Questa previsione è rilevante perché consente di non riaprire o ricalibrare procedimenti di esame già avviati, preservando la continuità amministrativa e tecnica degli accertamenti varietali.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 5 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la data sostanzialmente decisiva per l’applicazione delle nuove norme è il 1° gennaio 2026, indicata dall’articolo 3 come momento a partire dal quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento.

Destinatari e impatto operativo

L’articolo 6 identifica negli Stati membri i destinatari della direttiva. Sul piano operativo, gli uffici e le autorità nazionali incaricate della registrazione varietale e degli esami ufficiali dovranno aggiornare i riferimenti tecnici utilizzati nei procedimenti relativi alle specie elencate negli allegati, distinguendo tra:

  • esami avviati prima del 1° gennaio 2026 e non conclusi, che seguono la disciplina previgente;
  • esami avviati dal 1° gennaio 2026, che dovranno seguire i nuovi protocolli e le nuove linee direttrici richiamati negli allegati sostitutivi.

In sintesi, la direttiva ha contenuto tecnico ma rilevanza pratica immediata per il settore sementiero e per le procedure di iscrizione varietale, in quanto aggiorna i parametri di conformità da utilizzare negli esami ufficiali delle varietà agricole e orticole.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo contenuto nell’allegato, parte A, della direttiva; l’articolo 2 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE con il testo contenuto nell’allegato, parte B. L’effetto sostanziale è l’aggiornamento degli elenchi delle specie soggette ai protocolli tecnici dell’UCVV e, per le specie non comprese in tali protocolli, alle linee direttrici UPOV.

Specie agricole soggette ai protocolli UCVV

La parte A dell’allegato aggiorna l’elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/90/CE che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV. Tra gli aggiornamenti rilevanti figurano, tra l’altro, trifoglio violetto, colza, ravizzone e patata, con indicazione dei protocolli UCVV applicabili e delle relative versioni/revisioni.

Specie orticole soggette ai protocolli UCVV

La parte B dell’allegato aggiorna l’elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/91/CE che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV. Vi rientrano, tra le altre, asparago, peperoncino o peperone, cicoria industriale, melone, cetriolo e cetriolino, zucchino e lattuga, con il relativo riferimento ai protocolli UCVV aggiornati.

Specie da valutare secondo le linee direttrici UPOV

Le parti A e B degli allegati mantengono l’elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UPOV per i test, per le specie non coperte dai protocolli UCVV. Gli elenchi sono riformulati negli allegati sostituiti.

Recepimento e applicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1° gennaio 2026. È richiesto il rinvio alla direttiva nei provvedimenti nazionali o, in alternativa, l’apposizione del riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Misura transitoria per gli esami già avviati

L’articolo 4 stabilisce che, per gli esami ufficiali delle varietà iniziati ma non ultimati prima del 1° gennaio 2026, continuano ad applicarsi le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva. La norma mira a evitare perturbazioni negli esami ufficiali in corso.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicataloghi varietalifitosanitariomercato interno

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